La protezione umanitaria resiste al “decreto Salvini”. I 40mila espulsi dai centri hanno diritto di “rientrare” nell’accoglienza diffusa
Quella che sembra delinearsi è la riduzione di alcuni danni che questo decreto legge sembrava dover produrre, o quanto meno una loro posticipazione. E non stupisce questo processo di interpretazioni -direi “tutelanti”- rispetto a norme redatte in modo sbrigativo e che sono entrate in conflitto con diritti sovraordinati (costituzionali e derivanti da norme internazionali). Il che lascia pensare, se questo primo orientamento dovesse essere confermato, che sia possibile che l’accoglienza, così come l’abbiamo conosciuta negli anni scorsi, possa e debba continuare ancora.
A inizio giugno il Tar Lazio ha riconosciuto il diritto di una giovane donna nigeriana allontanata a fine 2018 da un centro prefettizio di Lecco di accedere al sistema SPRAR.
“Se questo primo orientamento dovesse essere confermato -spiega l’avvocato Livio Neri, socio ASGI- l’accoglienza, così come l’abbiamo conosciuta negli anni scorsi, può e deve continuare”. Nonostante il provvedimento del governo
Le donne e gli uomini titolari di permessi umanitari espulsi a decine di migliaia dai centri di accoglienza e lasciati in alcuni casi sulla strada dopo l’entrata in vigore del “decreto Salvini” nell’ottobre 2018, hanno il pieno diritto di accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) in capo agli enti locali.
Con un’ordinanza dell’11 giugno 2019, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (estensore Verlengia, presidente Panzironi) ha riconosciuto la “resistenza” del sistema di accoglienza italiano nonostante il provvedimento governativo, tutelando il diritto di una giovane donna nigeriana espulsa d’inverno dalla Prefettura di Lecco.
“Se questo primo orientamento dovesse essere confermato -spiega ad Altreconomia l’avvocato Livio Neri, autore del ricorso e socio dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione– l’accoglienza, così come l’abbiamo conosciuta negli anni scorsi, può e deve continuare ancora”. E i danni dovuti alla “stretta” governativa potrebbero essere contenuti.
Avvocato Neri, di che cosa stiamo parlando?
LN La causa che è stata decisa dal TAR del Lazio, perlomeno nella fase cautelare, riguarda una giovane signora nigeriana, con un figlio piccolo, titolare di permesso per motivi umanitari accolta in un centro di accoglienza straordinaria (CAS) nella provincia di Lecco. Nel dicembre 2018 il prefetto ne decise la cessazione dell’accoglienza in ragione del fatto che con l’entrata in vigore del decreto legge 113/2018, l’interessata non avrebbe avuto più diritto a quella forma di accoglienza. Il motivo della sua permanenza in quel centro, in realtà, era l’attesa nei mesi precedenti di essere collocata in un centro SPRAR.
Una permanenza temporanea, quindi?
LN Sì. Nella normativa vigente prima del “decreto sicurezza”, i titolari di permesso per motivi umanitari avevano senza dubbio diritto all’inserimento nei centri di accoglienza SPRAR e “in attesa” di questo venivano mantenuti nei CAS in capo alle prefetture. La signora, invece, in pieno inverno, è stata di fatto espulsa dal centro e ospitata temporaneamente presso un appartamento messo a disposizione da un Comune diverso della provincia. “Tale status non consente più di beneficiare delle misure di prima accoglienza presso i CAS”, scrisse nero su bianco il vice-prefetto Terrusi.
Che cosa ha fatto a quel punto?
LN A seguito di quella decisione di estromissione dal centro, abbiamo deciso non tanto di impugnare il provvedimento del prefetto ma quanto di chiedere la collocazione della signora in un centro SPRAR. Il presupposto della domanda era la già dichiarata irretroattività del decreto 113 da parte dalla Cassazione e da altre sentenze di tribunale. Abbiamo ritenuto che la sua condizione dovesse essere inquadrata nell’ordinamento prima delle modifiche apportate dal decreto legge, e che quello prevedeva la sua accoglienza nel centro SPRAR. A chi avete “chiesto” la collocazione nello SPRAR? LN Al Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che ha rifiutato l’inserimento nel Sistema motivando con quanto contenuto nel “decreto sicurezza”.
Incassato quel “no” che cosa è successo?
