AGENZIA delle ENTRATE: Le misure fiscali del Decreto CuraItalia
Le misure fiscali del Decreto CuraItalia Versamento IRAP (Art. 24) Destinatari Imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non
Le misure fiscali del Decreto CuraItalia
Versamento IRAP
(Art. 24)
Destinatari
Imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente
Imposta
Beneficio
Non è dovuto il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto 2020
(l’importo della prima rata dell’acconto 2020 è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta; resta fermo il versamento dell’acconto per il 2019)
Soggetti esclusi dal beneficio
• Imprese di assicurazione
• Amministrazioni pubbliche
• Intermediari finanziari e società di partecipazione
Note
Il beneficio si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1836 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche
IRAP
Contributo a fondo perduto
(Art. 25)
Oggetto
Destinatari
Soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (con ricavi o compensi nel p.i. precedente non superiori a 5 milioni di euro) e di reddito agrario, titolari di partita IVA
se con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019
Calcolo
Ammontare del contributo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019
Contributo riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Soggetti
esclusi dal Note
Contributo a fondo perduto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”
beneficio
• Soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell’istanza
• Enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR
• Intermediari finanziari e società di partecipazione
• Soggetti che percepiscono indennità di cui agli artt. 27, 38 del DL 18/2020
• Lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs 509/1994 e 103/1996
– Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP
– Istanza da presentare all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica secondo quanto previsto da apposito provvedimento
– Accredito diretto su c/c del beneficiario
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo
Beneficio
Credito d’imposta pari al 60% del canonedilocazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo
Destinatari
Imprese, anche agricole
Lavoratori autonomi
Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitativi destinati all’attività istituzionale
(Art. 28)
Soggetti esclusi dal beneficio
Le imprese, i lavoratori autonomi con:
-ricaviocompensi, superiori, nel 2019, a 5 milioni (tale limite non si applica alle imprese alberghiere) e,
– una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente
Utilizzo del credito d’imposta
È utilizzabile dopo il pagamento deicanoni anche in compensazione nel modello F24
È possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito
Note
Il credito d’imposta non è cumulabileconquello previsto dall’art. 65 del decreto Cura Italia
Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica per veicoli elettrici
Beneficio
Incremento della detrazione al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi, con fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione in credito d’imposta o sconto per l’importo corrispondente alla detrazione
Ambito oggettivo
– Interventi di efficienza energetica specificamente previsti
– Interventi di riduzione del rischio sismico
– Installazione di impianti fotovoltaici
– Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici
–
–
–
(Art. 119)
Ambito soggettivo
Persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, di arti e professioni
Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)
Cooperative di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento ai soci
•
•
Cedibilità o sconto
In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare:
per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore;
per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi
Note
Le detrazioni per interventi di isolamento termico e sostituzione impianto climatico e di efficientamento energetico non si applicano alle persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale
Beneficio
Possibilità per gli anni 2020 e 2021 di trasformare alcune detrazioni fiscali, alternativamente, in uno sconto pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d’imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti
Ambito oggettivo
– Recupero del patrimonio edilizio
– Efficienza energetica – Adozione di misure
(Art. 121)
Ambito soggettivo
Cedibilità o sconto
In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare:
per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore
Note
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso
Trasformazione delle detrazioni fiscali
antisismiche •
– Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
– Installazione di impianti fotovoltaici
– Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
– Soggetti che hanno diritto alle detrazioni previste dalla norma
• per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi
Cessione dei crediti di imposta
(Art. 122)
Beneficio
Fino al 31 dicembre 2021,
i beneficiari dei crediti d’imposta per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione
Ambito oggettivo Note
Crediti di imposta per: – Fitti
– Sanificazione
– Adeguamento degli
ambienti di lavoro
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso
Credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro
(Art. 120)
Beneficio
Destinatari
Imprese e lavoratori autonomi
Non spetta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico
Beni agevolati
– Interventi di rifacimento di spogliatoi e mense
– Interventi per la realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici
– Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti
– Acquisto di arredi di sicurezza
Note
È pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite di 80 mila euro, per la realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID- 19
È cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto
Può essere ceduto ad altri soggetti ma non è rimborsabile
Imposta
(Art. 124) Beneficio
Fino al 31/12/2020 sono esenti da IVA,
con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale
Dal 1° gennaio 2021 a tali cessioni si applica l’aliquota IVA del 5%
Destinatari
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni
necessari per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
IVA
Imprese
Credito d’imposta per sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Beneficio
(Art. 125)
Destinatari
