Il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali, imposto dall’art. 96 lett. f), R.D. 25 luglio 1904 n. 523, ha carattere assoluto ed inderogabile
Richiesta di autorizzazione idraulica per interventi in alveo ai sensi del R.D. 523/1904 Possono presentare l’istanza tutti i cittadini e gli
Richiesta di autorizzazione idraulica per interventi in alveo ai sensi del R.D. 523/1904
Possono presentare l’istanza tutti i cittadini e gli enti pubblici prima di realizzare le opere.
La richiesta va presentata, in bollo da € 14,62, su modulo prestampato disponibile presso l’Ufficio Ciclo dell’Acqua del Dipartimento Ambiente,Territorio,Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata e va idirizzata a: Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità – Ufficio Ciclo dell’Acqua, Via Vincenzo Verrastro,5 – 85100 Potenza
Obblighi del concessionario
L’uso dell’area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all’istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.
La realizzazione di opere strutturali nell’area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.
Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l’area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.
Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.
Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali.
Il canone :
* è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell’anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio Qualora l’importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest’ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;
* ‐ è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell’EURO calcolati distintamente dall’Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all’ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
* ‐ è automaticamente adeguato a seguito dell’emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.
Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (l.r. n. 10/2009, art. 6, comma 9 modificata dalla l.r. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.
Nessuno ha mai richiesto Autorizzazione Idraulico ~ per questa opera sul Fiume Basento
RD 523/1904 e distanza minima dai corpi idrici
Il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali, imposto dall’art. 96 lett. f), R.D. 25 luglio 1904 n. 523, ha carattere assoluto ed inderogabile
Il cosiddetto vincolo fluviale impone inedificabilità all’interno di esso e quindi assume carattere di vincolo assoluto La norma è assai datata e aveva il preciso scopo di tutelare i corsi d’acqua, argini ed elementi ripariali, e fu introdotta dall’art. 96 lett. f del Regio Decreto 523/1904. Analizziamo le risultanze facendo riferimento alla sentenza del CdS V n. 3147/2014. L’articolo 96 dispone il divieto assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese di molte tipologie di opere. Focalizzando il punto f) si legge della distanza «stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località» e in mancanza di queste, non «minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi». La norma, anche in base a quanto confermato dalla Cass. Civ. SS.UU. n. 17784 del 30 luglio 2009, aveva due principali scopi: tutelare la ragione pubblicistica dello sfruttamento delle acque demaniali; mantenere libero il deflusso delle acque scorrenti di fiumi, torrenti canali e scolatoi pubblici; Questa disposizione assume carattere legale e inderogabile, e quindi la prima conseguenza è che le opere costruite in violazione di questo divieto ricadono nella casistica dell’art. 33 della L. 47/85, e pertanto non sono ammesse ad ottenere la sanatoria [1]. Alla luce del generale divieto di costruzione di opere in prossimità degli argini dei corsi d’acqua, il rinvio alla normativa locale assume carattere eccezionale. La normativa locale per poter prevalere sul punto disposto dal R.D. 523/1904, deve avere carattere specifico, ossia essere una normativa espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni, che tenga esplicitamente conto della regola generale espressa dalla normativa statale e delle peculiari condizioni delle acque e degli argini che la norma locale prende in considerazione al fine di stabilirvi l’eventuale deroga. Per norma locale si può intendere lo strumento urbanistico, come può essere il PRG, a condizione che tale strumento contenga una norma esplicitamente dedicata alla regolamentazione delle distanze delle costruzioni dagli argini anche in eventuale deroga alla disposizione della lettera f) dell’art. 96, relazionandosi alla specifica condizione locale delle acque di cui trattasi (cfr. Cass. civ., SS. UU., 18 luglio 2008, n. 19813; Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2011, n. 2544). In mancanza di una difforme disciplina sul punto specifico nel P.R.G., non sussiste una normativa locale derogatoria di quella generale, alla quale dunque occorre fare riferimento. Note e Riferimenti [1] (Cons. Stato Sez. V, 26 marzo 2009, n. 1814; Cons. Stato Sez. IV, 12 febbraio 2010, n. 772; Cons. Stato Sez. IV, 22 giugno 2011, n. 3781; Trib. Sup. acque pubbl., 15 marzo 2011, n. 35).
