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Decreto Rilancio Covid-19: indennità autonomi, taglio Irap, super bonus edilizi, aiuti a fondo perduto

Arriva anche un consistente pacchetto turismo che va dallo stop alla prima rata Imu per alberghi, ostelli, b&b, stabilimenti balneari, terme e campeggi al tax credit per chi sceglierà le vacanze in Italia, un buono fino a 500 euro per le famiglie con Isee fino a 40mila euro, da spendere in parte nelle strutture ricettive e in parte da scontare dalle tasse


Testo Decreto Rilancio Covid-19: indennità autonomi, taglio Irap, super bonus edilizi, aiuti a fondo perduto

Nel “remake” del Cura Italia, approvato dal Governo nella serata di mercoledì 13 maggio, troviamo svariate misure per contrastare la crisi provocata dall’emergenza sanitaria: contributi a fondo perduto per PMI, professionisti e autonomi sotto i 5 milioni di ricavi, taglio dell’Irap per tutte le imprese fino a 250 milioni di ricavi, indennità agli autonomi anche a partita Iva e iscritti alle casse professionali, potenziamento Ecobonus e Sismabonus

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Per capire cosa ha partorito la ‘montagna’ bisognerà aspettare e vedere gli effetti che questo Decreto Rilancio per la Fase 2 Coronavirus, di fatto il ‘sequel’ del Decreto Cura Italia appena convertito in legge, avrà sul lavoro, sull’economia, sull’edilizia, sui professionisti, su tutti insomma.

Dopo svariate bozze, conferme, smentite, rumors e ricerche di coperture, siamo in grado di allegare l’ultima bozza dello schema di decreto-legge, quella del 13 maggio 2020 alle ore 17, che è entrata in Consiglio dei Ministri e che è stata approvata nella serata di mercoledì 13 maggio 2020. A tal proposito, qui è disponibile il video integrale della conferenza stampa post CdM.

Non appena sarà disponibile il testo definitivo, lo allegheremo aggiornando l’articolo.

NB – il Decreto Rilancio entrerà in vigore solo una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale e poi dovrà osservare tutto l’iter parlamentare della conversione in legge (entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU del primo decreto).

Vediamo le misure di principale interesse per professionisti, edilizia e imprese contenute nella bozza sopracitata, rimandandovi ad aggiornamenti costanti in attesa del testo definitivo.

Indennità autonomi
  • l’indennità di 600 euro per i co.co.co e gli autonomi/Partita Iva iscritti alla gestione separata INPS verrà confermata anche per il mese di aprile con lo stesso importo;
  • ai liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti alla Gestione separata INPS, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, a maggio andrà un’indennità di 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento: il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti. Stessa cifra destinata ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che hanno interrotto il rapporto di lavoro;
  • agli autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) e che per Covid-19 hanno cessato l’attività o hanno subito un taglio di almeno il 33% del fatturato nel secondo bimestre 2020, vanno 1000 euro;
  • è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata INPS;
  • le indennità non concorrono alla formazione del reddito;
  • decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del DL Rilancio decade la possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18/2020 (Cura Italia) relativa al mese di marzo 2020.
Indennità professionisti iscritti a Casse private (ingegneri, architetti)

Per quel che riguarda i professionisti iscritti alle Casse private, l’importo preciso non è indicato ma c’è un aumento del fondo per l’art.44 Cura Italia (ultima istanza) che passa da 300 a 1.150 milioni. Inoltre, si specifica che entro 60 giorni dovrà essere emanato un decreto interministeriale (sulla falsariga di quello che già regolamentava l’art.44 del DL Cura Italia) con i dettagli.

