L’ARTICOLO 4 Comma 10BIS della LEGGE 677 È ANCORA IN VIGORE ?
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1997
Legge 31 dicembre 1996, n. 677
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1997
Legge di conversione: Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1997
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Titolo I
INTERVENTI PER CALAMITA’ DELL’OTTOBRE 1996
Art. 1.
Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamita’ naturali dell’ottobre 1996
1. Nei territori delle province colpite da eventi calamitosi nel mese di ottobre 1996, per le quali e’ stato decretato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, il Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile individua, sentite le regioni interessate, i territori dei comuni o parte di essi maggiormente danneggiati.
2. Con ordinanze, adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a determinare gli interventi di emergenza che dovranno ricomprendere l’attivita’ di primo soccorso e di assistenza alle popolazioni e le azioni necessarie alla salvaguardia dell’incolumita’ pubblica e privata, al fine del ripristino dello stato dei luoghi, eliminando, ove possibile, situazioni di pericolo preesistenti, e delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l’avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle zone colpite, compresa l’attivita’ produttiva anche agro-industriale.
3. Le regioni, nel cui territorio ricadano le zone colpite, provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni. La percentuale dei danni di cui all’articolo 3, comma 1, della legge medesima e’ fissata nella misura del 25 per cento.
3-bis. Per completare e integrare le azioni di somma urgenza e pronto intervento, ricomprese nei piani di ricostruzione e ripristino previsti dalle ordinanze di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali possono impegnare risorse proprie avvalendosi per l’attuazione delle procedure abbreviate e delle deroghe alle norme ordinarie previste nelle ordinanze medesime.
4. Per i primi interventi urgenti di cui al comma 2, e’ autorizzata la spesa di lire 25,2 miliardi per l’anno 1996 e di lire 10 miliardi per l’anno 1997 da iscriversi sull’apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede, per l’anno 1996, quanto a lire 7,2 miliardi iscritti in termini di residui al capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, quanto a lire 3 miliardi iscritti in termini di competenza al capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, quanto a lire 5 miliardi iscritti in termini di residui per l’importo di lire 3,5 miliardi al capitolo 2062 e per l’importo di lire 1,5 miliardi al capitolo 2066 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione del capitolo 8793 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.
5. Ulteriori disponibilita’ derivanti dalle revoche dei finanziamenti previsti per interventi di protezione civile di cui all’articolo 8 sono utilizzate per le finalita’ di cui al comma 2.
6. Il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, nel limite di lire 10 miliardi annui, alla copertura degli oneri di ammortamento di mutui che le regioni e gli enti locali contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2. A tal fine la Cassa depositi e prestiti e’ autorizzata a concedere alle regioni e agli enti locali interessati mutui ventennali. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all’autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.
Art. 2.
Interventi di emergenza e di prevenzione nelle regioni Calabria e Sicilia
1. Per la realizzazione degli interventi urgenti nelle province della regione Calabria diretti ad eliminare le conseguenze degli eventi alluvionali, di cui all’articolo 1, comma 1, concernenti le reti fognarie, la depurazione e la potabilizzazione delle acque e la bonifica e la sistemazione dell’alveo dei corsi di acqua, delle aree spondali e delle aree comunque alluvionate, il Presidente della regione Calabria, e’ autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nel limite delle somme gia’ assegnate ed ancora disponibili nell’ambito dei mutui gia’ previsti dagli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dall’articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, articolo che riacquista efficacia solo a tali fini dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pari, rispettivamente, a lire 13.156 milioni e lire 45.106 milioni.
2. A valere sulle risorse iscritte in termini di residui e di cassa sul capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1996, relative al finanziamento di iniziative da realizzare nell’ambito del territorio della regione Calabria, trasferite alla regione medesima, il presidente della regione utilizza una somma non superiore a lire 25 miliardi per le finalita’ di cui all’art. 1, comma 2 e al presente articolo, intendendosi corrispondentemente modificata, limitatamente al suddetto importo, la finalizzazione di spesa indicata nella deliberazione CIPE del 21 dicembre 1995.
