GIOCO AZZARDO, MODIFICATA LEGGE 30/2014
Stabilite nuove distanze tra i luoghi sensibili e gli esercizi
Via libera dal Consiglio regionale alla modifica della legge regionale n. 30 del 2014 in materia di Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico. Con l’impianto normativo si specificano meglio i luoghi sensibili da cui far rispettare le distanze per le attività in questione e per stabilire una gradualità delle distanze rispetto al numero di abitanti dei Comuni. In particolare, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazione in un raggio inferiore a 250 metri nei Comuni con residenti fino a 20 mila abitanti e a 350 metri nei Comuni con residenti superiori a 20 mila abitanti, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e socio-assistenziali, ospedali, luoghi di culto e oratori.
Previsto il rialzo delle sanzioni, sia dal punto di vista pecuniario in caso di inosservanza delle disposizioni che un ulteriore inasprimento rispetto alla reiterazione delle violazioni stesse. Il provvedimento prevede, tra l’altro, che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, approvi una regolamentazione, valida per tutta la regione, degli orari di funzionamento degli apparecchi.