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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il Decreto Sindacale n. 4391 del 23.6.2017

  VIETRI DI POTENZA: IL TAR AZZERA LA GIUNTA TUTTA AL MASCHILE Una vittoria tutta al femminile quella ottenuta presso

 

VIETRI DI POTENZA: IL TAR AZZERA LA GIUNTA TUTTA AL MASCHILE
Una vittoria tutta al femminile quella ottenuta presso il Tar di Basilicata da un’elettrice del Comune di Vietri di Potenza, Marianna Grande, congiuntamente alla Consigliera di Parità della Regione Basilicata, Ivana Pipponzi.

Il Tribunale amministrativo lucano ha annullato la Giunta comunale di Vietri perchè composta da due assessori entrambi di sesso maschile.

Si arricchisce così di un prezioso punto fermo la battaglia della consigliera regionale di Parità, condotta dall’inizio del suo mandato e volta all’affermazione del principio costituzionale antidiscriminatorio nella composizione delle Giunte.

 

 

 

Le due donne si sono rivolte al Tar per chiedere del decreto e della conseguente delibera con i quali, precisamente il 23 e 24 giugno 2018 è stata ufficializzata la decisione del sindaco Christian Giordano, eletto due settimane prima con la lista Vietri Nova, di nominare assessori comunali solo uomini. Queste nomine, come sancito dal Tar, sono avvenute in «violazione del principio della parità di genere e della rappresentanza di genere», contestualmente azzerando la Giunta comunale, fino ad ora composta dai due assessori uomini: Antonio Russo e Franco Pantalena

 

 

Pubblicato il 04/04/2018

N. 00237/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00475/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 475 del 2017, proposto dalla dott.ssa Marianna Grande, nella qualità di elettrice del Comune di Vietri di Potenza, e dall’avv. Ivana Enrica Pipponzi, nella qualità di Consigliera di Parità della Regione Basilicata, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Clemente Delli Colli e Isabella Grande, domiciliate in Potenza Via Francesco Baracca n. 175;

contro

Comune di Vietri di Potenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Singetta, con domicilio eletto in Potenza Via Plebiscito n. 7;

nei confronti

-Antonio Russo, non costituito in giudizio;

-Franco Pantalena, non costituito in giudizio;

-Carmela Manzella, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Vietri di Potenza, non costituita in giudizio;

per l’annullamento:

-del Decreto n. 4391 del 23.6.2017, con il quale il Sindaco di Vietri di Potenza ha nominato Assessori Antonio Russo e Franco Pantalena;

-della Del. C.C. n. 12 del 24.6.2017, pubblicata il 3.7.2017, di presa d’atto delle predette nomine;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vietri di Potenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Clemente Delli Colli, Isabella Grande e Alessandro Singetta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 11.6.2017 si è svolta la consultazione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale di Vietri di Potenza, in esito alla quale sono stati eletti Sindaco Christian Giordano, della lista Vietri Nova, e 10 Consiglieri comunali, tra cui tre donne, precisamente Carmela Manzella, Michelina Pascaretta e Laura Pitta.

Con Decreto n. 4391 del 23.6.2017 il Sindaco, dopo aver richiamato l’art. 16, comma 17, lett. a, D.L. n. 138/2011 conv. nella L. n. 148/2011, come modificato dall’art. 1, comma 135, L. n. 56/2014, ai sensi del quale le Giunte dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti possono essere composte da massimo due Assessori, e l’art. 41, lett. f), dello Statuto comunale, ha nominato i componenti della Giunta, indicando come Assessori Antonio Russo, al quale è stata affidata anche la funzione di Vice Sindaco, e Franco Pantalena.

Il Consiglio Comunale, presieduto dalla Consigliera Carmela Manzella, con Del. n. 12 del 24.6.2017, pubblicata il 3.7.2017, ha preso atto di tali nomine.

La dott.ssa Marianna Grande, nella qualità di elettrice del Comune di Vietri di Potenza, e l’avv. Ivana Enrica Pipponzi, nella qualità di Consigliera di Parità della Regione Basilicata, con il presente ricorso, notificato il 20/21.9.2017 e depositato il 9.10.2017, hanno impugnato il suddetto Decreto Sindacale n. 4391 del 23.6.2017 e la predetta Del. C.C. n. 12 del 24.6.2017.