3. Il presidente della regione Calabria e’ autorizzato a destinare risorse in misura non superiore a lire 30 miliardi, previste nei programmi 1989/1991 e 1992/1996 per la difesa del suolo, per interventi di sistemazione idrogeologica a seguito delle calamita’ di cui all’articolo 1, comma 1, utilizzando i fondi provenienti dal capitolo 7749 del Ministero dei lavori pubblici, trasferiti alla regione stessa e non ancora impegnati. Nell’ambito di tali finanziamenti il presidente della regione Calabria, d’intesa con il comitato di cui all’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza del Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996, integrato ai sensi dell’articolo 2, comma 4, dell’ordinanza del Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996 dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate, puo’ destinare un massimo di un miliardo di lire per la costituzione di un servizio regionale per la difesa del suolo al fine di promuovere studi e ricerche tecnico-scientifiche per realizzare e gestire servizi informativi per la prevenzione ed il monitoraggio del rischio idrogeologico, anche avvalendosi di accordi di programma con i Ministeri dell’ambiente e dei lavori pubblici, con il Dipartimento della protezione civile, con i Servizi tecnici nazionali, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con le universita’ calabresi e con gli enti locali della Calabria.
3-bis. Per garantire i soccorsi e l’evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell’isola di Ortigia, nella citta’ di Siracusa e nelle isole Eolie il Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e’ autorizzato a disciplinare con ordinanza, emanata ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le procedure per l’esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari.
4. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, il presidente della regione puo’ utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative gia’ previste dall’ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996 del Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. Il Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile puo’ altresi’ disporre con ulteriore ordinanza l’accelerazione delle procedure, sentita la regione.
Art. 2-bis.
Disposizioni procedurali
1. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione dei piani di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996 ed all’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996, il commissario delegato opera d’intesa con il comitato di cui al comma 3 dell’articolo 1 della citata ordinanza n. 2469 del 1996, integrato, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della citata ordinanza n. 2478 del 1996, dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate.
Art. 3.
Interventi di emergenza nelle province del Piemonte colpite da calamita’ naturali dell’ottobre 1996
1. Per attivare gli interventi di emergenza nelle province di Cuneo, Alessandria ed Asti colpite da eventi calamitosi nel mese di ottobre 1996, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 ed e’ autorizzata, per l’anno 1996, la spesa di lire 11,308 miliardi, da iscriversi sull’apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1573 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
1-bis. All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: “presentazione delle fatture” sono inserite le seguenti: “e/o ricevute fiscali” ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La documentazione della relativa spesa sostenuta puo’ essere presentata in copia autentica”.
Art. 3-bis.
Disposizioni sulla leva
1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all’anno 1997, residenti nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1, 2, 3 e 6, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
Titolo II
ULTERIORI INTERVENTI PER LE CALAMITA’ NATURALI VERIFICATESI NEL GIUGNO 1996 NELLE PROVINCE DI LUCCA, MASSA CARRARA, PORDENONE E UDINE.
Art. 4.
Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili
1. Ai soggetti che alla data del 19 giugno 1996 e del 22 giugno 1996 risultavano proprietari di immobili ad uso abitativo ubicati, rispettivamente, nell’ambito del territorio dei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, individuati dall’ordinanza del Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1996, e nell’ambito del territorio dei comuni delle province di Udine e Pordenone, individuati dall’ordinanza dello stesso Ministro n. 2451 del 27 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1996, che siano andati distrutti o per i quali non vi siano possibilita’ di ripristino per effetto degli eventi alluvionali, e’ assegnato, limitatamente all’unita’ immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l’acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell’unita’ immobiliare andata distrutta, fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore al metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni interessate in conformita’ alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Nei comuni di cui al comma 1, e’ vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base di direttive tecniche impartite dal Ministero dei lavori pubblici, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni territorialmente competenti, entro novanta giorni dalla data di adozione delle predette direttive tecniche. Se la regione non provvede entro tale termine, l’individuazione e la perimetrazione sono disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. Nelle stesse aree e’ fatto, altresi’, divieto di nuovi insediamenti, anche produttivi, fino alla realizzazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza.