LN Abbiamo fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e questo ha deciso che il Servizio centrale deve riesaminare la propria decisione considerando la sussistenza di una fase attuale di regime transitorio in cui invece non è detto che debba essere applicato il decreto legge. Ora, al di là della questione giuridica che effettivamente è abbastanza complessa, se la decisione venisse confermata e se ce ne fossero altre, l’esito sarebbe quello di posticipare di molto l’entrata in vigore di quella norma che aveva suscitato grande preoccupazione e che ha causato l’espulsione dai centri di accoglienza di moltissimi titolari di permesso per motivi umanitari. Se questa decisione fosse confermata (l’udienza di merito è prevista nel marzo 2020, ndr) i titolari di permesso per motivi umanitari che hanno fatto domanda di asilo prima del 5 ottobre 2018, entrata in vigore del decreto, avrebbero diritto a essere inseriti nei centri dello SPRAR, oggi denominato SIPROIMI. A proposito. La normativa, allo stato attuale, prevede che nelle strutture del SIPROIMI (al 20 maggio 2019 contava 26.363 presenze) possano rimanere anche i titolari di permesso per motivi umanitari rilasciato sulla base della precedente disciplina fino alla “scadenza” del progetto in cui sono stati inseriti. Citando questo passaggio il Governo ha più volte sostenuto che nessuno, di fatto, fosse stato allontanato.
Il suo caso dimostra il contrario.
LN Chiariamoci. I titolari di permesso per motivi umanitari che erano già nei centri SPRAR quando è entrato in vigore il decreto legge, secondo quella disposizione transitoria che ha citato, rimangono nel centro fino alla conclusione del progetto. Ma quello riguardava solo coloro che erano già in accoglienza SPRAR. Il problema grosso, e che riguarda tante persone in condizioni anche drammatiche (40mila, le stime, ndr), è quello che coinvolge invece chi aveva in quel momento un permesso ma si trovava nei CAS “in attesa” di collocazione nello SPRAR. Quello che si è verificato nel nostro caso è molto comune. Queste persone non sono mai state trasferite negli SPRAR ma lasciate a loro stesse con la conclusione dell’accoglienza. Non c’era un progetto, quindi, e non lo si è iniziato.
Questa vicenda evidenzia la centralità dello strumento dei ricorsi.
LN La giurisprudenza ha la funzione di interpretare la legislazione. Tutti sanno, anche chi ha studiato diritto solo per qualche settimana, che le leggi non sono auto-evidenti. Di regola vanno interpretate. E questo vale per l’iscrizione anagrafica, per la retroattività o meno della protezione umanitaria, per la portata di tutte le nuove clausole che modificano l’esistente. È evidente che in casi come questo, in cui le parti hanno una forza estremamente differente -il ministero dell’Interno contro una giovane in condizioni di vulnerabilità-, è tanto più importante che questi secondi soggetti possano agire in giudizio perché i loro diritti siano tutelati. È solo con le azioni legali che si può avere un’interpretazione corretta delle norme che altrimenti lederebbero loro diritti importanti. E in questo momento, più che in altri, è sicuramente importante avere la forza e la prontezza di andare nei tribunali. Nell’estate 2018 la Comunità Montana dell’area di Lecco aveva presentato al ministero dell’Interno una richiesta di ampliamento della disponibilità di posti SPRAR. Il ministero negò quella possibilità.
Che tipo di riflessi può generare l’aver ristabilito la centralità del (fu) SPRAR anche per le situazioni pregresse?
LN Che evidentemente questo sistema va rivitalizzato. E considerate le tante le persone che si trovano in questa situazione, i posti sono insufficienti e le esigenze consistenti. Come sappiamo, infatti, il SIPROIMI, per mandato dello stesso decreto legge, deve già avere posti anche per i titolari dei nuovi permessi istituiti per cure mediche, casi speciali, protezione speciale, vittime di grave sfruttamento lavorativo, vittime di tratta, di violenza domestica, etc.. Sono soggetti che devono poter accedere a questa forma di accoglienza, così come i titolari dello scenario previgente al decreto. Iscrizione anagrafica, irretroattività della norma, accoglienza ristabilita per gli umanitari allontanati.
Che quadro sta emergendo?
LN Quella che sembra delinearsi è la riduzione di alcuni danni che questo decreto legge sembrava dover produrre, o quanto meno una loro posticipazione. E non stupisce questo processo di interpretazioni -direi “tutelanti”- rispetto a norme redatte in modo sbrigativo e che sono entrate in conflitto con diritti sovraordinati (costituzionali e derivanti da norme internazionali). Il che lascia pensare, se questo primo orientamento dovesse essere confermato, che sia possibile che l’accoglienza, così come l’abbiamo conosciuta negli anni scorsi, possa e debba continuare ancora.
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