La Cassazione “libera” Mimmo Lucano: “Non risultano frodi negli appalti” Lʼex sindaco: “Non fuggo dal processo”
Mancano indizi di “comportamenti” fraudolenti che Domenico Lucano, il sindaco sospeso di Riace, avrebbe “materialmente posto in essere” per assegnare alcuni appalti senza rispettare le procedure corrette. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni alla sentenza di annullamento del divieto di dimora a Riace, la cittadina calabrese diventata un simbolo per l’accoglienza dei migranti. “Io mi difendo nel processo e non dal processo”, ha commentato Lucano.
Mimmo Lucano, Cassazione: non ci sono indizi di comportamenti fraudolenti La Cassazione “libera” Mimmo Lucano: “Non risultano frodi negli appalti” Lʼex sindaco: “Non fuggo dal processo” Depositata la sentenza con cui viene annullato il divieto di dimora per lʼex primo cittadino di Riace Mancano indizi di “comportamenti” fraudolenti che Domenico Lucano, il sindaco sospeso di Riace, avrebbe “materialmente posto in essere” per assegnare alcuni appalti senza rispettare le procedure corrette.
Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni alla sentenza di annullamento del divieto di dimora a Riace, la cittadina calabrese diventata un simbolo per l’accoglienza dei migranti. “Io mi difendo nel processo e non dal processo”, ha commentato Lucano. La misura cautelare era stata disposta dal Tribunale della libertà di Reggio Calabria lo scorso 16 ottobre nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Locri che ha rinviato a giudizio Lucano. Rileva inoltre la Cassazione che non solo non sono provate le “opacità” che avrebbero caratterizzato l’azione di Lucano per l’affidamento di questi servizi alle cooperative L’Aquilone e Ecoriace, ma è la legge che consente “l’affidamento diretto di appalti” in favore delle cooperative sociali “finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate” a condizione che gli importi del servizio siano “inferiori alla soglia comunitaria”. Per questo il riesame deve rivalutare il quadro per sostenere l’illiceità degli affidi. Invece, per gli “ermellini”, ci sono gli elementi di “gravità indiziaria” del fatto che Lucano si sia dato da fare per favorire la permanenza in Italia della sua compagna Lemlem. Ma a questo riguardo, bisogna considerare “la relazione affettiva” che intercorre tra i due e lo stato di incensurato di Lucano prima di decidere nuovamente per il mantenimento del divieto di dimora.
Per la Cassazione, Lucano ha cercato di aiutare solo Lemlem “tenuto conto del fatto” che il richiamo a “presunti matrimoni di comodo” che sarebbero stati “favoriti” dal sindaco, tra immigrati e concittadini, “poggia sulle incerte basi di un quadro di riferimento fattuale non solo sfornito di significativi e precisi elementi di riscontro ma, addirittura, escluso da qualsiasi contestazione formalmente elevata in sede cautelare”.
Lucano: “Il mio è un caso politico” – “Penso che questa storia sia diventata qualcosa che ha a che fare con la politica, con lo schierarsi da una parte o dall’altra. Io sono l’ultimo anello. La Cassazione ha detto che non dovevo subire le restrizioni cautelari per i reati che mi sono stati attribuiti. Sono stato sospeso da sindaco, è stata interrotta una decisione democratica”, ha detto ancora Lucano a Radio Capital. Prc: Cassazione ha dato ragione a Mimmo Lucano – “La Corte di Cassazione ha riconosciuto che il sindaco di Riace Mimmo Lucano non ha frodato nessuno, ha unicamente agito in nome della solidarietà”. Lo sostengono, in una nota, Maurizio Acerbo e Stefano Galieni, segretario nazionale e responsabile Immigrazione di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea. “Pertanto, dopo sei infernali mesi in cui è stato prima costretto agli arresti domiciliari e poi è stato esiliato dal suo paese, divenuto in Europa e nel mondo, modello di accoglienza e fratellanza – aggiungono Acerbo e Galieni – Mimmo Lucano potrà finalmente tornare a casa. Ma alla gioia che proviamo si accompagna la profonda indignazione contro chi ha scientemente distrutto un’esperienza unica”.
Mimmo Lucano Annullato con rinvio al Tribunale il divieto di dimora a Riace Mimmo Lucano potrà finalmente tornare a casa, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che il sindaco di Riace “non ha frodato nessuno, ha unicamente agito in nome della solidarietà“. A sostenerlo Maurizio Acerbo e Stefano Galieni, segretario nazionale e responsabile Immigrazione di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea.