2-bis. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni di cui al comma 1 provvedono ad individuare, d’intesa con la regione, le aree per la ricostruzione delle unita’ immobiliari, totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 9. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l’amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti.
3. Ove gli immobili di cui al comma 1 non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l’area di risulta e’ acquisita al patrimonio indisponibile del comune.
4. Ai soggetti proprietari di beni immobili, alle date degli eventi e nei comuni di cui al comma 1, anche ad uso non abitativo purche’ non ricadenti nelle ipotesi di cui all’articolo 5 del presente decreto gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali indicati nel medesimo comma, e’ assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, accertato con le modalita’ di cui al comma 6.
5. Ai soggetti residenti e al personale militare avente sede operativa nei comuni di cui al comma 1 che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprieta’ alle date di cui al medesimo comma 1, e’ assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con le modalita’ di cui al comma 6, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.
6. L’accertamento del valore dei danni subiti, ai fini di cui ai commi 4 e 5, e’ effettuato con apposita perizia giurata redatta da professionisti iscritti all’ordine degli ingegneri e degli architetti o al collegio dei geometri. Per i danni fino a 5 milioni, relativi ai beni immobili e mobili, la perizia giurata potra’ essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ .
7. Le provvidenze gia’ concesse ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e dell’articolo 8, comma 1, dalle ordinanze del Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996, costituiscono anticipazione sui benefici previsti dal presente articolo a favore dei privati proprietari di beni immobili e proprietari di beni mobili distrutti o gravemente danneggiati.
8. I presidenti delle regioni provvedono alla concessione dei contributi di cui al presente articolo e a disciplinare con propri provvedimenti le relative disposizioni operative. Per l’accertamento dei danni, l’assegnazione e la erogazione dei contributi i presidenti possono avvalersi dei sindaci dei comuni di cui al comma 1.
9. I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all’individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque; l’area di risulta e’ acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nel limiti delle disponibilita’ finanziarie di cui al comma 10 del presente articolo ed al comma 7 dell’articolo 5, i seguenti contributi:
a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso di residenza, e’ corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalita’ e le condizioni ivi previste;
b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attivita produttive e’ corrisposto un contributo pari al valore dell’immobile da demolire.
9-bis. Ove l’immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria, non e’ dovuto alcun indennizzo.
9-ter. Trascorso il termine di cui all’alinea del comma 9, all’individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato.
10. A fronte di un fabbisogno stimato in lire 65 miliardi per la regione Toscana e in lire 22 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, di lire 10,5 e 3,5 miliardi annui, a decorrere dal 1997 e fino al 2006, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui decennali che le regioni contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all’autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo. Al fine di accelerare gli interventi previsti dal presente articolo, i presidenti delle regioni provvedono a contrarre i mutui di cui al presente comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato.
10-bis. Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino della officiosità dei corsi d’acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, delle autorita’ di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le valutazioni preventive previste dall’articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Nell’esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche piu’ tratti fluviali, possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell’onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell’onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti.
10-ter. Le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, sono estese anche ai tratti di corsi d’acqua arginati, classificati in categorie diverse dalla prima e dalla seconda, da individuarsi a cura dell’autorita’ statale o regionale competente alla vigilanza idraulica, con riferimento al mutare delle condizioni insediative ed infrastrutturali ed alla conseguente necessita’ di tutela della pubblica incolumità.
Art. 5.
Provvidenze a favore delle imprese
1. Al fine della ripresa delle attivita’ produttive delle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unita’ produttive nei comuni di cui all’articolo 4, comma 1, che abbiano subito in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1, gravi danni a beni mobili o immobili di loro proprieta’ ivi comprese le scorte, le regioni assegnano un contributo a fondo perduto fino al 30% del valore dei danni subiti, accertato con le modalita’ di cui all’articolo 4, comma 6, nel limite massimo di complessive lire trecento milioni per ciascun soggetto.
