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MORTE DI ANNAMARIA SORRENTINO, CRIMINOLOGA URSULA FRANCO: NON È OMICIDIO PRETERINTENZIONALE

Gli inquirenti hanno indagato inizialmente per istigazione al suicidio, al momento il marito di Annamaria è indagato per omicidio preterintenzionale

UN CASO ALLA VOLTA ~ MORTE DI ANNAMARIA SORRENTINO, CRIMINOLOGA URSULA FRANCO :

NON È OMICIDIO PRETERINTENZIONALE

Annamaria Sorrentino

Nel pomeriggio del 16 agosto 2019 Annamaria Sorrentino è caduta dal terrazzo di un appartamento in affitto al secondo piano di una palazzina di Tropea, la ragazza è morta due giorni dopo in un ospedale di Catanzaro.

I testimoni hanno riferito agli inquirenti che si è trattato di un gesto volontario.

Gli inquirenti hanno indagato inizialmente per istigazione al suicidio, al momento il marito di Annamaria è indagato per omicidio preterintenzionale.

Abbiamo intervistato la criminologa Ursula Franco, nota soprattutto per le sue competenze in tema di morti accidentali e suicidi scambiati per omicidi, che, da qualche mese, è consulente dell’avvocato Giovanni Pellacchia del foro di Roma, difensore di Paolo Foresta.

Avvocato GIOVANNI PELLACCHIA del foro di Roma, difensore di Paolo Foresta

La Franco è stata la consulente dell’avvocato Giuseppe Marazzita nel caso Ceste; è stata poi consulente degli avvocati Esposito e Martelli, difensori di Stefano Binda.

Criminologa Dott.ssa URSULA FRANCO

Binda, dopo essere stato condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Lidia Macchi, il 24 luglio scorso è stato assolto per non aver commesso il fatto; è consulente dell’avvocato Salvatore Nicola Verrillo, difensore di Daniel Petru Ciocan che da più di 3 anni è indagato per violenza e omicidio dalla Procura di Benevento nel caso Ungureanu, nonostante il Tribunale del Riesame di Napoli e i giudici della Suprema Corte di Cassazione abbiano dato ragione alla difesa su tutta la linea ed abbiano soprattutto invitato gli inquirenti ad indagare sui genitori di Maria in merito agli abusi.

  •  Dottoressa Franco, il capo di imputazione è cambiato da Istigazione al suicidio a Omicidio preterintenzionale e Paolo Foresta è indagato, che può dirci?
Posso dirle che la verità è che Annamaria Sorrentino ha fatto tutto da sola e che i fatti accaduti sono immarcescibile, ovvero non cambiano con il passare del tempo. Annamaria ha scavalcato il parapetto ed è caduta, così come è stato riferito dai testimoni. È ai fatti e alle dichiarazioni dei presenti che bisogna attenersi, non a ciò che credono o meno i familiari di Annamaria o a ciò che sperano tanti giustizialisti che preferiscono il palcoscenico alla verità.
  •  Può riportarci il contenuto di una testimonianza che scagiona Paolo Foresta?
Certamente, il vicino di casa, il marito della dottoressa che per prima soccorse Annamaria ha dichiarato a “Chi l’ha visto?”: “(…) vedo questa ragazza che esce fuori dalla stanza come un proiettile, ma una velocità enorme di cui arriva alla staccionata del balcone e io la vedo che le cerca di… fermarsi ma arrivando in al… cioè molto veloce, non riuscendo a fermarsi, si è capovolta. Dietro non la seguiva nessuno. È uscita da sola in maniera cioè impressionante dalla velocità che aveva preso”
Vi ricordiamo che la difesa di Paolo Foresta già il 17 ottobre 2019 ha depositato una Memoria relativa alle problematiche che possono insorgere nel caso di testimoni e indagati sordi. Infatti, in questi casi, il superamento dell’ostacolo linguistico avviene attraverso il contributo di un interprete capace di “tradurre” in parole la lingua dei segni e, se da un lato, la traduzione in parole è la realizzazione concreta del diritto all’assistenza linguistica di un sordo, dall’altro, la “traduzione” della lingua dei segni in italiano non rappresenta una “traduzione” alla lettera di ciò che il soggetto sordo intendeva comunicare, ma è invece il frutto di una interpretazione personale di chi “traduce” in parole la lingua dei segni e viceversa, pertanto, quand’anche l’interprete possegga adeguate competenze, il fatto che si debba far affidamento su una sua “interpretazione” non può che rappresentare un limite della garanzia del diritto di un soggetto “sordo” all’assistenza linguistica, limite che occorre valutare con attenzione quando ci si trovi a trarre conclusioni sul contenuto della “traduzione”, in quanto, come già detto in precedenza, la “traduzione” è solo il frutto di un’interpretazione.
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