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REGIONE BASILICATA: Ddl Disposizioni urgenti, via libera dal Consiglio

Il provvedimento adegua alcune disposizioni regionali alle indicazioni degli uffici governativi e recepisce le prescrizioni di leggi statali sulle materie oggetto di intervento

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (con 10 voti favorevoli di Pd, Psi, Ri, Pp e Pace del Gm e 1 voto contrario di Mollica) un disegno di legge della Giunta recante “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori di intervento della Regione Basilicata”

Il provvedimento adegua il contenuto di alcune disposizioni alle indicazioni pervenute dagli uffici governativi e recepisce le prescrizioni delle leggi statali sulle materie oggetto di intervento. Con l’art.1 del disegno di legge si dà risconto alle osservazioni formulate dal Ministero dell’Ambiente nei riguardi della Legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 sulle “Norme di attuazione della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati – norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 – norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. I rilievi hanno avuto ad oggetto in particolare l’art. 48 della legge per il quale si configurerebbe la violazione di disposizioni del Dpr 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”. Sono stati, pertanto, abrogati i commi 2 e 3 della legge regionale che prevedevano la collocazione dei materiali inerti contenti amianto, impiegati per sottofondi stradali o per sistemazione di aree pubbliche e private, nelle cave dismesse di pietre verdi esistenti sul territorio regionale e il conferimento nelle stesse cave di materiali inerti derivanti da estrazioni in alvei fluviali e depositati nei relativi impianti sino alla data di entrata in vigore della Dgr 29 novembre 2011, n. 1743. La disposizione correttiva introdotta con l’art. 2 si è resa necessaria al fine di evitare la impugnativa del Governo innanzi alla Corte Costituzionale della recente legge regionale n. 37/2018 recante, ad integrazione della più ampia legge regionale n.2/95, disciplina specifica delle “Misure straordinarie per contrastare l’emergenza cinghiali in Basilicata”. In particolare, con il provvedimento si specifica, tra l’altro, che gli ungulati assoggettati alle misure previste, riguardano unicamente la specie cinghiale e non anche cervidi e bovidi; si abroga il comma 4 dell’art. 3 in ordine alla disciplina del calendario venatorio annuale, relativo alle aree non vocate; si specifica che i proventi rinvenienti dall’attività di vendita delle carni oggetto di caccia selettiva, sono vincolati al ristoro dei danni alle colture agricole, alla realizzazione di interventi di prevenzione e alla gestione della specie; si elimina l’indicazione, nell’ambito della Governance, delle disciolte o estinte Comunità Montane, private di funzioni in materia; si reintroducono le competenze dell’Ispra in materia di valutazioni di efficacia dei piani di abbattimento.

L’art.3 del disegno di legge recepisce nella legislazione regionale i precetti del federalismo fiscale in tema di Irap e Addizionale all’Irpef di cui all’art. 9 del Decreto legislativo 68/2011. “In tal modo – si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge – la norma consentirebbe di declinare le modalità del riversamento dei tributi in parola già in sede di rinnovo della convenzione in essere con l’Agenzia delle Entrate che è scaduta il 13 dicembre 2018, accelerando in tal modo l’attività di controllo e recupero del gettito non riversato”. L’art. 4 del provvedimento riguarda l’adeguamento all’art. 19 del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (Tusp) per quanto attiene la gestione del personale delle società a controllo pubblico. L’art. 5 detta disposizioni sulla gestione dei fanghi di depurazione stabilendo, nel rispetto della normativa statale sull’ambiente, livelli di tutela più elevati all’interno della Regione Basilicata nella materia dell’uso dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili e industriali con effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno rispetto a quella di recente introdotta dall’art. 41 del D.l. n.109/2018 (disposizioni urgenti per la città di Genova). In particolare si ripristina il principio per cui i fanghi ad uso agricolo devono rispettare i limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovranno essere assimilati. La norma viene proposta in ottemperanza al contenuto dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale il 17 novembre 2018.

