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ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Linee Guida n° 1

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Servizi di architettura e ingegneria, l’Anac aggiorna le Linee guida n.

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”

Servizi di architettura e ingegneria, l’Anac aggiorna le Linee guida n. 1

Sono in consultazione fino al 24 luglio 2017.

A seguito dell’approvazione del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – primo correttivo al Codice Appalti – e delle richieste di chiarimenti pervenute, l’Autorità anticorruzione ha ritenuto necessario procedere ad una revisione delle Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, e sottoporre a consultazione il documento aggiornato.

Le principali modifiche apportate sono indicate nella Relazione illustrativa che accompagna il documento di consultazione.

Gli stakeholders sono invitati a esprimere il loro avviso esclusivamente sulle parti oggetto di modifica, utilizzando l’apposito modello, senza procedere a scansioni dello stesso, entro il prossimo 24 luglio alle ore 18.00.

Documento in consultazione

  1. Inquadramento normativo

Il Decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (nel seguito codice), contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell’insieme il complesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall’art. 3, lett. vvvv) sono “i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”.

Di seguito si richiamano gli articoli di maggior interesse:

art. 23, commi 2 e 12 – Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi; art. 24, commi 4 e 8 – Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici; art. 31, comma 8 – Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; art. 46 – Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici; art. 83 – Criteri di selezione e soccorso istruttorio; art. 93, comma 10 – Garanzie per la partecipazione alla procedura; art. 95 comma 3, lett. b) – Criteri di aggiudicazione dell’appalto; art. 157 – Altri incarichi di progettazione.

Ne risulta un nuovo quadro normativo, molto più snello ed essenziale, rispetto al quale l’intervento dell’Autorità, con proprie linee guida, adottate ex art. 213, comma 2 del nuovo codice, ha lo scopo di garantire la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, della omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo, altresì, lo sviluppo delle migliori pratiche, anche al fine di garantire la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (in conformità a quanto prevede l’art. 23, comma 1, lett. h) del nuovo codice). Ciò reca l’indubbio vantaggio di un approfondito dialogo tra le varie componenti della progettazione, fornendo, altresì, alla commissione di gara la possibilità di una valutazione più approfondita dell’offerta in fase di aggiudicazione dell’appalto relativo all’esecuzione dei lavori nonché un miglior controllo su quest’ultima, riducendo il rischio di ricorso alle varianti.

Relazione illustrativa

In occasione dell’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017, l’Autorità ha ritenuto opportuno procedere

all’aggiornamento delle Linee guida n. 1/2016 al fine di tener conto delle modifiche normative

apportate dal citato decreto, nonché di alcune osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle

stazioni appaltanti e dai professionisti. Con l’occasione, nell’ottica di tendere all’adozione di testi unici

integrati, organici e omogenei per materia, si è ritenuto opportuno recepire all’interno delle Linee guida

anche i chiarimenti già forniti con il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016.

Modulo osservazioni

Consultazione on-line ai sensi dell’art. 4 Regolamento 8 aprile 2015 – Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione

Aggiornamento delle Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”

Le osservazioni sul documento dovranno pervenire all’Autorità da parte dei soggetti interessati esclusivamente mediante la compilazione

del seguente modulo entro il 24 luglio alle ore 18.00.

Per garantire tempi e modalità certi ed uniformi di trattazione delle osservazioni, contributi inviati in altre modalità (e-mail e cartaceo) ed

oltre i termini non possono essere presi in considerazione.

I contributi pervenuti saranno oggetto di pubblicazione integrale sul sito dell’Autorità, in forma non anonima, salvo che negli appositi

campi vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.

