SANTARSIERO CHIEDE DI ANNULLARE LA PROROGA PER MAGLIETTA
POTENZA. Santarsiero lancia in resta contro la proroga di primariato per Maglietta al San Carlo. Stesso ospedale dove Rocco Maglietta
POTENZA. Santarsiero lancia in resta contro la proroga di primariato per Maglietta al San Carlo. Stesso ospedale dove Rocco Maglietta è anche Direttore generale.
Il fatto: il consigliere regionale Vito Santarsiero (in foto) in una nota ieri ha comunicato di aver presentato una interrogazione al presidente della Giunta regionale, Marcello Pittella, per chiedere «l’annullamento in autotutela della determinazione del direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, con cui è stata disposta la proroga per sette anni dell’incarico di primario dell’Unità operativa complessa di Medicina legale al dottor Maglietta, incarico che era scaduto nel 2012».
Non un atto come tutti gli altri. La questione è seria. La scelta di Santarsiero appare motivata dal fatto che, come lui stesso sottolinea, sembra «evidente la completa illegittimità dell’atto e la necessità di procedere non solo all’annullamento della determina citata, ma anche a ridefinire elementi di carriera rilevanti per, ad esempio, i fini pensionistici».
Sono diversi e strutturati i punti sostanziali che Santarsiero adduce a sostegno del proprio ragionamento.
«Ciò – ha spiegato Santarsiero – in considerazione del fatto che un primo parere dell’ufficio legale dell’Ente, in risposta alla interrogazione con cui avevo già evidenziato la illegittimità della determinazione, conferma un vizio di incompetenza dell’atto e sottolinea altresì che “la violazione che emerge con maggiore evidenza è quella della normativa in materia di proroga degli incarichi”».
«Un successivo parere dell’ufficio legale – si legge sempre nella nota del consigliere regionale del Partito democratico – chiesto a seguito di controdeduzioni formulate dal direttore amministrativo del San Carlo, giustificava la “prorogatio” facendo riferimento all’articolo 14 del testo unico del 3 marzo 1934».
Da qui, l’attacco di Vito Santarsiero: «Trattasi di una clamorosa svista, considerato che la norma è stata abrogata già nel 1990 con la legge numero 142, anzi successivamente la legge del 15 luglio del 1994 numero 444 ha introdotto norme più restrittive circoscrivendo l’efficacia della “prorogatio” entro 45 giorni dalla scadenza del termine di durata della carica».
Praticamente l’Ufficio legale ritenne opportuno rispondere che: «la regola della prorogatio, discendente da una norma di carattere generale dell’art.14 del testo unico del 3 marzo 1934 n. 383 – secondo la quale coloro che sono nominati a tempo ad un pubblico ufficio, ancorché sia trascorso il termine prefisso rimangono in carica fino all’insediamento dei successori- applicata al caso di specie ha comportato che il dottor Maglietta, alla scadenza del suo incarico di titolare della struttura complessa di medicina legale abbia proseguito nell’ufficio fino alla nomina da direttore generale dell’Asm». In sintesi, si evince dalla interrogazione consiliare di Vito Santarsiero la norma del 1934 richiamata dall’Uffico legale «peraltro applicabile ai soli enti locali e agli uffici a titolarità politica o onoraria – ha specificato Santarsiero -, è stata abrogata da ben 27 anni».
Non solo, sempre nell’interrogazione Santarsiero evidenzia altre “anomalie”: «Nel periodo in cui il dottor Maglietta ha prestato servizio presso l’Azienda ospedaliera San Carlo, dal 1/1/2012 al 28/3/2012, non ha ricevuto nessuna proroga dal Direttore Generale p.t – ha proseguito Santarsiero – e che l’aspettativa di cui fruisce il dottor Maglietta non è dall’incarico di Direttore dell’Uoc di medicina legale, in quanto, si ripete detto in carico risulta scaduto e non prorogato prima della scadenza, bensì dal rapporto di dirigente medico presso l’Uoc di medicina legale».
Infine, al di là della corretta o meno applicazione della proroga dell’incarico, Santarsiero ha lamenta anche un vizio di forma burocratico. «L’atto – ha affermato il consigliere regionale – che spetta al direttore Generale e non già al direttore Amministrativo, evidenzia un chiaro vizio di competenza nella determina di cui si tratta. L’atto oltre che contrario alla normativa vigente e viziato da incompetenza di chi lo ha posto in essere è altresì viziato da grave inopportunità ed evidente conflitto di interesse. Ciò in considerazione del fatto che l’atto interessa il superiore di grado, vale a dire il direttore generale, di chi lo ha firmato, che è il direttore amministrativo, peraltro nominato direttamente dallo stesso direttore generale». «Appare evidente – ha conclusoSantarsiero – la completa illegittimità dell’atto e la necessità di procedere non solo all’annullamento della determina citata, ma anche a ridefinire elementi di carriera rilevanti per, ad esempio, i fini pensionistici».