Ponte Morandi, Tar Liguria: “Possibile vizio costituzionale nell’esclusione di Autostrade dalla ricostruzione, decida la Consulta”
Sull’applicazione di questi principi la Corte è stata chiamata a pronunciarsi. Si precisa che la rimessione della questione alla Corte costituzionale non ha alcun effetto sospensivo sui lavori attualmente in corso per la ricostruzione del ponte
Ponte Morandi, aspi fuori dalla ricostruzione.
Tar: decide la Consulta
Sono state depositate oggi cinque ordinanze emesse dal T.A.R.
Sono state depositate oggi cinque ordinanze emesse dal T.A.R. Liguria nei giudizi proposti da Autostrade per l’Italia S.p.a. e da Pavimental S.p.a. per l’annullamento degli atti relativi all’intervento di ricostruzione del viadotto del Polcevera dell’autostrada A10, noto come “Ponte Morandi” crollato nella giornata del 14 agosto 2018.
Nelle sue motivazioni il Tar ligure ravvisa una possibile violazione dell’articolo 3 della Costituzione «Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge» e del 97, quello che stabilisce l’imparzialità della pubblica amministrazione.
Il governo in carica nel 2018 {Conte 1, con maggioranza M5S-Lega} aveva fin dall’inizio annunciato di voler escludere Aspi – che gestiva il ponte Morandi – dalle attività di demolizione e ricostruzione e aveva anche insistito perché alla società fosse revocata la concessione autostradale.
Il decreto Genova, poi trasformato in legge, presenta profili di illegittimità costituzionale anche perché, prosegue il Tar, basato su
“una meramente potenziale, perché non accertata, nemmeno in via latamente indiziaria, responsabilità di Aspi nella causazione” del crollo.
Continuano i giudici, dire che:
“Aspi è responsabile dell’evento non potrebbe costituire ragione giustificativa del decreto legge perché si tratta di una valutazione che risulta essere stata adottata senza garanzie procedimentali, senza istruttoria adeguata a fare emergere anche solo elementi indiziari di responsabilità”
Insomma, l’esclusione “assoluta” di Autostrade dall’esecuzione di “qualsiasi attività, essendo fondata sul solo <sospetto> di una possibile responsabilità della concessionaria, viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza”
Non solo: i criteri con cui sono stati stabiliti i costi a carico di Autostrade sono “indeterminati e non pertinenti”
scrive il Tar ligure secondo cui, si legge nell’ordinanza
“Non è dato comprendere con precisione sulla scorta di quali parametri economici sono state determinate le indennità per metro quadro. Dall’altro, sono indeterminati e non pertinenti con lo specifico valore dell’immobile i parametri relativi alle spese per gli acquisiti degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa”
Gli esiti
Il T.A.R. ha sospeso i giudizi e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale
I giudici amministrativi hanno ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate alcune questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle parti ricorrenti sul {decreto Genova} (d.l. n. 109/2018, convertito dalla legge n. 130/2018) che hanno escluso Autostrade per l’Italia S.p.a., quale concessionaria della tratta autostradale, dallo svolgimento delle attività di ricostruzione del Ponte.
Il decreto aveva altresì affidato ad un Commissario straordinario la realizzazione dei lavori con spese a carico del concessionario
Si legge nelle ordinanze pubblicate che
“pur non potendosi ritenere che la <legge-provvedimento> sia di per sé incompatibile con l’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, essa deve osservare limiti generali, tra cui il principio di ragionevolezza e non arbitrarietà”
Sull’applicazione di questi principi la Corte è stata chiamata a pronunciarsi. Si precisa che la rimessione della questione alla Corte costituzionale non ha alcun effetto sospensivo sui lavori attualmente in corso per la ricostruzione del ponte.
