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LA TOTAL NON DEVE PAGARE ALTRI 2 MILIONI DI EURO PER TEMPA ROSSA

POTENZA. La Total non deve versare ulteriori 2 milioni e 289 mila euro nelle casse comunali del Comune di Corleto

POTENZA. La Total non deve versare ulteriori 2 milioni e 289 mila euro nelle casse comunali del Comune di Corleto Perticara per il Centro Oli Tempa Rossa. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Comune, confermando la sentenza emessa dal Tar Basilicata nel giugno del 2015. Gran parte della controversia legale è stata legate alle definizione normativa del contributo citato. Nel 2013 la Total chiese al Comune di Corleto Perticara il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del Centro Oli, composto nello specifico da: 8 pozzi, un centro di trattamento oli, dove gli idrocarburi estratti vengono convogliati tramite una rete di condotte interrate e trattati in modo da separarli in diversi sottoprodotti, come greggio, gas combustibile, zolfo e gpl, e poi veicolati tramite canalizzazioni interrate, un centro di stoccaggio gpl, e da varie infrastrutture di servizio. Tra queste l’adeguamento delle strade comunali e dei piazzali di perforazione, sistemi per l’alimentazione di acqua ed elettricità e connessioni alle reti esistenti per il trasporto e la distribuzione degli idrocarburi. Il Comune calcolò il contributo per l’incidenza degli oneri di urbanizzazione, basandosi sulla cifra di 10 euro e un centesimo al metro quadro che per una superficie edificatoria di 228 mila e 755 metri quadrati dava la somma di quasi 3 milioni di euro. La Total alla richiesta di pagamento si è da sempre opposta contestando di essere tenuta al pagamento e invocando la convenzione sottoscritta con il Comune nel 2008, che all’articolo 9 prevedeva che «nessun ulteriore importo era dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione, facendosi carico la concessionaria di tutte le opere di urbanizzazione, essendosi le parti accordate per la realizzazione delle opere, così sostituendo la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione». Non è tutto, c’è dell’altro. Perchè sempre leggendo l’articolo 9 si apprende che: «Nessun ulteriore importo, pertanto, sarà dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione, primaria e secondaria, in favore del Comune da parte di Total». Non potendo richiedere la somma sotto la dicitura dichiarata il Comune ha provato a riqualificarla specificando che il contributo di cui si tratta sarebbe stato richiesto esclusivamente a titolo di “onere ecologico”. Successivamente come «da non intendersi oneri di urbanizzazione già assolti» e poi come incidenza delle opere di urbanizzazione. Su tale cambio di denominazione il Consiglio di Stato è stato chiaro, in quanto «occorre sgombrare il campo – scrivono i giudici – dalla prospettazione dell’appellante, che appare quasi un gioco linguistico, secondo cui si dovrebbe distinguere il “contributo per oneri di urbanizzazione” dal “contributo pari all’incidenza degli oneri di urbanizzazione». In conclusione, la Total ha rispettato la convenzione e i relativi costi di costruzione ed in più con la Regione aveva anche sottoscritto un accordo relativo alle diverse compensazioni per il riequilibrio ambientale e territoriale. Per questo e altri motivi il collegio giudicante del Consiglio di Stato rigettato l’appello.

DI FERDINANDO MOLITERNI

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