Per la Cassazione non ci sono indizi di “comportamenti fraudolenti” che Lucano avrebbe “materialmente posto in essere” per assegnare alcuni servizi”. Tra questi quello della raccolta di rifiuti assegnato a due cooperative. Le delibere e gli atti di affidamento, si legge nelle motivazioni depositate oggi e relative all’udienza che lo scorso 26 febbraio si è epilogata con annullamento con rinvio del divieto di dimora a Riace, “sono stati adottati con collegialità con i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili del servizio interessato“. I giudici di piazza Cavour ravvisano elementi indiziari a carico di Lucano per il suo essersi speso a favore della permanenza in Italia della sua compagna Lemlem Tesfahun, eppure si deve considerare in questo caso “la relazione affettiva” che va considerata, assieme alla condizione di incensurato di Lucano, prima di decidere nuovamente per il mantenimento del divieto di dimora.
L’udienza è aggiornata al 4 aprile.
Riace, il sindaco Lucano: “Salvini ha avuto paura di farsi processare, io no. Un cristiano non può votare per lui”
La Cassazione ha riabilitato il sindaco di Riace Mimmo Lucano: per la Suprema Corte non ci furono truffe né matrimoni di comodo. “Noi ci difendiamo nel processo, non dal processo”, dice Lucano a Circo Massimo, su Radio Capital, quando gli si chiede di paragonare la sua vicenda processuale a quella del ministro dell’interno Salvini.
“Io sono un debole che non ha nessuno, lui invece è forte ma ha avuto paura di farsi processare”, continua il sindaco calabrese, “La parte politica che rappresenta è abituata alla denigrazione, alle cattiverie. I valori del cristianesimo sono antitetici a quelli dell’attuale ministro dell’interno e a quello che politicamente rappresenta. Un cristiano non può votare per Salvini”
I COMMENTI A CALDO
Paride Leporace : “Molto ridimensionate le accuse a Mimmo Lucano. Anche questa volta la Cassazione smonta le misure repressive di una magistratura calabrese che arresta e confina con superficialità chi amministra. Gli asinelli della raccolta rifiuti e l’aiuto ai disperati meritavano solo un’indagine. La lotta, ovviamente, continua.”
Vincenzo Brunelli : “Allora la Cassazione ha annullato l’ordinanza con rinvio, quindi il tribunale del riesame di Reggio Calabria dovrà nuovamente pronunciarsi sulle esigenze cautelari…ma detto questo vanno lette le motivazioni (io le ho lette) e da cronista di giudiziaria da oltre 20 anni posso dire che quando gli ermellini annullano qualcosa con rinvio ma usano determinate frasi difficilmente poi il riesame o altri giudici disattendono le loro indicazioni. S’impone, conseguentemente, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, per un nuovo esame dei punti critici sopra indicati (v. i parr. 4 e 5 del Considerato in diritto), che nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito dovrà eliminare i su rilevati vizi e colmare le lacune della motivazione, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede stabiliti. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente di cui al capo T) della rubrica e alle esigenze cautelari e rinvia per nuova deliberazione su tali punti al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione del riesame. Rigetta nel resto il ricorso”.
Vincenzo Brunelli: “Questo perchè nelle righe precedenti afferma la Cassazione: “Parimenti fondate, infine, devono ritenersi le doglianze dal ricorrente incentrate sull’erroneo apprezzamento delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ove si consideri: a) che le stesse non sono state specificamente delineate nell’ordinanza, i cui scarni passaggi motivazionali non si dedicano ad illustrare, con puntuali argomentazioni, gli elementi ritenuti, oggettivamente e soggettivamente, sintomatici della concretezza e dell’attualità dell’enunciato pericolo di reiterazione di delitti “della stessa specie di quello per cui si procede”, ma risultano basati, sotto tale profilo, su affermazioni del tutto apodittiche ed irrilevanti ai fini del richiesto vaglio delibativo, perché estranee ai contorni propri delle vicende storicofattuali oggetto dei temi d’accusa [cristallizzati nei capi sub T) ed Y)] che, alla stregua della delimitazione già operata sul piano indiziario nella precedente ordinanza del G.i.p., avrebbero dovuto costituire oggetto del correlativo apprezzamento prognostico in sede cautelare; b) che le considerazioni al riguardo espresse nell’ordinanza impugnata poggiano, allo stato, sul richiamo a circostanze di fatto asintomatiche, solo genericamente individuate ovvero irrilevanti ai fini di una valutazione