Ponte Morandi, Tar Liguria: “Possibile vizio costituzionale nell’esclusione di Autostrade dalla ricostruzione, decida la Consulta”
I giudici amministrativi hanno ravvisato una “potenziale restrizione della libertà di iniziativa economica”
nell’esclusione della concessionaria decisa con il decreto Genova e ritengono che non sia chiaro come l’interesse pubblico a una celere ricostruzione del viadotto
“sarebbe stato meglio tutelato” escludendo la concessionaria “anziché consentendo a quest’ultima di adempiere agli obblighi previsti in forza del rapporto concessorio”
Sull’esclusione di Autostrade dalla ricostruzione del ponte Morandi dovrà pronunciarsi la Corte Costituzionale.
È quanto ha chiesto il Tar della Liguriatrasmettendo alla Consulta il quesito della concessionaria contro il decreto Genovaed evidenziando profili di incostituzionalità legati a una
“potenziale restrizione della libertà di iniziativa economica”
La sospensione del giudizio non intacca il proseguimento dei lavori, visto che Autostrade aveva rinunciato a bloccarli.
L’ordinanza depositata dai giudici amministrativi è articolata e in riferimento all’esclusione dalla demolizione e ricostruzione dell’infrastruttura avanza l’ipotesi che configurino
“unitamente all’imposizione di prestazioni patrimoniali di ingente importo, statuite ex lege”
“restrizione della libertà di iniziativa economica che, in assenza di previ accertamenti in ordine alla responsabilitàdell’evento, non pare giustificata dall’esigenza di tutelare eventuali interessi di rango costituzionale”
In ogni caso, scrive il Tar della Liguria
“non è possibile evincere con sufficiente chiarezza dalle disposizioni contestate la ragione per la quale l’interesse pubblico perseguito dal legislatore (alla più celere e completa ricostruzione dell’infrastruttura) sarebbe stato meglio tutelato sottraendo la competenza del ripristino alla concessionaria, anziché consentendo a quest’ultima di adempiere agli obblighi previsti in forza del rapporto concessorio”
Per questo motivo, i giudici hanno stabilito di sospendere il giudizio e chiesto la pronuncia della Corte Costituzionale “essendo rilevante e non manifestamente infondata, nei limiti e per le ragioni esposte, la questione di legittimità costituzionale”
Il decreto aveva affidato ad un commissario straordinario la realizzazione dei lavori con spese a carico del concessionario.
Si legge nelle ordinanze pubblicate che
“pur non potendosi ritenere che la {legge-provvedimento} sia di per sé incompatibile con l’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, essa deve osservare limiti generali, tra cui il principio di ragionevolezza e non arbitrarietà”
Ponte Morandi, Autostrade esclusa dalla ricostruzione: atti alla Corte Costituzionale
Lo ha deciso il Tar della Liguria che ha rilevato «profili di incostituzionalità» nell’esclusione della società dalle gare di appalto dopo il crollo del viadotto
Il Tar della Liguria ha inviato alla Corte Costituzionale gli atti sul cosiddetto
«decreto Genova», quello che fissava le norme per la ricostruzione del ponte Morandi.
La richiesta era stata avanzata da Atlantia, la cui controllata Autostrade per l’Italia (Aspi) era stata esclusa dalle gare per la ricostruzione dopo il crollo dell’agosto 2018.
Il Tar ha rilevato nel decreto «profili di incostituzionalità»
Aspi aveva chiesto anche l’annullamento immediato del decreto ma su questo punto il Tar ha sospeso il giudizio
scrivono i giudici
«Non sono state accertate, neppure in via indiziaria, responsabilità di Aspi»
Scrivono i giudici amministrativi nella loro ordinanza
«Pur non potendosi ritenere che la legge ~ provvedimento sia di per se’ incompatibile con l’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione ~ essa deve osservare limiti generali, tra cui il principio di ragionevolezza e non arbitrarietà»
Secondo il Tar il decreto rischia anche di prefigurare
«una restrizione della libertà di iniziativa economica»
La chiamata in causa della Corte Costituzionale non avrà comunque ripercussioni sui lavori di ricostruzione del ponte già cominciati: Aspi aveva infatti rinunciato fin dall’inizio a chiedere la sospensione dei lavori.
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