SIDER POTENZA, LA CASSAZIONE CONFERMA IL SEQUESTRO DELL’IMPIANTO
E’ stato dichiarato inammissibile il ricorso delle Ferriere Nord contro il provvedimento con cui il Tribunale del Riesame di Potenza
E’ stato dichiarato inammissibile il ricorso delle Ferriere Nord contro il provvedimento con cui il Tribunale del Riesame di Potenza aveva negato il dissequestro totale dello stabilimento confermando il provvedimento del Gip. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che hanno considerato il provvedimento lucano non affetto da vizi e rispettoso dei criteri di proprorzionalità e di adeguatezza. I giudici della suprema Corte, come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, sostengono che avendo il giudice per le indagini preliminari, in parziale accoglimento dell’istanza di dissequestro, confermato la già disposta autorizzazione all’utilizzo anche a fini produttivi dell’impianto, «la proporzionalità e adeguatezza del vincolo cautelare reale trova conferma, dovendosi affermare il principio che la stessa deve essere valutata tenuto conto delle specifiche modalità esecutive del sequestro preventivo in oggetto, di talché risulta evidente che il vincolo reale, con contestuale facoltà d’uso (specificamente, autorizzazione all’esercizio produttivo con l’obbligo di adeguamento dell’impianto alla normativa posta a tutela dell’ambiente e della salute), risulta proporzionato ed adeguato alle ravvisate esigenze cautelari e pienamente rispettoso dei diritti costituzionali di proprietà e della libertà di iniziativa economica evocati dai ricorrenti». I giudici della Cassazione aggiungono: «Il Tribunale dell’appello cautelare ha evidenziato preliminarmente che a seguito dell’istanza di restituzione dell’impianto siderurgico in sequestro in relazione ai reati di emissione nocive ed inquinamento da sostanze tossiche (diossina PCB e altro) il Gip aveva già autorizzato un parziale dissequestro e la ripresa dell’attività, subordinandola alla realizzazione di una serie di opere finalizzate all’abbattimento delle emissioni; inoltre, sulla successiva istanza di dissequestro totale, considerato che per la pendenza del giudizio di merito non si poteva più discutere circa la sussistenza del fumus, il Gip aveva rigettato l’istanza, valutando come necessaria una attività di istruttoria volta a verificare l’ottemperanza alle istruzioni impartite all’esito della consulenza tecnica». E «che lo studio commissionato dalla stessa compagine aziendale e dagli imputati non corrispondeva all’esecuzione degli interventi tecnici indicati come indispensabili a evitare il pericolo di aggravamento della situazione lesiva conseguente al reato. In particolare, è stato osservato che la mancata indicazione in ordine agli interventi eseguiti non è stata colmata dalle allegazioni difensive, né dal risultato non univoco dello studio Arpab che ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori dati, considerato altresì il mancato deposito dello studio effettuato per le emissioni diffuse».