Inoltre, per il riconoscimento dell’indennità, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  • a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • b) titolari di pensione.
Lavoro: permessi, bonus e detrazioni, licenziamenti, smart working
  • il bonus per le spese di baby sitting sale da 600 a 1.200 euro e si estende a servizi educativi territoriali, centri ricreativi e servizi per la prima infanzia. Per medici, infermieri e operatori sanitari il bonus sale da 1000 a 2000 euro;
  • altri 12 giorni di permessi retribuiti consentiti a maggio;
  • i congedi speciali, al 50% della retribuzione per i genitori con figli under 12 (un massimo di 30 giorni) sono estesi a tutto il mese di settembre;
  • limitatamente al 2020 è introdotta la detraibilità delle spese per i centri estivi relative agli under 16 (fino a 300 euro e reddito sotto i 36mila euro);
  • tutti i certificati, gli attestati, permessi e concessioni abitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile scorsi, restano validi fino al 15 giugno;
  • le procedure di licenziamento per giusto motivo sono sospese per 5 mesidall’entrata in vigore del DL Cura Italia;
  • fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della legge 81/2017 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

La norma, che riguarda un periodo di tre mesi a partire da maggio 2020 ed ha carattere transitorio e urgente, si permette la tempestiva applicazione della misura semplificandone l’iter procedimentale e provvedendo a dare copertura mediante il ricorso al bilancio dello Stato.

L’intervento normativo prevede che l’ARERA ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica al fine di:

  • a) azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione;
  • b)Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti
Reddito di emergenza

Richiesta da presentare entro il 31 luglio 2020: si va dai 400 euro mensili agli 800 in proporzione al numero dei componenti della famiglia. Requisiti:

  • residenza italiana;
  • reddito mensile inferiore al reddito di emergenza stesso;
  • patrimonio mobiliare sotto i 10mila euro (fino a un massimo di 20mila considerando gli altri componenti della famiglia);
  • valore ISEE sotto i 15mila euro.

NB – il Reddito di emergenza si può sommare al Reddito di cittadinanza, ma senza superare il limite del Rem medesimo. Potrà essere richiesto all’Inps e presentato secondo le modalità stabilite dall’Istituto e sarà erogato per tre mesi.

Cassa integrazione, nuovi ammortizzatori sociali e moratoria licenziamenti

Primo impegno del governo quello di rifinanziare ma anche accelerare l’arrivo dei sostegni al reddito. Tempi più rapidi per la Cig (altre 9 settimane) e anche per quella in deroga, che non passerà più dalle Regioni ma direttamente dall’Inps. L’istituto in 15 giorni dalla domanda erogherà un anticipo del 40% dell’assegno.

  • CIG ordinaria per un massimo di 18 settimane fino al 31 ottobre 2020 (confermati inoltre gli assegni familiari);
  • CIG in deroga sempre con causale Covid-19 confermata fino al 31 ottobre 2020;
  • Naspi e Dis-Coll in scadenza tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 prorogate di 2 mesi;
  • moratoria dei “licenziamenti per giustificato motivo oggettivo” prolungata da due a cinque mesi.
Contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto sarà concesso direttamente dall’Agenzia delle Entrate che si occuperà anche delle l’attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.

Chi lo può chiedere? I soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tra questi rientrano anche quelli individuati all’articolo 28 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Inoltre, tra i soggetti indicati nel comma 1 rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Questi i requisiti per richiederlo:

  • avere un fatturato non superiore ai 5 milioni di euro;
  • aver registrato perdite per almeno il 33% del fatturato ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Nell’ultima bozza arrivata sul tavolo dell’esecutivo il minimo resta a 1.000 euro per le persone fisiche (2.000 per gli altri soggetti), e il calcolo sulla differenza di introiti tra i mesi di aprile 2019 e 2020, ma cambiano fasce e percentuali:

  • i più piccoli, fino a 400 mila euro di ricavi riceveranno il 20%;
  • imprese e attività tra 400 mila euro e 1 milione il 15%;
  • chi sta tra 1 e 5 milioni il 10%.

L’importo dipende quindi dalla dimensione delle perdite e dal volume d’affari dell’impresa, con tre scaglioni diversi.

Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP

La disposizione prevede che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Adeguamento ambienti di lavoro: credito di imposta 80%

Si prevede una detrazione fiscale dell’80% per le spese di investimento sostenute nell’anno 2020 e necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività economiche. Tra le spese di investimento sono compresi:

  • gli interventi edilizi necessari per il rifacimento spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • gli arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

La detrazione fiscale può essere fruita da:

  • soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nel dettaglio nell’allegato al decreto);
  • alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.
Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

Si interviene con disposizioni finalizzate a dare maggiore flessibilità a mercato dei CB (certificati bianchi).

Nello specifico la norma proposta prevede (comma 1) una proroga della chiusura dell’anno d’obbligo 2019, fino al 30 novembre 2020. Tale possibilità garantirebbe al mercato un tempo più adeguato per potersi riassestare dopo l’attuale emergenza.

Il comma 2, con riferimento ai Certificati Bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), permette al contempo di incrementare la liquidità di Certificati immessi sul mercato, tramite l’anticipo dell’inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti, che a normativa vigente dovrebbero attendere il 1 gennaio dell’anno successivo.

Proroga certificati e attestati al 15 giugno 2020

L’art.103 del DL Cura Italia viene sostituito, e con lui anche l’art.23 del DL Liquidità (23/2020): tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 maggio 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche

La norma proroga, per l’anno 2020, taluni dei termini indicati dall’articolo 30, comma 14-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (cd. Decreto Crescita) per la stabilizzazione dei contribuiti a favore dei comuni per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività.

La disposizione vigente prevede, a regime, che il comune beneficiario del contributo sia tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ogni anno e che entro il 15 giugno esso possa essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell’interno, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione o di parziale utilizzo dello stesso e possa essere destinato, con lo stesso decreto, ad altri comuni che a loro volta sono tenuti ad iniziare l’esecuzione entro il 15 ottobre di ciascun anno.

L’intervento è necessario in quanto, le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate dal Governo potrebbero non consentire ai Comuni il rispetto del termine prossimo del 15 maggio per l’inizio dell’esecuzione dei lavori, con conseguente rischio di perdita degli stessi contributi assegnati per le finalità dell’articolo 14-ter.

Pertanto si interviene, con disposizione in deroga, prevedendo, per l’anno 2020, il differimento:

  • dei termini indicati per l’inizio dell’esecuzione dei lavori (dal 15 maggio al 15 luglio);
  • di quelli relativi all’adozione del decreto del Ministro dell’interno per la revoca in tutto o in parte dei contributi e loro assegnazione ad altri enti (dal 15 giugno al 30 agosto);
  • di quelli richiesti a tali ultimi beneficiari per l’avvio dei propri lavori (dal 15 ottobre al 15 novembre).
Affitti dell’imprese: ristoro integrale di tre mesi

Si prevede il ristoro integrale di tre mesi di affitto per tutte le imprese che abbiano sopportato un calo di fatturato.

Incentivi fiscali per sismabonus, ecobonus e ristrutturazione Covid

Il cd. “superbonus” sarà una detrazione del 110% e potrà essere utilizzato per lavori svolti nella prima casa e nei condomìni dal ‪1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021‬.

La detrazione si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per:

  • a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017.
  • b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito

Quindi, di fatto, sono coperti dall’incentivo tutti i lavori già previsti per l’eco e il sismabonus,con l’aggiunta di due tipologie importanti: il fotovoltaico e l’acquisto di accumulatori e colonnine ricarica per auto elettriche. Si applicheranno quindi gli attuali limiti di detrazione o di spesa previsti per le varie tipologie di intervento.

Attenzione però: ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata

Queste le possibilità per usufruire del bonus:

  • utilizzo per sé del credito d’imposta e quindi, per esempio, se ha fatto lavori per 20mila euro disporrà di un credito di 22mila euro e potrà pagare per 5 anni 4.400 euro di tasse in meno.
  • trasferimento del credito (cessione) alla ditta che ha eseguito i lavori, che lo userà a sua volta per incassarlo subito trasferendolo a un’impresa più grande o a una banca, oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse. Se, invece, l’impresa non volesse accettare il credito corrispondente, il privato potrà girarlo ad una banca.