1-bis. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, sono sospesi fino al 30 giugno 1997 i termini dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 19 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara e prima del 22 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone.
2. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto anche agli esercenti le professioni e le attivita’ artistiche aventi sede nei comuni di cui all’articolo 4, comma 1, che abbiano subito gravi danni a beni mobili in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 4.
3. Nei limiti delle risorse previste dal presente articolo, le regioni possono, altresi’, concedere ai soggetti di cui al comma 1, per la ricostruzione o ricostituzione dei beni gravemente danneggiati, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45% del valore dei danni subiti, accertato con le modalita’ di cui all’articolo 4, comma 6, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 3% della rata di ammortamento.
4. I presidenti delle regioni nelle aree a rischio idrogeologico, individuate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, provvedono prioritariamente al trasferimento degli impianti produttivi costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque e, quindi, di concerto con i sindaci, alla demolizione dell’immobile previa acquisizione dello stesso e dell’area di risulta al patrimonio indisponibile del comune. Eventuali risorse ulteriormente disponibili possono essere utilizzate dalle regioni per favorire il trasferimento anche di impianti produttivi gravemente danneggiati o non gravemente danneggiati, ma ricadenti nelle stesse aree a rischio idrogeologico. I comuni di cui all’articolo 4, comma 1, provvedono, d’intesa con la regione, ad individuare le aree da destinare alla ricostruzione delle unita’ immobiliari da demolire o da trasferire. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l’amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici.
5. Le provvidenze gia’ concesse ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 9 delle ordinanze del Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996, costituiscono anticipazioni sui benefici previsti dal presente articolo.
6. I presidenti delle regioni provvedono alla concessione dei benefici di cui al presente articolo e a disciplinare con propri provvedimenti le relative disposizioni operative. Per l’accertamento dei danni, per l’assegnazione e l’erogazione dei benefici i presidenti possono avvalersi di enti e societa’ a partecipazione regionale.
7. A fronte di un fabbisogno stimato per gli interventi di cui al presente articolo in lire 71 miliardi per la regione Toscana e in lire 15 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, di lire 11,6 e 2,4 miliardi annui, a decorrere dal 1997 e fino al 2006, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le regioni contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all’autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.
Al fine di accelerare gli interventi previsti dal presente articolo, i presidenti delle regioni provvedono a contrarre i mutui di cui al presente comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato .
7-bis. Si considerano mutui ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine con le quali la banca mette a disposizione del beneficiario una somma, la cui erogazione e’ subordinata al verificarsi delle condizioni fissate nel contratto di finanziamento. Per individuare esattamente la quota del finanziamento convertibile e la durata del mutuo convertito si fa riferimento al capitale residuo del mutuo originario, risultante dal piano di ammortamento alla data di conversione, maggiorato degli interessi decorrenti dall’ultima rata del finanziamento scaduta prima della data di conversione, fino alla data di stipula dell’atto di conversione, nonche’ del capitale e degli interessi relativi ad eventuali rate scadute successivamente al 4 novembre e non pagate, riscadenzato in rate semestrali per durate non superiori a quelle previste dall’articolo 3 del citato decreto ministeriale. Nel caso in cui il finanziamento originario sia agevolato, la sua conversione e’ subordinata alla rinuncia da parte dell’impresa o della banca alle agevolazioni concesse.
Art. 6.