Deducono con unico motivo:

  1. A) violazione del principio della parità di genere e/o della rappresentanza di genere, indicato dalle norme di diritto interno: artt. 3, 49, 51, 97 e 117 della Costituzione, artt. 6, comma 3 (come modificato dall’art. 1 L. n. 215/2012) e 46, comma 2 (come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b, L. n. 215/2012), D.Lg.vo n. 267/2000, art. 1, comma 4, D.Lg.vo n. 198/2006 e art. 1, comma 137, L. n. 56/2014; e dalle norme di diritto internazionale e comunitario: preambolo della Carta dell’ONU, Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 18.12.1979, artt. 21 e 23 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7.12.2000, artt. 2 e 3, commi 2 e 3, del Trattato dell’Unione Europea e Decisione della Commissione comunitaria del 19.6.2000;
  2. B) nonché eccesso di potere per motivazione apparente e/o insufficiente in relazione al mancato rispetto del principio di pari opportunità, difetto di istruttoria e contraddittorietà, evidenziando che non risulterebbero sufficienti le comunicazioni di indisponibilità a ricoprire la carica di assessore inviate al Sindaco delle Consigliere comunali elette Carmela Manzella (la quale, però, oltre alla carica di Presidente del Consiglio Comunale, aveva accettato le funzioni, affidate dal Sindaco con provvedimento del 27.6.2017, inerenti al “Personale, sviluppo delle infrastrutture e rapporti con gli Enti pubblici e privati coinvolti”), Michelina Pascaretta (la quale, però, aveva assunto le funzioni, affidate dal Sindaco con provvedimento del 27.6.2017, relative alle “Politiche sociali rivolte all’infanzia, agli adulti, agli anziani ed ai disabili; Sanità, Pubblica Istruzione, Decoro e Arredo Urbano”), e Laura Pitta (la quale, però, aveva accettato le funzioni, affidate dal Sindaco con provvedimento del 27.6.2017, relative alla “Promozione dello sport e del tempo libero”), nonché della candidata prima dei non eletti Antonietta Montesano. Il Sindaco, infatti, avrebbe dovuto effettuare un’adeguata istruttoria, ricercando figure femminili “anche al di fuori del gruppo sostenitore del Sindaco eletto” (sul punto parte ricorrente richiama la Sentenza C.d.S. Sez. V n. 406 del 3.2.2016, l’art. 47, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000 e l’art. 39, comma 6, dello Statuto Comunale)

Si è costituito in giudizio il Comune di Vietri di Potenza, sostenendo l’infondatezza del ricorso e richiamando la Sentenza TAR Lazio Sez. II bis Sent. n. 2687 del 29.2.2016 (con la quale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse un ricorso analogo, in quanto nelle more il Comune, avente una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, aveva modificato il suo Statuto, non prevedendo più la possibilità di nominare Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale), ma probabilmente intendeva riferirsi alla Sentenza TAR Lazio Sez. II bis n. 11870 del 28.11.2016.

Nell’Udienza Pubblica dell’8.3.2018 il ricorso è passato in decisione.

E’ opportuna una premessa normativa.

La Costituzione della Repubblica italiana all’art. 3 sancisce il principio di eguaglianza formale e sostanziale con riferimento al sesso, mentre all’art. 51, comma 1, stabilisce che “tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, precisando che “a tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.

Tali principi costituzionali sono stati attuati dalla normativa in materia di composizione delle Giunte degli Enti Locali.

Infatti, il D.Lg.vo n. 267/2000 prevede: all’art. 6, comma 3 (come modificato dall’art. 1 L. n. 215/2012) che “gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. n. 125/1991 e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte”; all’art. 46, comma 2 (come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b, L. n. 215/2012) che “il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta”; ed all’art. 47, commi 3 e 4, che “nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”, e che “nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere”. Ciò si verifica nel Comune di Vietri di Potenza, il cui Statuto all’art. 39, comma 6, stabilisce che possono far parte della Giunta anche “cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale”.

Poiché, nella specie, il Comune di Vietri di Potenza, ha una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, non ricade nella sfera di applicazione dell’art. 1, comma 137, L. n. 56/2014, emanato per colmare la lacuna della precedente normativa, nella parte in cui non precisava la percentuale minima del sesso sottorappresentato, dalla cui applicazione erano sorti contrasti su quale fosse la misura necessaria che garantisse il rispetto dei principi della parità di genere e/o della rappresentanza di genere, che ha stabilito che “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.