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Fasce di rispetto corsi d’acqua: regole, limiti, divieti
Quale normativa regola le opere idrauliche? E quali sono i limiti e i divieti imposti?
Antichissimo, ma sempre attuale anche alla luce delle recenti elaborazioni giurisprudenziali è il testo normativo che disciplina la materia delle opere idrauliche. Si tratta, infatti, del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche), il cui art. 96 contiene un’elencazione di lavori e atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese. Tra di essi, ai sensi della lettera g) dello stesso art. 96, è compresa «qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso», cui sono destinati gli argini, i loro accessori e i manufatti attinenti.
Indi, va inclusa in tale divieto l’opera che alteri lo stato, oppure la forma o le dimensioni o, ancora, la resistenza dell’argine, ipotesi queste che la legge prevede in via alternativa tra loro, potendo l’alterazione dello stato dei luoghi, che la norma intende impedire, derivare anche dalla modificazione di una soltanto delle caratteristiche dell’argine.
Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto l’osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le nuove costruzioni nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti.
Il divieto di costruzione di opere sugli argini dei corsi d’acqua, previsto dalla lettera f) dell’art. 96, R.D. n. 523/1904, è informato alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici e ha carattere legale e inderogabile: ne segue che le opere costruite in violazione di tale divieto ricadono nella previsione dell’art. 33 della
Legge n. 47 del 1985. Esse, pertanto, non sono suscettibili di sanatoria.
Il divieto di edificazione in oggetto ha carattere assoluto e riguarda in genere le acque pubbliche, ivi compresi i laghi. Sul punto si è diffusamente pronunciata la sentenza del Consiglio di Stato. sez. IV, 5 novembre 2012, n. 5620 , la quale ha tracciato una chiara linea di demarcazione tra le rispettive formulazioni letterali degli artt. 96 e 98 del RD 523/1904, distinguendo i riferimenti ai corsi d’acqua da quelli, più ampi, alle generalità delle acque pubbliche; ivi compresi, per l’appunto i laghi.
I PRG comunali e i piani paesaggistici impongono fasce di rispetto entro le quali non è possibile edificare, imponendo anche la distanza dal centro dell’alveo a partire dalla quale è consentito fondare in corrispondenza di aree fluviali, canali, ecc., in aree urbanizzate e edificabili (v.Figura).
Estratto da PRGC comune di Pancalieri – fasce di rispetto fluviali
Sentenza (Consiglio di Stato), sez. IV, 05-11-2012, n. 5620- Pres. Paolo Numerico- Est. Giuseppe Castiglia – D.M. c. A.Z. ed altri
RITENUTO E CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO QUANTO SEGUE. FATTO
I signori A.Z. e altri hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Malcesine per l’ampliamento volumetrico dell’hotel Venezia del signor D.M., confinante con immobili di loro proprietà.
Con sentenza in forma semplificata 12 aprile 2012, n, 642, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione II, ha accolto il ricorso, ritenendo il permesso rilasciato in violazione dell’art. 2 della L.R. Veneto 8 luglio 2009, n. 14, come pure in violazione delle norme sulle distanze minime dal ciglio stradale, dalla sponda del lago e tra le costruzioni.
Con separati ricorsi, il signor M., con appello principale, e in seguito il Comune, con appello incidentale, hanno impugnato la sentenza, chiedendone anche la sospensione dell’esecutività.
Gli originari ricorrenti si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello. Considerano inammissibile l’appello del signor M., perché non sarebbe stato specificamente impugnato un capo della sentenza. Contrastano poi gli appelli nel merito e ripropongono un’ulteriore censura, già formulata innanzi al giudice di primo grado a da questi non presa in considerazione.