Per ottenere il superbonus non ci sarà un requisito di reddito ma non il Bonus è fruibile solo per le spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Si istituisce un credito d’imposta finalizzato a favorire l’adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19. Nello specifico:

  • il credito d’imposta spetta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro;
  • le spese ammissibili al credito d’imposta sono quelle riferite:
    • a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
    • b) all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    • c) all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
    • d) all’acquisto e all’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    • e) all’acquisto e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi;
  • il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso.
Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

La norma proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 236086 del 4 luglio 2019.

La proroga interviene anche sulle disposizioni del comma 6-quater del citato articolo 2, prevedendo uno slittamento – sempre al 1° gennaio 2021 – del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Si prevede, tra l’altro:

  • la proroga dei termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione;
  • per il periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il successivo periodo d’imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019.
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta
  • proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
  • la disposizione di cui sopra si applica agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020;
  • proroga al 16 settembre 2020 del termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti e di quelli definibili ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
  • la proroga si applica anche alle somme dovute per le rate relative all’acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitori previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n. 119 del 2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti;
  • si introduce una speciale rateazione, senza applicazione di ulteriori interessi, applicabile ai versamenti in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. I soggetti interessati potranno quindi versare il dovuto o in un’unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre;
  • gli eventuali versamenti, oggetto di proroga, comunque effettuati durante tale lasso temporale, non siano rimborsabili. Restano invece confermati i termini di versamento delle somme e delle rate non interessate dalla proroga.
Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali
  • differimento al 31 gennaio 2021 della fine del periodo di sospensione in considerazione del fatto che la gran parte delle attività imprenditoriali, commerciali e professionali hanno già dovuto affrontare un lungo periodo di chiusura a seguito dei provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria conseguente all’epidemia da COVID 19;
  • il differimento del termine finale della sospensione dal 31 maggio 2020 al 31 gennaio 2021 non si applica nei confronti di coloro che commettono, dopo l’entrata in vigore del presente decreto, anche solo una delle quattro distinte violazioni previste dall’art. 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (tre per l’ipotesi del comma 2- quinquies del medesimo articolo) degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni di cui all’articolo 74, primo comma del d.P.R. n. 633 del 1972.
Sospensione delle verifiche sui pagamenti ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

Nel periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del DL n. 18/2020, si prevede la non applicazione delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento;

Tale previsione produrrà effetti anche con riferimento alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, anche in data antecedente al predetto periodo, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973, che resteranno prive di ogni effetto, con la conseguenza che i “soggetti pubblici” di cui all’art. 48-bis, comma 1, dello stesso DPR n. 602/1973 procederanno al pagamento a favore del beneficiario.

Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

La norma prevede la proroga del termine per la contestazione delle sanzioni tributarieapplicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano, ai sensi dell’articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.

La proroga, fissata unitariamente al 31 dicembre 2021, consente ai titolari di diritti reali su fabbricati rurali ancora iscritti al catasto terreni di completare le procedure per la relativa iscrizione al catasto edilizio urbano, regolarizzando spontaneamente la loro posizione catastale avvalendosi dell’istituto del ravvedimento.

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
  • ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Beni culturali)
  • per la posa in opera delle strutture amovibili è disapplicato il limite temporale di cui all’art.6 comma 1, lettera e-bis, del DPR 380/2001.
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari nell’editoria (carta, tv e web), la disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 98 del DL Cura Italia ha introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente.

A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a innalzare dal 30 al 50 per cento l’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta. Il tetto di spesa per l’anno 2020 è pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro, con un incremento delle risorse già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.

Credito d’imposta del 60% per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

Si prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (comma 5).