prognostica saldamente ancorata al rispetto dei su indicati canoni normativi di concretezza ed attualità del periculum libertatis, poiché già ritenute, finanche nella prima ordinanza cautelare, prive del necessario fondamento giustificativo derivante da un positivo esito del preliminare vaglio di gravità indiziaria, o addirittura basate su non previste valutazioni di ordine morale; c) che la effettiva consistenza ed intensità delle predette esigenze cautelari, pertanto, dovrà essere analiticamente e globalmente rivalutata, anche in relazione all’esito del giudizio di riesame la cui nuova celebrazione, sulla stregua di quanto dianzi osservato, s’impone in ordine alla effettività della base indiziaria dell’ipotesi di reato enucleata nel capo T); d) che in ordine alla valutazione del quadro delle circostanze sintomatiche dell’eventuale ricorrenza del pericolo di recidiva nel reato di cui al capo Y) il Giudice di merito dovrà considerare anche il rilievo attribuibile alla condizione di incensuratezza dell’indagato ed il peso che, all’interno della vicenda ivi delineata, possa avere esercitato la circostanza di fatto, più volte evidenziata nella motivazione, inerente alla relazione affettiva intercorsa con la Lemlem Tesfahun, spiegando altresì quali siano i tratti di concretezza e specificità che dovrebbero, in tesi, connotare il nesso, allo stato solo vagamente prospettato, fra l’accenno alla “copiosa presenza, ancora per certi versi attuale, di stranieri sul territorio riacese” e la – solo assertivamente – evocata possibilità che siffatta circostanza, unitamente a quella attinente all’incarico istituzionale ricoperto dall’indagato, costituiscano “occasioni propizie per l’adozione di atti amministrativi volutamente viziati o per la proposizione a soggetti extracomunitari di facili ed illegali scappatoie per ottenere l’ingresso in Italia”, tenuto conto del fatto che il richiamo, in più occasioni operato dall’ordinanza, a presunti matrimoni di comodo favoriti dall’indagato poggia sulle incerte basi di un quadro di riferimento fattuale non solo sfornito di significativi e precisi elementi di riscontro ma, addirittura, escluso da qualsiasi contestazione formalmente elevata in sede cautelare”
Vincenzo Brunelli : “Tutto chiaro ora?!!!! Da un punto di vista giudiziario sì, resta il problema politico ovviamente….ad maiora.”
“Mimmo Lucano è uno zero” (Matteo Salvini)
“Sono orgoglioso di andare a farmi processare, non farò come Salvini” (Mimmo Lucano)
Poche ore fa, la Corte di Cassazione ha sentenziato che non esiste nessuna frode imputabile al sindaco di Riace e che Lucano non favorì nessun matrimonio di comodo tra immigrati e italiani, cercò solo di aiutare.
Così, ha annullato il divieto di dimora.
Mimmo Lucano può tornare da subito alla sua Riace.
Ed eccovi spiegata, in poche parole, la differenza tra uomini e topi.
sapevatelo2019
Riace, Cassazione annulla il divieto di dimora per Lucano: “No indizi di azioni fraudolente” – Ecco le motivazioni
È quanto scrive la Cassazione nelle motivazioni depositate oggi e relative all’udienza che lo scorso 26 febbraio si è conclusa con l’annullamento con rinvio del divieto di dimora a Riace, la cittadina calabrese diventata un simbolo per l’accoglienza dei migranti. “Mi sto difendendo nel processo e non dal processo. Piano piano la luce si sta facendo strada”, ha commentato Lucano a ilfattoquotidiano.it
di Lucio Musolino | 3 Aprile 2019 su ilfattoquotidiano.it
Non ci sono indizi di “comportamenti” fraudolenti che Mimmo Lucano, il sindaco di Riace sospeso dalla sua carica, avrebbe “materialmente posto in essere” per l’assegnazione di alcuni servizi, come quello della raccolta dei rifiuti. Non solo, perché non sono nemmeno provate le “opacità” che avrebbero caratterizzato la sua azione poiché è la legge che consente “l’affidamento diretto di appalti” in favore delle cooperative sociali “finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate” a condizione che gli importi del servizio siano “inferiori alla soglia comunitaria”
Riace, Cassazione annulla il divieto di dimora per Lucano: “No indizi di azioni fraudolente” – Ecco le motivazioni – 2/5
Le motivazioni della Cassazione