I motivi degli appelli, con le relative difese degli appellati, possono essere riassunti nei termini che seguono.
1. La sentenza ha ritenuto illegittimo il permesso di costruire perché – nelle tavole che ne integrano in contenuto – commisurerebbe l’ampliamento al 20 per cento del volume, laddove – ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 14 del 2009 – questo andrebbe riferito al parametro della superficie coperta dell’immobile, trattandosi di edificio destinato a uso diverso da quello residenziale.
1.1 L’appellante M. rileva che il progetto di ampliamento approvato dal Comune osserverebbe in realtà entrambi i parametri. In particolare, la tavola di progetto n. 4 indicherebbe per ciascun piano sia la superficie di ampliamento, sia il nuovo volume corrispondente. D’altronde, dovendosi applicare l’ampliamento della superficie coperta nella misura del 20 per cento, l’ampliamento stesso dovrebbe intendersi assentito con riferimento all’intera altezza, cioè a tutti i piani dell’edificio. In definitiva, la sostanza dovrebbe prevalere sulla forma.
1.2 Anche il Comune ritiene che la previsione legislativa sia stata nella sostanza rispettata, sebbene la formulazione letterale del provvedimento impugnato possa apparire imprecisa. In fatto – come apparirebbe dal complesso della documentazione progettuale e in particolare dalla tavola 3.5 – sarebbe stato osservato sia il limite posto dalla legge per la superficie, sia quello stabilito per il volume dal Comune con la deliberazione n. 67 del 2011, ritenuta legittima dal Tribunale territoriale in quanto interpretata nel senso di introdurre un ulteriore limite massimo di edificabilità, ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.R. n. 14 del 2009 citata.
1.3 Gli appellati contestano queste tesi. Aggiungono poi che, per valutare la superficie coperta, occorrerebbe avere riguardo non alla superficie di ciascun piano, ma – ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 e dell’art. 21 delle N.T.A. al P.R.G. di Malcesine – alla proiezione, sul suolo, del filo esterno delle pareti perimetrali. Pertanto, nel caso di specie la superficie corrisponderebbe a quella del primo piano fuori terra, posto che i piani sovrastanti avrebbero un perimetro inferiore.
1.4 A questo rilievo le parti appellanti ribadiscono l’avvenuto rispetto, nei fatti, del criterio del limite della superficie coperta, sia che questa si intenda come superficie di calpestio piano per piano (ciò apparirebbe dalle tavole progettuali) sia che si intenda come proiezione dell’edificio sul suolo, essendosi gli ampliamenti realizzati ai piani superiori, tutti retratti rispetto al piano terreno.
1.5 Replicano gli appellati che la tavola progettuale 5.3 evidenzierebbe un incremento della superficie di un piano sovrastante al piano terra. Ne risulterebbe perciò modificata, inammissibilmente, la superficie utile e non quella coperta.
2. La sentenza ha inoltre ritenuto illegittimo il permesso per violazione della norma concernente la distanza minima dal ciglio stradale, pari a 10 metri, come previsto dal D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147 per le strade vicinali di tipo F nonché dall’allegato alla delibera comunale n. 67 del 2011.
2.1 Il M. e il Comune sostengono che la via Roma – rispetto alla quale sarebbe violato il limite di distanza – sarebbe una strada urbana di quartiere di tipo E o una residua strada locale di tipo F, dunque una strada per cui il codice della strada non prevedrebbe alcuna distanza dal confine; la delibera comunale andrebbe intesa come riferita soltanto ad aree esterne al centro abitato; mancherebbe poi la prova dell’effettivo avanzamento della costruzione alberghiera entro la fascia di 10 metri.