I PRINCIPALI AGGIORNAMENTI. I principali aggiornamenti introdotti hanno riguardato:

Inserimento nell’elenco descrittivo delle prestazioni oggetto della Linee guida dell’incarico di direzione dell’esecuzione (cfr. Parte II, punto 1.1., Parte IV, punto 1.1. e punto 2.2.1), esplicitamente richiamato, a seguito del correttivo, agli artt. 31 e 157 del codice tra i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;

Parte II, punto 5.1, ove sono state recepite le modifiche introdotte all’art. 59, comma 1, del codice con riferimento alle fattispecie contrattuali per le quali è consentito, in via eccezionale, il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori pubblici;

Parte II, nuovo punto 5.2, ove è stato recepito l’art. 59, co. 1-bis, del codice, introdotto dal decreto correttivo, in relazione alla possibilità di ricorrere all’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione per gli appalti di lavori in cui la componente tecnologica o innovativa assume carattere prevalente;

Parte IV, punto 1.3.2, ove sono state fornite indicazioni circa le modalità operative per l’affidamento diretto degli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro in attuazione di quanto previsto dal novellato art. 32, co. 2, del codice, con riferimento alla determina a contrarre in forma semplificata;

Parte IV, punto 2.1.1., con l’ampliamento delle procedure che possono essere adottate per l’affidamento degli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo superiore a 100.000 euro; infatti, l’art. 157, co. 2, del codice, come modificato dal correttivo, non prevede più il ricorso esclusivo alla procedura aperta o ristretta ma rimanda a tutte le procedure di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice;

Parte IV, punto 2.2.3.4., ove, preso atto della nuova formulazione dell’art. 47, co. 2, del codice che disciplina la partecipazione alle gare anche dei consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria, sono state indicate le modalità per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione in analogia all’interpretazione della norma già adottata nel documento di consultazione “Proposta finalizzata all’adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro”; in particolare, si ritiene che il legislatore, con la previsione di cui all’art. 47, co. 2, del codice, abbia voluto specificare che il consorzio stabile può partecipare a una gara se è qualificato con riferimento alle classi e categorie delle opere indicate nel bando. Ciò implica che in caso di designazione per l’espletamento dell’incarico di una consorziata non qualificata per le suddette classi e categorie, la consorziata medesima dovrà avvalersi dei requisiti di altra consorziata opportunamente qualificata;

Parte VII, punto 1.3., con il recepimento della previsione di cui all’art. 26, co. 8 bis, del codice che disciplina le modalità di validazione dei progetti redatti dall’affidatario di un appalto integrato, e punto 1.5., ove è stato precisato, in aderenza al dettato normativo del novellato art. 26, co. 8, del codice, che nel bando e nella lettera di invito devono essere indicati gli estremi della validazione del progetto e non, genericamente, l’intervenuta verifica.

PRECISAZIONI. Con riferimento alle modifiche introdotte per tener conto di alcune osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai professionisti, sono state inserite le seguenti precisazioni:

Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere d) ed e), è stato introdotto il concetto di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), per l’indicazione del numero di unità di personale tecnico;

Parte IV, punto 2.2.2.1, lettera e), è stato specificato che anche per i professionisti singoli o associati, in analogia a quanto già fatto con riferimento alle società di professionisti e di ingegneria, ai fini del calcolo del numero di unità del personale tecnico, possono essere considerati i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo.

Infine, le Linee guida hanno recepito le indicazioni di cui al Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, relativamente ai seguenti aspetti:

Possibilità di spendere come requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che, seppur non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, siano debitamente documentabili;

Possibilità di utilizzare ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti ad opera dei progettisti incaricati dalle imprese di costruzione nell’ambito degli appalti integrati; tali servizi, non solo devono essere documentati in un elaborato sottoscritto dal progettista, ma devono essere stati oggetto di una perizia approvata e validata dalla stazione appaltante.

Linee guida Anac n. 1 sui servizi di progettazione: le modifiche proposte dai tecnici degli enti locali: Unitel chiede che venga ripristinato l’ordine di priorità per le funzioni tecniche soggette ad incentivazione, al fine di mitigare l’esternalizzazione

Io tra le righe (ma non troppo) leggo la richiesta di re-introdurre “l’incentivo” (economico) per i dipendenti della PA.

Nell’ambito della consultazione avviata lo scorso 7 luglio dall’Autorità anticorruzione in merito all’aggiornamento delle Linee guida Anac n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, l’Arch. Bernardino Primiani, in qualità di Presidente Nazionale dell’UNITEL (Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali) ha avanzato le seguenti modifiche.