È quanto scrive la Cassazione nelle motivazioni depositate martedì e relative all’udienza che lo scorso 26 febbraio si è conclusa con l’annullamento con rinvio del divieto di dimora a Riace, la cittadina calabrese diventata un simbolo per l’accoglienza dei migranti. La misura cautelare nei confronti di Lucano era stata disposta dal Tribunale di Reggio Calabria lo scorso 16 ottobre nell’ambito dell’inchiesta della procura di Locri che ha chiesto il rinvio a giudizio di Lucano, indagato insieme ad altre 29 persone. Giovedì ci sarà la seconda udienza davanti al gup che, dopo gli interventi del pubblico ministero e delle difese, dovrà decidere se Mimmo Lucano deve sostenere un processo per associazione a delinquere, concussione e abuso d’ufficio. Secondo la Procura avrebbe orientato “l’esercizio della funzione pubblica degli uffici del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Reggio Calabria, preposti alla gestione dell’accoglienza dei rifugiati nell’ambito dei progetti Sprar, Cas e Msna e per l’affidamento dei progetti da esplicare nell’ambito del Comune di Riace”. Per questi reati, però, già il gip ha escluso la misura cautelare sostenendo che Lucano non ha toccato un euro di tutti i fondi assegnati a Riace per l’accoglienza dei migranti. Nei confronti del sindaco “sospeso”, quindi, il 2 ottobre erano stati disposti gli arresti domiciliari solo per alcune irregolarità nell’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, a due cooperative locali, e per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Quindici giorni dopo, i domiciliari sono stati revocati dal Tribunale del Riesame e sostituiti con il divieto di dimora. La Cassazione, a fine febbraio, ha quindi annullato anche questa misura rinviato a un nuovo Riesame che, adesso, dovrà tenere in considerazione quanto stabilito dalla Suprema Corte.
I matrimoni di comodo? Basi dell’accusa incerte – 3/5
Sul punto la Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa: “Il controllo di legittimità – è scritto nella sentenza – non può involgere la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito espresso circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati indiziari. Alla Corte spetta solo il compito di verificare se in sede di Riesame si sia data coerente giustificazione”. Però gli ermellini si esprimono negativamente nei confronti dell’accusa riguardo ai “presunti matrimoni di comodo” tra immigrati e cittadini italiani che sarebbero stati “favoriti” dal sindaco perché “poggia sulle incerte basi di un quadro di riferimento fattuale non solo sfornito di significativi e precisi elementi di riscontro ma, addirittura, escluso da qualsiasi contestazione formalmente elevata in sede cautelare”. Per quanto riguarda la permanenza in Italia della sua compagna Tesfahun Lemlem c’è sì, invece, la “gravità indiziaria” ma bisogna tenere conto della “relazione affettiva” che intercorre tra i due oltre che “la condizione di incensuratezza dell’indagato”. Del resto, nell’annullare l’obbligo di firma della sua compagna, la VI Sezione aveva parlato a riguardo di “reati commessi per finalità moralmente apprezzabili”, ma anche di “consapevole illegalità”
Riace, Cassazione annulla il divieto di dimora per Lucano: “No indizi di azioni fraudolente” – Ecco le motivazioni – 4/5
“I rifiuti? Raccolta assegnata collegialmente” Secondo la Cassazione, insomma, mancano indizi di “comportamenti” fraudolenti che il sindaco sospeso di Riace avrebbe “materialmente posto in essere” per assegnare alcuni servizi, come quello della raccolta di rifiuti, a due cooperative dato che le delibere e gli atti di affidamento sono stati adottati con “collegialità” e con i “prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili del servizio interessato”. I supremi giudici rilevano inoltre che non solo non sono provate le “opacità” che avrebbero caratterizzato l’azione di Lucano per l’affidamento di questi servizi alle cooperative L’Aquilone e Ecoriace, ma è la legge che consente “l’affidamento diretto di appalti” in favore delle cooperative sociali “finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate” a condizione che gli importi del servizio siano “inferiori alla soglia comunitaria”. Per questo il Riesame deve rivalutare il quadro per sostenere l’illiceità degli affidi.
Riace, Cassazione annulla il divieto di dimora per Lucano: “No indizi di azioni fraudolente” – Ecco le motivazioni – 5/5
Mimmo Lucano: “Mi sto difendendo nel processo” Contattato telefonicamente, il sindaco “sospeso” non ha inteso commentare più del dovuto. Sa quanto pesano le parole della Cassazione anche in vista dell’eventuale processo ed è proprio per questo che si è limitato a ringraziare i suoi legali: “Con l’aiuto dei miei avvocati Antonio Mazzone e Andrea Daqua, mi sto difendendo nel processo e non dal processo. Piano piano la luce si sta facendo strada. Confido nella giustizia, ma adesso sono trascorsi sei mesi dal giorno del mio arresto. Non vedo l’ora di tornare nella mia Riace. Spero di farlo presto”