2.2 Gli appellati rilevano che nessuna limitazione del genere conterrebbe la delibera n. 67; quanto al richiamo al D.P.R. n. 147 del 1993, si tratterebbe di un argomento ultroneo. Considerano inoltre irrilevante la circostanza che – sul lato est del fabbricato, prospiciente la strada in questione – l’ampliamento (che si coglierebbe dalla tavola di progetto n. 4.6) abbia riguardato solo i piani superiori al piano terreno.
3. Il provvedimento impugnato sarebbe inoltre illegittimo per violazione dell’art. 96, lettera f), del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (letto in combinato disposto con l’art. 822 c.c.), nella parte in cui pone una soglia di inedificabilità assoluta di dieci metri dalla sponda del lago.
3.1 Sostengono il M. e il Comune che invece l’art. 96, letto alla luce complessiva dell’insieme delle sue disposizioni e nel raffronto con i successivi artt. 97 e 99, farebbe esclusivo oggetto della propria disciplina i corsi d’acqua e non sarebbe perciò applicabile ai laghi, come peraltro la prassi dimostrerebbe.
3.2 Gli appellati contestano questa ricostruzione della normativa.
3.3. Il M. replica che in ogni caso, non essendo stata modificata la pianta del piano terreno, la distanza dal lago di questo – evidentemente rilevante ai fini della tutela idraulica – non sarebbe diminuita.
4. Il permesso sarebbe infine illegittimo per violazione della distanza minima tra le costruzioni, pari a dieci metri, prevista sia dalla ricordata Delib. n. 67 del 2011 che dall’art. 38 delle N.T.A. – variante turistico alberghiera.
4.1 Con riguardo a ciò, il M. fa riferimento alle eccezioni già formulate nella memoria di costituzione in primo grado.
4.2 Il Comune, dal canto suo, sostiene che il permesso di costruire, rilasciato a norma dell’art. 2 della L.R. n. 14 del 2009, derogherebbe ogni previsione degli strumenti urbanistici locali, salvo diversa prescrizione comunale. Si sarebbe dovuta perciò applicare soltanto la normativa statale, nel caso rispettata.
4.3 Gli appellati – come detto – eccepiscono in primo luogo l’inammissibilità dell’appello del M. (eccezione che il M., dal canto suo, contesta). Nel merito replicano che la Delib. n. 67 del 2011 ripeteva il limite della distanza tra fabbricati diversi: così facendo il Comune si sarebbe avvalso della facoltà – prevista dall’art. 9, comma 5, della L.R. n. 14 del 2009 – di fissare ulteriori limiti e modalità per l’applicazione della normativa regionale. Si tratterebbe in ogni caso di un limite generale, posto dalla normativa statale e neppure suscettibile di essere derogato dalla Regione.
4.4 In punto di fatto, gli appellanti negano e gli appellati affermano il mancato rispetto delle distanze.
4.5 Il M. aggiunge che, con riguardo ai confini meridionali della proprietà, esisterebbe un alto muro di confine, che come tale costituirebbe costruzione ai sensi dell’art. 878 c.c. e renderebbe inapplicabile la disposizione comunale in materia di distanze.
5. Le parti appellate ripropongono, infine, una censura già formulata in primo grado e non oggetto di pronuncia in quella sede.
Ai sensi della Delib. n. 67 del 2011, l’ampliamento non avrebbe potuto essere realizzato oltre il terzo piano. Nel caso di specie, invece, il permesso avrebbe riguardato anche il quarto piano fuori terra.
5.1 A questo proposito gli appellanti sostengono che, secondo il linguaggio comune, i piani degli edifici si numererebbero a partire dal piano sopra il piano terra. Intesa in tal modo la prescrizione, l’intervento – interessante il piano terra e i tre piani sopra terra – sarebbe legittimo.
Alla camera di consiglio del 10 luglio 2012, la causa è stata rinviata al merito.
Alla successiva udienza pubblica del 23 ottobre 2012, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.
DIRITTO
E’ possibile prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello del signor M., formulata dagli appellati. Ciò sia perché l’impugnazione è comunque sorretta dal tempestivo appello incidentale del Comune, che sviluppa i medesimi motivi, sia perché gli appelli sono comunque infondati nel merito.