Interventi infrastrutturali d’emergenza e di prevenzione
1. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione di pericolo, compresi quelli previsti dagli articoli 4, comma 9, e 5, comma 4, previsti nei piani di cui alle ordinanze indicate all’articolo 4, comma 1, il cui fabbisogno complessivo e’ stimato in lire 130 miliardi per la regione Toscana e in lire 100 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, la Cassa depositi e prestiti e’ autorizzata a concedere alle regioni e agli enti locali interessati mutui ventennali per lire 98 miliardi per la regione Toscana e per lire 75 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, con onere a carico dello Stato pari alla rata annuale di ammortamento. La Cassa depositi e prestiti e’ autorizzata a concedere alle regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia, nonche’ agli enti locali interessati, ulteriori mutui a completamento degli interventi previsti dai piani di cui alle ordinanze del Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996. Al fine di accelerare gli interventi previsti dal presente articolo, i presidenti delle regioni e gli enti locali interessati contraggono i mutui di cui al presente comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, i presidenti delle regioni possono utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative, gia’ previste dalle ordinanze numeri 2449 e 2451 del Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996. Il Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile puo’, altresi’, disporre, sentite le regioni interessate, ulteriori ordinanze anche al fine di accelerare le procedure.
3. I presidenti delle regioni di cui ai commi 1 e 2 disciplinano con propri provvedimenti le relative disposizioni operative.
4. All’onere di lire 18 miliardi a decorrere dall’anno 1997 si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all’autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.
5. Eventuali risorse disponibili, effettuati gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, possono essere utilizzate dalle regioni per gli interventi di cui agli articoli 4, comma 9, e 5, comma 4.
Art. 7.
Provvidenze da parte di enti pubblici polizze assicurative e disposizioni varie
1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di cui al presente decreto siano in tutto o in parte ripianati con l’erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dal presente decreto ha luogo solo fino alla concorrenza dell’eventuale differenza. In tal caso il contributo cosi’ determinato e’ integrato con un’ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell’evento. Tale somma non puo’ comunque superare la meta’ del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.
2. Le regioni sono autorizzate ad impiegare eventuali somme, che si rendessero disponibili dopo aver effettuato gli interventi di cui al presente titolo, per l’attuazione dei piani di ulteriori interventi infrastrutturali di cui all’articolo 6, comma 1.
2-bis. All’articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la parola: “1996” e’ sostituita dalla seguente: “1997”;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. I beni mobili ed i beni immobili registrati di proprieta’ dello Stato, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati, in deroga alle norme del regolamento di contabilita’ generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere destinati, a titolo gratuito, alle organizzazioni di volontariato, purche’ siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attivita’ di protezione civile”;
c) al comma 3, dopo le parole: “Ministro del tesoro” sono aggiunte le seguenti: “e con il Ministro della difesa”;
d) al comma 3-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile saranno individuati i criteri di ripartizione alle regioni degli importi assegnati per anno; le regioni provvederanno, entro il termine indicato nel decreto, alla erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato, sulla base dei criteri indicati nel decreto sopra citato”.
Art. 7-bis.
Misure a tutela delle attivita’ produttive della zona di Corniglio
1. Al fine di consentire la prosecuzione dell’attivita’ delle imprese evacuate dall’area della frana in localita’ “La Lama”, nel territorio del comune di Corniglio, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 1996, n. 2420, gli stabilimenti siti nella provincia di Parma che ospitano le succitate attivita’, possono effettuare la produzione e la stagionatura dei prosciutti nelle more dell’esecuzione dei lavori di adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, sotto il controllo dell’unita’ sanitaria locale competente.
2. La commercializzazione dei prosciutti stagionati prodotti negli stabilimenti di cui al comma 1 sara’ limitata al territorio nazionale e potra’ essere effettuata, previo assenso dell’unita’ sanitaria locale competente, a seguito dell’esito favorevole delle analisi di laboratorio disposte dalla unita’ sanitaria locale medesima, da effettuare su ciascun lotto.
Art. 7-ter.
Lavoro straordinario per attivita’ tecnico-amministrative
1. Le amministrazioni locali dei territori colpiti dagli eventi calamitosi del giugno e ottobre 1996 possono autorizzare la effettuazione di lavoro straordinario al proprio personale di ruolo, impegnato in attivita’ tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi straordinari atti a soccorrere le popolazioni danneggiate o a predisporre le opere di ricostruzione fino ad un massimo di 50 ore pro-capite mensili, oltre a quella prevista dall’attuale contratto di lavoro, per il periodo di vigenza della emergenza, con oneri a carico delle amministrazioni medesime.