Approvati dall’Aula anche alcuni emendamenti, a partire da quello di Robortella che prevede, nell’ambito della disciplina vigente sugli usi civici (L.R. 57/2000), una procedura di semplificazione rispetto alla legittimazione delle occupazioni. In particolare, si consente ai Comuni nei quali già sia stata data applicazione all’iter procedurale di accertamento delle occupazioni delle terre civiche, di procedere direttamente alla conclusione del procedimento relativo alla legittimazione o affrancazione. Viene confermata l’attività già espletata dai magistrati commissariali relativa alla fase dell’accertamento dei requisiti previsti dalla legge ai fini della legittimazione. Si attribuiscono inoltre ai Comuni le funzioni amministrative riguardanti l’aggiornamento dei dati e dei canoni sulla base della normativa vigente e si affronta il tema delle terre civiche che nel corso del tempo hanno assunto una diversa destinazione d’uso, stabilendo che a carico del cittadino non è previsto alcun aggravio di spesa nei confronti del Comune rispetto al prezzo già pagato. Con un altro emendamento di Robortella modificata la legge regionale n. 35/1998 (“Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore e animatore turistico, guida esclusiva di Parco nazionale”) per evitare un’indebita discriminazione nei confronti delle associazioni di categoria che rispettano i requisiti previsti dalla normativa nazionale in vigore.

Il Fondo unico per le autonomie locali (legge regionale n. 23/2018) potrà essere utilizzato dai Comuni (emendamento Galante, Robortella, Soranno) anche per interventi di vigilanza del territorio, attraverso apposite convenzioni con imprese private di vigilanza. Con tre emendamenti proposti da Mollica vengono accolti i rilievi del governo a tre norme (legge regionale n. 1/2010, legge regionale n. 38/2018 e legge regionale n. 8/2012) riguardanti il Piear e le energie rinnovabili, ed in particolare la distanza minima fra gli autogeneratori. Sempre in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, approvati tre emendamenti di Giuzio alla legge regionale n. 8/2012 concernenti le procedure autorizzative. Accolti inoltre i rilievi del governo (emendamento Giuzio) su tre norme (legge regionale n. 3/2018, legge regionale n. 10/2018 e art. 15 della legge regionale n. 18/2018) riguardanti la remunerazione dei medici del servizio di continuità assistenziale, che risultano superate dopo la recente pronuncia della Corte dei Conti. Abrogati (emendamenti Giuzio) anche il primo comma dell’art. 47 della legge regionale n. 38/2018 che aveva prorogato le graduatorie dei concorsi pubblici regionali e due commi dell’art. 48 della legge regionale n. 35/2018 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati) in materia di terre e rocce da scavo. Abrogato (emendamento Mollica) il comma 1, lettera e dell’art. 6 della legge regionale n. 46/2018 (Disposizioni in materia di randagismo) che a causa di una non corretta stesura della norma ed in particolare per un mero errore materiale attribuiva alle Asl la potestà di procedere alla soppressione, con metodi eutanasici, di cani e gatti raccolti, in assenza di denuncia di smarrimento. Per garantire la continuità dei servizi sociali e socio – assistenziali essenziali (emendamento Soranno), nelle more del perfezionamento dell’iter procedurale di autorizzazione le Asl e i Comuni sono autorizzati a proseguire i contratti in corso con i gestori delle strutture già in possesso di autorizzazione sulla base della normativa previgente.

Con una modifica alla legge regionale n. 35/2018 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati) si stabilisce che nelle aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico e più specificatamente nella tipologia del “beni monumentali” (emendamento Soranno), si esclude la localizzazione di impianti di deposito a suolo e di termovalorizzatori. L’attuazione delle disposizioni della legge n. 145/2018 sul potenziamento dei centri per l’impiego (emendamento Giuzio) in Basilicata è demandata all’Agenzia regionale per il lavoro e l’apprendimento (Arlab). Fino al 31 dicembre 2020 (emendamento Soranno) è conferita una delega per la gestione del vivaio provinciale in agro di Pomarico alla Provincia di Matera, che si avvale del personale attualmente già impegnato in questa attività. Per regolamentare le procedure previste dalla legge regionale n. 38/1997 sull’avvio dei cantieri edili (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) la Giunta regionale (emendamento Giuzio) adotta un regolamento teso a coordinare la normativa regionale e nazionale in materia, oltre che a velocizzare i procedimenti autorizzativi e di deposito di progetti e certificazioni.

L’Assemblea ha approvato inoltre all’unanimità un ordine del giorno collegato alla legge, proposto da Giuzio e Cifarelli e riguardante l’applicazione della Tasi alle aziende insediate nelle aree industriali, che impegna la Giunta, “al fine di attenuare gli effetti dell’applicazione della tasi per le aziende insediate nelle aree industriali, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ad approvare apposito disegno di legge finalizzato all’istituzione e all’utilizzazione di uno specifico fondo a favore dei Comuni, nei cui territori ricadono le aree gestite da Consorzi industriali”. Redazione Consiglio Informa

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