A questo proposito il Collegio, per comodità espositiva ed economia di atti, ritiene di partire dall’esame del terzo motivo, che considera conclusivo.
L’art. 96 del R.D. n. 523 del 1904 reca l’elenco dei “lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese”.
Nello specifico, la lettera f) vieta “le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”.
In punto di fatto, non è contestato che i lavori di ampliamento dell’hotel Venezia si siano svolti a distanza inferiore a dieci metri dalla sponda del lago. Gli appellanti sostengono però l’inapplicabilità alla fattispecie della disposizione in questione.
La tesi, però, non è fondata.
Il divieto di edificazione in oggetto ha carattere assoluto e riguarda in genere le acque pubbliche; tale è senz’altro il lago di Garda, sul quale l’albergo è costruito.
Nessuno dei rilievi opposti per affermare l’inapplicabilità del divieto alle sponde dei laghi resiste alla critica. Ciò si deve dire, in particolare, per gli argomenti che gli appellanti vorrebbero trarre dall’analisi delle norme contenute nel regio decreto citato.
Osservano gli appellanti che dal complesso delle disposizioni recate dall’art. 96 emergerebbe l’intento del legislatore dell’epoca di limitare la disciplina ai soli corsi d’acqua. Questa sembra piuttosto una petizione di principio, per di più in contrasto con l’alinea dell’articolo, che, nel fare riferimento alle acque pubbliche in genere, non pone alcuna restrizione del genere diversamente da quanto invece dispone l’art. 98, la lettera d) del quale testualmente è circoscritta a “le nuove costruzioni nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali”.
E’ poi irrilevante la circostanza che solo il successivo art. 97 menzioni espressamente i laghi. La disposizione della lettera n), alla quale ci si richiama, reca infatti una previsione particolare riferita al regime delle spiagge dei laghi e nulla dice circa la disciplina delle sponde, per la quale dunque non può non valere la norma generale dell’art. 96.
Il rilievo secondo cui l’inciso della lettera f) dell’art. 96 “dal piede degli argini e loro accessori come sopra” richiamerebbe “i fiumi, torrenti e canali navigabili” previsti dalla lettera e) che precede è del pari fallace, apparendo invece chiaro che esso, rispetto agli argini, si riferisce alle loro “banche o sottobanche”.
Che questa sia la corretta interpretazione delle norme lo dimostra poi una considerazione ulteriore di carattere generale. Se la finalità delle disposizioni in oggetto è quella di consentire il libero deflusso delle acque, è evidente che la medesima esigenza si pone con riguardo alle acque dei laghi, anch’esse soggette a innalzamenti di livello. Mentre infine non può rilevare che la violazione della regola sulla distanza non riguarderebbe il piano terra, ma un piano superiore, perché, così argomentando, si vuole introdurre una deroga, che la legge non conosce, al divieto di edificare, assoluto e inderogabile.
A una diversa conclusione, infine, non è possibile giungere prendendo in considerazione l’esistenza di altri manufatti a ridosso della riva del lago di Garda. Si tratta di circostanza che, genericamente affermata più che effettivamente dimostrata, andrebbe comunque esaminata con riguardo ai singoli casi concreti. Dato il divieto di edificabilità, peraltro, l’esistenza di eventuali abusi edilizi non potrebbe di per sé legittimare la pretesa a identico trattamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2105; Id., Sez. IV, 24 febbraio 2011, n. 1235).
L’accertata violazione della norma sulla distanza della costruzione dalle acque pubbliche è di per sé ragione sufficiente per giudicare illegittimo il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Malcesine.
Non è dunque neppure necessario esaminare gli altri motivi degli appelli, bastando l’argomento trattato ad assicurare il mantenimento della sentenza.
Considerata la complessità della materia, sussistono peraltro giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale e l’appello incidentale; per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Domenico Leccese