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 8.
Finanziamenti di interventi di protezione civile
1. Le somme assegnate con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti possono essere revocate e affluiscono al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze di protezione civile.
2. Il Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, effettua una ricognizione delle somme di cui al comma 1 e provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione.
3. Le somme di cui al comma 1 sono versate al capo XXX – capitolo 3694/5 dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Per fronteggiare situazioni di emergenza, per le quali e’ intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a utilizzare le disponibilita’ non ancora impegnate dei capitoli della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4-bis. All’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 5-sexies dell’articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: “anni 1994, 1995 e 1996” sono sostituite dalle seguenti: “anni 1994, 1995, 1996 e 1997”.
Art. 9.
Mutui
1. Il Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a concorrere all’ammortamento dei mutui che le regioni interessate contraggono, con ricorso anche ad istituti di credito privato, per fronteggiare esigenze di protezione civile in casi di eventi calamitosi per i quali e’ intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. L’entita’ del contributo di cui al comma 1 e’ determinata in relazione all’estensione ed all’intensita’ del fenomeno calamitoso.
Art. 10.
Procedure per la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti
1. Per la concessione dei mutui di cui al presente decreto, la Cassa depositi e prestiti e’ autorizzata ad applicare le procedure previste dall’ordinanza del Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2463 del 1 ottobre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1996.
Art. 11.
Disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali
1. Il limite di spesa stabilito dall’articolo 9, terzo comma, della legge 1 marzo 1975, n. 44, e dall’articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come elevato dall’articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 431, per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui al presente decreto e’ duplicato.
Art. 11-bis.
Personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali
1. Il termine previsto per la conclusione delle procedure concorsuali relative all’assunzione del personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e’ prorogato al 31 dicembre 1998. A tal fine si autorizza l’utilizzazione delle disponibilita’ in conto residui presenti nel capitolo 1032 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel periodo della proroga non si puo’ procedere alla stipula di nuovi contratti relativi al personale di cui alla citata legge 21 ottobre 1994, n. 584.
Art. 11-ter.
Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.
1. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: “abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda” sono sostituite dalle seguenti: “abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e’ inserito il seguente: ” 2-bis. Per la regione Basilicata le domande si intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunita’ montane ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37. Le domande medesime vengono trasmesse ai comuni interessati per l’istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le priorita’ di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e, al pari di quelle presentate ai comuni di tutte le regioni interessate dal 10 aprile 1984 al 30 giugno 1988, sono poste, se accolte, in prosieguo alle graduatorie gia’ predisposte; l’erogazione dei relativi contributi avverra’ nell’ambito delle risultanti disponibilita’ di bilancio”.
3. All’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, al primo periodo, dopo le parole: “del patrimonio edilizio privato danneggiato” sono inserite le seguenti: “nonche’ per le opere di urbanizzazione essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche, salvo restando l’obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE,”; al secondo periodo, dopo le parole: “pubbliche amministrazioni interessate”, sono inserite le seguenti: “salvo quanto previsto all’inizio del presente comma”; al terzo periodo, le parole: “Il Ministro del bilancio e della programmazione economica” sono sostituite dalle seguenti: “Per le altre opere pubbliche il Ministro del bilancio e della programmazione economica”, e le parole: “strettamente connesse e” sono sostituite dalle seguenti: “riconosciute come”.
Art. 12.
Variazioni di bilancio
1. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12-bis.
Disposizioni relative all’attuazione degli interventi per il bradisismo di Pozzuoli
1. Al comma 2 dell’articolo 15-sexies del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo la parola: “contenzioso” sono aggiunte le seguenti: “e per quello sostenuto dal comune di Pozzuoli fino al 31 dicembre 1989 per le attivita’ delegate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile”.
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
GRAZIE a Mario Bochicchio per la VIGNETTA in tema :
Domenico Leccese