CONTRASTO alla PROSTITUZIONE, ORDINANZA del SINDACO di Potenza Ing. Dario De Luca
CONTRASTO PROSTITUZIONE: ORDINANZA DEL SINDACO “Prevenire e contrastare gravi pericoli cagionati da comportamenti connessi all’esercizio della prostituzione sulla pubblica via”
CONTRASTO PROSTITUZIONE: ORDINANZA DEL SINDACO
“Prevenire e contrastare gravi pericoli cagionati da comportamenti connessi all’esercizio della prostituzione sulla pubblica via”
Questo l’oggetto dell’ordinanza emessa dal Sindaco di Potenza Dario De Luca. Il provvedimento prevede che a decorrere dal 15 luglio 2018 e sino al 31 marzo 2019, è fatto divieto a chiunque in: Via della Siderurgica – Via dell’Elettronica – Via della Chimica – Via della Fisica – Rione Bucaletto – Parco Montereale – Villa Comunale di Santa Maria – sulla pubblica strada e in tutte le sue adiacenze soggette a pubblico passaggio e facilmente accessibili dalla pubblica via:
1) di arrestarsi o di fermarsi, a piedi o con veicoli, anche temporaneamente, e contattare soggetti che sostano prolungatamente sulla pubblica strada o nelle sue adiacenze con atteggiamenti coerenti al fine di offrire prestazioni di meretricio, allo scopo di contrattare prestazioni sessuali, ma anche di intrattenersi per chiedere informazioni o per concedere ospitalità a bordo del proprio autoveicolo;
2) di sostare sulla pubblica strada o nelle sue adiacenze assumendo atteggiamenti e adottando modalità comportamentali che manifestino in maniera inequivocabile l’intenzione di adescare o di esercitare l’attività di meretricio;
3) di sostare ed occupare prolungatamente gli spazi pubblici delle vie sopra menzionate, senza causa o motivo, con modalità che possono incidere negativamente sulla libera e corretta fruizione degli spazi da parte della collettività, e renderne difficoltoso o pericoloso l’accesso.
Il Sindaco Dario De Luca dispone, tra l’altro, che:
1) Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e visto l’articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, così come modificato dall’articolo 6 bis della legge 24.07.2008 n. 125, visto l’articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché la summenzionata deliberazione di Giunta Comunale n.168 del 16.11.2017, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00), con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento di detta somma;
2) che per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni;
3) che, in alternativa all’assoggettamento alla sanzione stabilita per la violazione di cui al punto 2) della presente ordinanza, in coerenza con il dettato dell’art. 18 del D. Lgs. 25.7.1998 n. 286, le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero;
Provvedimento n. 56/2018: contrasto della prostituzione
Ordinanza per prevenire e contrastare gravi pericoli cagionati da comportamenti connessi all’esercizio della prostituzione sulla pubblica via dal 15 luglio 2018 e sino al 31 marzo 2019.
Provvedimento n. 56/2018
OGGETTO: Ordinanza per prevenire e contrastare gravi pericoli cagionati da comportamenti connessi all’esercizio della prostituzione sulla pubblica via.
I L S I N D A C O
PREMESSO
– che con ordinanza n. 40 del 7 luglio 2017 è stato ordinato quanto segue:
“ a decorrere dal 23 novembre 2017 e sino al 30 giugno 2018, per le esigenze di sicurezza pubblica descritte in narrativa, è fatto divieto a chiunque in: Via della Siderurgica – Via dell’Elettronica – Via della Chimica – Via della Fisica – Rione Bucaletto – Parco Montereale – Villa Comunale di Santa Maria – sulla pubblica strada e in tutte le sue adiacenze soggette a pubblico passaggio e facilmente accessibili dalla pubblica via:
1) di arrestarsi o di fermarsi, a piedi o con veicoli, anche temporaneamente, e contattare soggetti che sostano prolungatamente sulla pubblica strada o nelle sue adiacenze con atteggiamenti coerenti al fine di offrire prestazioni di meretricio, allo scopo di contrattare prestazioni sessuali, ma anche di intrattenersi per chiedere informazioni o per concedere ospitalità a bordo del proprio autoveicolo;
2) di sostare sulla pubblica strada o nelle sue adiacenze assumendo atteggiamenti e adottando modalità comportamentali che manifestino in maniera inequivocabile l’intenzione di adescare o di esercitare l’attività di meretricio;
3) di sostare ed occupare prolungatamente gli spazi pubblici delle vie sopra menzionate, senza causa o motivo, con modalità che possono incidere negativamente sulla libera e corretta fruizione degli spazi da parte della collettività, e renderne difficoltoso o pericoloso l’accesso.”