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
  • in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2021:
    • l’importo dell’anticipazioneprevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere elevato al 30 per cento nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente;
    • le stazioni appaltanti possono riconoscere un’anticipazione fino al 30 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l’appaltatore abbia già usufruito dell’anticipazione prevista dal medesimo articolo 35, comma 18, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, con espressa previsione che il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non rispetta, per cause a lui imputabili, i tempi contrattuali;
    • è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esonerando, in tal modo, le stazioni appaltanti dall’obbligo di motivare detta consegna in via d’urgenza per uno dei motivi indicati nel comma 8 del citato articolo 32;
    • le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare;
  • in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall’articolo 103 del DL 18/2020, provvedano all’adozione dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 luglio 2020;
  • anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori può adottare, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di pagamento medesimo. La misura, in deroga alle previsioni contrattuali, consente di effettuare immediatamente il pagamento delle lavorazioni già realizzate al momento dell’entrata in vigore del decreto.
Attualizzazione di contributi pluriennali tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e operazioni finanziarie per gli investimenti dei Comuni

La disposizione è finalizzata a permettere di utilizzare rapidamente, mediante anticipazioni, le risorse del Fondo per investimenti a favore dei Comuni, istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 1, comma 44, della legge n. 160/2019, finalizzato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021

La disposizione è diretta a sostenere e contribuire alla ripresa dell’attività scolastica in presenza in condizioni di sicurezza. Per questo, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all’art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 viene incrementato, per l’anno 2020, di un importo di 331 milioni di euro.

Il comma 2 specifica per quali tipologie di interventi, le istituzioni scolastiche statali, possono disporre dell’incremento del fondo per il funzionamento. Tra queste, anche l’adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, ritinteggiatura e decoro della scuola e di miglioramento degli spazi verdi, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

Edilizia scolastica
  • semplificazione delle procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a valere sulla programmazione triennale nazionale. La norma prevede, infatti, che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del Ministro dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario;
  • possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali anche nell’ambito della procedura dei c.d. Mutui BEI, per garantire in questa delicata fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese;
  • semplificazione della procedura di scuole innovative, consentendo agli enti locali, destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento di cui all’articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di utilizzare le risorse derivanti dall’alienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione della scuola, ma anche per eventuali interventi di completamento;
  • semplificazione delle procedure di pagamento in favore degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19. Infatti, si prevede che per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto;
  • semplificazione procedurale per consentire l’immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica.
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici

Si intende introdurre misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolate dal MUR, le cui prove siano in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si prevede che il Ministero dell’Università e della Ricerca possa disporre, sulla base della richiesta proveniente dagli organismi nazionale dei relativi ordini o collegi professionali, modalità alternative e/o semplificate per le prove ancora da svolgersi.

Nel caso in cui – in ragione del protrarsi dello stato di emergenza e lo stato do avanzamento dello specifico esame di stato – sia richiesta la riduzione del numero delle prove previste dalle disposizioni vigenti (la maggior parte delle quali sono indicate in un atto di natura regolamentare, il DPR 328 del 2001), il decreto del Ministro dovrà in ogni caso assicurare l’omogeneità dello svolgimento delle prove ed il rispetto dei principi comunitari in materia.

Bonus Vacanze

Arriva anche un consistente pacchetto turismo che va dallo stop alla prima rata Imu per alberghi, ostelli, b&b, stabilimenti balneari, terme e campeggi al tax credit per chi sceglierà le vacanze in Italia, un buono fino a 500 euro per le famiglie con Isee fino a 40mila euro, da spendere in parte nelle strutture ricettive e in parte da scontare dalle tasse.

Per aiutare bar e ristoranti a rispettare le distanze anti-contagio sospesa anche la tassa sull’occupazione aggiuntiva del suolo pubblico per i tavolini all’aperto. Previsti anche 100 milioni per i Comuni per il buco della tassa di soggiorno.

IL TESTO DEL DECRETO-LEGGE RILANCIO (BOZZA DEL 13 MAGGIO 2020 ORE 17 ENTRATA IN CDM) È SCARICABILE IN FORMATO PDF


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