CENTRALE MERCURE: BOCCIATI I RICORSI LUCANI
Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli dei Comuni di Rotonda e Viggianello
Hanno impugnato l’atto sbagliato e così i ricorsi al Consiglio di Stato da parte dei Comuni di Rotonda e di Viggianello sulla Centrale del Mercure di proprietà Enel sono stati bocciati. Si conclude con tale epilogo una annosa vicenda, che ha visto negli anni vibranti proteste da parte dei lucani e delle associazioni ambientaliste relative alla riattivazione della centrale termoelettrica del Mercure, in località Laino Borgo.
Per molti quella Centrale nel Parco nazionale del Pollino inquina, ma ora sarà difficile opporsi al suo funzionamento. La centrale Enel originariamente era alimentata ad olio combustibile, poi venne posta in arresto il 1997, e successivamente riattivata con provvedimento della Provincia di Cosenza in data 2 settembre 2012, previa la sua conversione a biomasse. Il Ministero dell’ambiente però aveva chiesto l’adeguamento dell’autorizzazione volto all’utilizzo esclusivo di biomasse vergini da deforestazione, con espresso divieto di utilizzo di biomasse classificabili come rifiuti. I Comuni di Rotonda e Viggianello, unitamente all’Ente Parco del Pollino, erano riusciti a bloccare l’iter. Il procedimento, visto l’esito negativo delle Conferenze di servizi, era stato pertanto rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la cui deliberazione, hanno sottolineato i giudici del Consiglio di Stato, «costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento». E Il Consiglio dei Ministri, con deliberazione assunta nella seduta del 11 giugno 2015, ha, in particolare, deliberato «di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla riattivazione e all’esercizio di un impianto di energia elettrica alimentato a biomassa vegetale prodotta in via diretta con l’esclusione di prodotti classificabili come rifiuti, della potenza di 35 megaWatt netti, nel Comune di Laino Borgo (PZ), con il rispetto di condizioni ivi specificamente indicate».
Per cui, scrivono nella sentenza i massimi giudici amministrativi, appare evidente come l’atto conclusivo del procedimento, «avente natura provvedimentale e come tale eventualmente impugnabile», non è il decreto del novembre del 2015 della Regione Calabria, quello impugnato dai Comuni lucani e che ha recepito il documento del ministero, bensì la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2015.
Per questi e altri motivi il ricorso dei Comuni lucani, è stato bocciato anche quello dell’associazione Forum ambientalista, è stato rigettato «stante la sua infondatezza»