“Rispetto alla normativa previgente, con il nuovo Codice dei Contratti, non vi è più la preferenza in favore dei tecnici dipendenti dell’Amministrazione.

Fatto che inevitabilmente porterà ad un aumento dei costi così come sostenuto nel parere espresso Consiglio di Stato in data 21/03/2016.

Al fine di mitigare l’esternalizzazione delle funzioni tecniche si chiede che venga ripristinato l’ordine di priorità per quelle funzioni tecniche soggette ad incentivazione. Ciò in ragione di quei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa insiti nel nostro ordinamento e nel Codice dei Contratti.

Per tali ragioni si chiede che di inserire, all’interno delle linee guida, la seguente disposizione : devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.” indisponibilità di personale tecnico o in mancanza di specifiche competenze, commisurate alla complessità o rilevanza della prestazione, casi che “Le funzioni tecniche, soggette ad incentivazione di cui all’art.113 c.2 del Codice, possono essere affidate all’esterno solo nel caso di dimostrata indisponibilità.

Ciò in maniera analoga a quanto avveniva con la previgente normativa d.lgs 163/03.”

Ricordiamo che la consultazione scade il prossimo 24 luglio alle ore 18.00.

Articolo pubblicato sul quotidiano Roma 14 luglio 2017

 

L’ingegnere Giovanni MOTTA invia una sua riflessione :

“In merito all’articolo di Domenico Leccese sul codice degli appalti, pubblicato sul quotidiano ROMA a pagina 16 di venerdì 14 luglio 2017,
mi soffermo su alcuni passaggi che mi sembrano degni di poter essere menzionati e rimarcati. In particolare faccio riferimento a:
Parte IV, punto 2.2.2.1 lettera e).
Con questo punto i singoli professionisti a mio parere FANNO UN PICCOLO PASSO IN AVANTI rispetto al passato perché vengono equiparati alle società di professionisti e di ingegneria mettendo in conto anche il numero di unità del personale tecnico e alla possibilità di poter annoverare tra il personale anche consulenti e dipendenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Nello stesso punto e nella stessa lettera sempre a mio modesto parere facciamo però UN PICCOLO PASSO INDIETRO quando viene detto che i consulenti e i dipendenti di cui sopra debbano aver fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato. Ebbene secondo me questa soglia risulta essere troppo alta anche perché non si riesce a capire con quali modalità e criteri viene calcolata.
Sulle indicazioni di cui al comunicato del Presidente mi permetto di pensarla così.
Apprezzo molto l’idea di spendere come requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento anche i servizi di consulenza e di supporto alla progettazione che seppur non abbiano comportato la firma siano debitamente documentabili.
Questo significa a mio modesto parere dare la possibilità a tanti giovani colleghi di potersi affacciare al mondo degli appalti, della progettazione e della direzione lavori, essere documentati (e quindi curriculum) seppur senza la firma degli elaborati progettuali.
Qualche perplessità la nutro in merito alla redazione di varianti ad opera dei progettisti incaricati dalle imprese nell’ambito degli appalti integrati (nonostante tale elaborato debba essere validato dalla stazione appaltante) e portarla in conto ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione. Mah.
Per quanto attiene invece alle considerazioni dell’Unitel il mio pensiero è questo: si scelga il meglio che offre la categoria ed il mercato dei professionisti indipendentemente dai dipendenti o dai liberi professionisti. Ciò che conta è la qualità progettuale dell’opera.
In linea di massima sono più per l’esternalizzazione dei progetti e l’affidamento ai liberi professionisti non fosse altro per la disponibilità che questi ultimi hanno rispetto alla redazione del progetto. Poi è chiaro che un buon progetto esce fuori dalla collaborazione delle varie figure.
Ma questa è altra storia.
Piuttosto mi piace rimarcare un aspetto.
Rispetto a questa tematica del Codice Appalti la Regione Basilicata, i suoi dipartimenti e gli ordini professionali locali che dicono in merito?
Ma anche questa è un’altra storia.”

Domenico Leccese

 

 

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