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Il Prof. Guido Saraceni chiarisce la vicenda dello spacciatore di Milano rimesso il LIBERTÀ

Chiariamo in maniera semplice e comprensibile a tutti la vicenda dello spacciatore di Milano, “rimesso in libertà” dai giudici “perché

Chiariamo in maniera semplice e comprensibile a tutti la vicenda dello spacciatore di Milano, “rimesso in libertà” dai giudici “perché lo spaccio costituiva la sua unica fonte di reddito”

Avviso Agli Studenti Di Diritto Penale

Chiunque tra voi si fosse indignato perché i giudici di Milano avrebbero “perdonato” uno spacciatore a causa del fatto che lo spaccio ne rappresentava l’unica fonte di reddito è pregato di presentarsi con due ore di anticipo alla prossima lezione. Utilizzerò quel tempo per spiegargli nuovamente la differenza tra un colpevole e una persona in attesa di giudizio, tra un Tribunale di Riesame e un Tribunale che giudica nel merito, tra un corso di laurea in Giurisprudenza e uno in Teoria e Tecnica Delle Bufale Montate Ad Arte Per Convincere I Gonzi Che I Giudici Sono Brutti e Cattivi.

Mentre spiegherò queste cose, il genio del diritto scriverà cento volte alla lavagna “sono troppo stupido per giocare con i social network”.

Andiamo male piccoli analfapenalisti che si indignano prendendo fischi per fiaschi.

Molto. Molto male.

Come potete facilmente intuire, le cose non stanno così.

Il Giornale, che ha creato e cavalcato questa “notizia”, ha narrato i fatti in maniera a dir poco “maliziosa”, giocando sui termini ed evitando di specificare alcuni dettagli parecchio importanti.

1) Il Tribunale di Riesame giudica, tra le altre cose, circa l’opportunità di tenere una persona in carcere mentre è in attesa di giudizio. Traduco: quell’uomo DEVE ANCORA ESSERE GIUDICATO. E già qui, dovrebbe iniziare a venirvi il dubbio di aver compreso male qualcosa.

2) La detenzione in attesa di giudizio, “carcerazione preventiva”, è possibile SOLO se ricorrono i presupposti TASSATIVAMENTE elencati dalla legge.

3) Non è vero che il presunto reo è stato colto in flagranza di reato – questa è una semplice falsità – era IN POSSESSO di cinque pasticche, ma in quel momento non stava spacciando.

4) Quando i giudici scrivono che il presunto reo non ha una fonte legale di reddito lo fanno per AVVALORARE LA TESI DELL’ACCUSA – non per scagionarlo – e comminare il divieto di residenza a Milano. Mi spiego: l’hanno trovato in possesso di cinque pasticche + non ha una fonte di reddito + altre circostanze = è verosimile che sia uno spacciatore.

5) TUTTAVIA, dovendosi applicare a questo reato l’art. 73 quinto comma DPR 309/90 – che prevede una pena inferiore ai quattro anni – hanno stabilito che, in base a ciò che stabilisce la legge, il presunto reo NON POTESSE ATTENDERE IN CARCERE DI ESSERE GIUDICATO.

Quante persone, dopo aver letto il Giornale avevano capito che lo spacciatore era stato assolto perché non poteva fare altro per procurarsi il pane?

Niente di più scorretto.

Quell’uomo andrà a processo e se la sua colpevolezza sarà provata, sarà condannato.

Spero che adesso sia tutto chiaro, anche perché dopo questo livello di semplicità ci sono solo i disegnini da colorare.

Cercate almeno di restare nei bordi.

Cialtroni
❤️

Roma A. D. 2018 ~ Ignorantia Legis Non Excusat

Domenico Leccese 

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