– che con il medesimo atto si è anche disposto quanto segue:
a) ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e visto l’art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689, così come modificato dall’art. 6 bis della legge 24.07.2008 n. 125, visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nonché la summenzionata deliberazione di Giunta Comunale, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento di detta somma;
b) che per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni;
c) che, in alternativa all’assoggettamento alla sanzione stabilita per la violazione di cui al punto
2) della presente ordinanza, in coerenza con il dettato dell’art. 18 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero;
d) che l’inottemperanza all’ordine dell’agente accertatore di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutte le vie ed aree in cui vige il divieto indicato dalla presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell’art. 650 c.p.;
e) che entro il 30 giugno 2018 vengano valutati gli effetti e l’efficacia della presente ordinanza;
– che in osservanza di quanto disposto al predetto punto e), è stata effettuata, a cura della Polizia Locale, una puntuale ricognizione degli effetti prodotti medio tempore dal detto atto, al fine di verificare l’attesa attenuazione sia del fenomeno che del diffuso senso di disagio e di allarme nella collettività circa la sicurezza pubblica;
RILEVATO
– dagli esiti della predetta verifica, che le azioni di contrasto poste in essere dalla forze di Polizia dello Stato e dalla Polizia Locale, seppure hanno inciso sul fenomeno, non hanno prodotto un sensibile ed apprezzabile decremento dello stesso;
– che l’esercizio su strada della prostituzione, diffuso in particolare in alcune aree del territorio comunale, continua a pregiudicare la qualità della vita cittadina intaccando il senso del decoro urbano, generando disagio ed allarme nella collettività e costituendo motivo di turbamento e fonte di insicurezza per la cittadinanza;
CONSIDERATO
– che all’ampia diffusione della prostituzione su strada conseguono situazioni di disturbo della quiete pubblica, di offesa alla pubblica decenza, frequentemente spinta all’oscenità, nonché di degrado igienico e urbano che compromettono le condizioni di normale vivibilità dei luoghi interessati e provocano, a danno dei residenti, esasperate e continue tensioni;
– che il fenomeno della prostituzione su strada rappresenta anche un messaggio pubblico diseducativo in quanto offre un’immagine alterata delle relazioni personali e di annullamento della dignità e libertà dell’essere umano che ingenera nella collettività un senso di disagio e scadimento dei valori sociali;
RITENUTA, pertanto, la necessità di reiterare la precedente Ordinanza n. 92 del 22 novembre 2017;
ATTESO che conformemente al disposto del citato art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, dell’adozione della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Potenza;
VISTI:
la legge 24 novembre 1981, n. 689 e.ss.mm.ii;
l’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 4 che dispone: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”;
l’art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
vista la delibera di G.C. n. 168 del 16.11.2017 con cui si è determinato in €. 250,00 (duecentocinquanta/00) l’importo della sanzione in misura ridotta per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza;
il D.M. del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione dei poteri del Sindaco in tema di tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
la Legge della Regione Basilicata n. 41 del 29 dicembre 2009, recante la disciplina della Polizia Locale;
O R D I N A
a decorrere dal 15 luglio 2018 e sino al 31 marzo 2019, per le esigenze di sicurezza pubblica descritte in narrativa, è fatto divieto a chiunque in: Via della Siderurgica – Via dell’Elettronica – Via della Chimica – Via della Fisica – Rione Bucaletto – Parco Montereale – Villa Comunale di Santa Maria – sulla pubblica strada e in tutte le sue adiacenze soggette a pubblico passaggio e facilmente accessibili dalla pubblica via:
1) di arrestarsi o di fermarsi, a piedi o con veicoli, anche temporaneamente, e contattare soggetti che sostano prolungatamente sulla pubblica strada o nelle sue adiacenze con atteggiamenti coerenti al fine di offrire prestazioni di meretricio, allo scopo di contrattare prestazioni sessuali, ma anche di intrattenersi per chiedere informazioni o per concedere ospitalità a bordo del proprio autoveicolo;
2) di sostare sulla pubblica strada o nelle sue adiacenze assumendo atteggiamenti e adottando modalità comportamentali che manifestino in maniera inequivocabile l’intenzione di adescare o di esercitare l’attività di meretricio;
3) di sostare ed occupare prolungatamente gli spazi pubblici delle vie sopra menzionate, senza causa o motivo, con modalità che possono incidere negativamente sulla libera e corretta fruizione degli spazi da parte della collettività, e renderne difficoltoso o pericoloso l’accesso.
D I S P O N E
a) Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e visto l’articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, così come modificato dall’articolo 6 bis della legge 24.07.2008 n. 125, visto l’articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché la summenzionata deliberazione di Giunta Comunale n.168 del 16.11.2017, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00), con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento di detta somma;
b) che per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni;
c) che, in alternativa all’assoggettamento alla sanzione stabilita per la violazione di cui al punto 2) della presente ordinanza, in coerenza con il dettato dell’art. 18 del D. Lgs. 25.7.1998 n. 286, le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero;
d) che l’inottemperanza all’ordine dell’agente accertatore di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutte le vie ed aree in cui vige il divieto indicato dalla presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell’art. 650 C.P.;
e) che entro il 31 marzo 2019 vengano valutati gli effetti e l’efficacia della presente ordinanza;
f) che la presente ordinanza venga trasmessa, per la sorveglianza e per l’esecuzione della medesima nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza, alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando della Polizia Locale di Potenza;
g) che la presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza, al Prefetto di Potenza, ai sensi dell’art. 54 bis, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, affinché sia fornita l’assistenza della forza pubblica necessaria alla sua osservanza;
h) che la presente ordinanza venga altresì inviata, per conoscenza, al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza;
i) che la presente ordinanza, venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Potenza nonché sul sito internet dell’Ente e che venga effettuata comunicazione dei relativi contenuti ai principali organi di informazione della radio, della televisione e della stampa locale.
I N F O R M A
Ai sensi dell’art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e succ. mm. e ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell’Albo Pretorio.
Potenza, lì 4 luglio 2018 – IL SINDACO Dario DE LUCA