Pertanto, la fattispecie in esame risulta disciplinata dal suddetto art. 46, comma 2, D.Lg.vo n. 267/2000, il quale statuisce che, in attuazione del principio di pari opportunità tra donne e uomini, il Sindaco deve garantire la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei componenti della Giunta, tenuto pure conto della circostanza che lo Statuto del Comune di Vietri di Potenza ha utilizzato l’opzione, prevista dall’art. 47, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000, stabilendo all’art. 39, comma 6, che possono far parte della Giunta anche “cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale” (sul punto cfr. TAR Brescia Sent. n. 1595 del 26.11.2015; TAR Catanzaro Sez. II Sentenze n. 278 del 12.2.2015 e n. 3 del 9.1.2015).

Al riguardo, va, però, rilevato che secondo la V^ Sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 406 del 3.2.2016, richiamata dalle ricorrenti), non può escludersi a priori l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della Giunta comunale la presenza dei due generi, ma tale impossibilità deve essere adeguatamente provata sia mediante la effettuazione di un’accurata e approfondita istruttoria, sia con una puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori, che specifichi le ragioni che hanno impedito il rispetto della suddetta normativa in materia di parità di genere nella composizione delle Giunte.

Alla luce di tali norme il Sindaco del Comune di Vietri di Potenza avrebbe dovuto svolgere un’adeguata istruttoria (sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 631 del 17.6.2016; TAR Salerno Sez. I Sent. n. 1746 del 12.12.217; TAR Catanzaro Sez. II Sentenze n. 867 del 29.5.2017, n. 651 del 10.4.2015, n. 278 del 12.2.2015 e nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 9.1.2015; TAR Pescara Sent. n. 357 del 17.11.2016; TAR Napoli Sez. I Sent. n. 2655 del 13.5.2015; TAR Brescia Sent. n. 1595 del 26.11.2015), volta a reperire, per la nomina di Assessori, la disponibilità di idonee personalità di sesso femminile nell’ambito di tutti i cittadini residenti o che abbiano un significativo legame con Vietri di Potenza, come per esempio l’indizione di un apposito avviso pubblico, finalizzato all’acquisizione dell’interesse di donne, appartenenti al partito politico o alla coalizione di partiti che hanno vinto le elezioni comunali, a ricoprire la carica di Assessore, le quali condividano il programma della Lista, capeggiata dal Sindaco (cfr. TAR Veneto Sez. I Sent. n. 282 del 6.3.2015).

In proposito, non risultano sufficienti le comunicazioni delle Consigliere comunali elette Michelina Pascaretta e Laura Pitta ed anche della candidata prima dei non eletti Antonietta Montesano al Sindaco di Vietri di Potenza, di rinuncia alla carica di Assessore, peraltro prive di data certa.

Parimenti, non possono ritenersi sufficienti:

-le rinunce alla carica di Assessore di: Simona Pascaretta del 20.12.2017; Severina Macellaro del 23.12.2017; Maria Nappi del 28.12.2017; Antoniana Caputo del 29.12.2017; Carla Tortoriello del 29.12.2017; Rosa Fabio del 29.12.2017; Vita Manfreda del 3.1.2018; e Donata Papa del 4.1.2018;

– i provvedimenti del 27.6.2017, con i quali il Sindaco di Vietri di Potenza ha conferito alle predette Consigliere comunali elette Carmela Manzella, Michelina Pascaretta e Laura Pitta rispettivamente le funzioni inerenti al “Personale, sviluppo delle infrastrutture e rapporti con gli Enti pubblici e privati coinvolti”, relative alle “Politiche sociali rivolte all’infanzia, agli adulti, agli anziani ed ai disabili; Sanità, Pubblica Istruzione, Decoro e Arredo Urbano” ed inerenti alla “Promozione dello sport e del tempo libero”, in quanto, oltre ad essere successive al contestato provvedimento di nomina della Giunta, non sono nomine assessorili.

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso e per l’effetto l’annullamento dell’impugnato Decreto Sindacale n. 4391 del 23.6.2017.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, mentre il contributo Unificato va posto a carico del Comune di Vietri di Potenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il Decreto Sindacale n. 4391 del 23.6.2017.

Spese compensate, con la condanna del Comune di Vietri di Potenza al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente – Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore – Benedetto Nappi, Primo Referendario   

L’ESTENSORE Pasquale Mastrantuono – IL PRESIDENTE Giuseppe Caruso -IL SEGRETARIO

Tanto per memento: l’attività della Consigliera regionale di parità è di SOSTEGNO/SUPPORTO alle azioni proposte, come nel caso di specie, da donne elettrici che intendano impugnare il provvedimento sindacale di nomina di Giunta, è vivamente consigliato lo studio della legge.

la Vignetta del mitico Mario Bochicchio

Domenico Leccese

 

 

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