Note
Il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione ovvero, senza limiti di importo,
in compensazione in F24
Sono abrogati gli articoli 64 del decreto Cura Italia e 30 del decreto Liquidità
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP
È riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti
– Imprese
– Lavoratori autonomi
– Enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti
Proroga dei termini di ripresa
della riscossione dei versamenti sospesi anche per i
soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto Cura Italia
Oggetto
Proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità
(Art. 126 – Art. 127) Versamenti sospesi
Modalità di ripresa della
riscossione
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica rata entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre
– Ritenute
all’addizionale regionale e comunale, nonché dell’IVA sospesi dall’art. 18 del decreto Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020
– Ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro
– Ritenute sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore degli soggetti che operano nei settori indicati dall’art. 61 del decreto Cura Italia
– Versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza
sui redditi di lavoro dipendente, trattenute
relative
Incentivi per gli investimenti nell’economia reale
(Art. 136)
Oggetto
Caratteristiche investimenti
Gli investimenti qualificati sono composti da strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in stati membri dell’UE o Stati SEE nonché dall’erogazione di prestiti o dall’acquisizione di crediti delle predette imprese
Investimenti esclusi
Esclusi gli investimenti in società i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid CAP della Borsa Italia
Limiti all’entità degli investimenti pari a 150.000 euro all’anno e a 1.500.000 complessivamente
Note
Introdotta la possibilità di costituire una nuova tipologia di piano di risparmio a lungo termine
Il vincolo di concentrazione degli investimenti viene elevato al 20%
Proroga della rideterminazione
del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni
non negoziate nei mercati regolamentati
(Art. 137)
Oggetto
Riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° luglio 2020
Beneficiari
Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa
Società semplici
Modalità
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020
È necessaria, entro il 30/9, la redazione di una perizia giurata di stima
Note
L’aliquota dell’imposta sostitutiva, per le partecipazioni e per terreni, è pariall’11%
Oggetto
(Art. 140)
Beneficio
Non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate
Slittamento del termine per l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema della Tessera sanitaria
Note
Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
Proroga al
1° gennaio 2021
–
–
Resta fermo tuttavia l’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri IVA e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri
Misura
Lotteria degli scontrini
(Art. 141)
Oggetto
Entrata in vigore
della lotteria degli scontrini
Termine sospeso
Rinvio al
1° gennaio 2021
1° luglio 2020
Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione,
da parte dell’Agenzia delle entrate,
delle bozze precompilate dei documenti IVA
Misura
(Art. 142) Oggetto del rinvio
– Procedure di precompilazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dei registri e delle comunicazioni periodiche IVA
nonché
– della dichiarazione annuale IVA
Termine rinviato
Rinvio alle operazioni effettuate
dal 1° gennaio 2021
Dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021
Rinvio della procedura di liquidazione automatizzata dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Misura
(Art. 143)
Oggetto del rinvio
Introduzione di una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SDI che non contengono l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo
Termine rinviato
Rinvio al
1° gennaio 2021
Dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021
Rimessione in termini e sospensione del versamento
degli importi richiesti a seguito del controllo
automatizzato e formale delle dichiarazioni
Oggetto
– Sono considerati tempestivi, se eseguiti entro il 16 settembre 2020, i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, relative alle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti del controllo della dichiarazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del dpr. 600/73 e 54-bis del dpr n. 633/72
– I medesimi pagamenti di cui al periodo precedente sono sospesi se con scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020
(Art. 144) Beneficiari
Beneficio
Note
La previsione si applica anche agli importi dovuti per le rateazioni in corso e per quelli risultanti dalle comunicazioni relative alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata
Non si procede al rimborso di quanto già versato
Tutti i contribuenti
I versamenti sospesi e quelli considerati tempestivi possono essere eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza applicazioni di ulteriori sanzioni e interessi, ovvero, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre con scadenza il 16 di ogni mese
Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo
Oggetto
(Art. 145)
Destinatari
Periodo
I debiti iscritti a ruolo
non possono essere compensati con i crediti d’imposta richiesti a rimborso dai contribuenti
Tutti i contribuenti 2020
Incremento del limite annuo dei crediti compensabili
(Art. 147)
Beneficio
Destinatari
A decorrere dal 2020 è fissato ad un milione di euro il limite per la compensazione, in F24, dei crediti tributari
Tutti i contribuenti
Modifiche alla disciplina
degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
(Art. 148)
Destinatari
Imprese e lavoratori autonomi che applicano gli ISA
Si tratta di coloro che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e non presentano cause di esclusione.
Sono esclusi i contribuenti che nel p.i.:
– hanno iniziato o cessato l’attività
– si trovano in condizioni di non normale svolgimento dell’attività
– dichiarano ricavi/compensi maggiori di Euro 5.164.569
– si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/ 2014
– etc
Finalità
Cogliere effetti economici emergenza COVID ai fini della applicazione degli ISA
Limitare possibilità di definire specifiche strategie di controllo basate su punteggi ISA
Periodo
Periodi di imposta 2020 e 2021
Interventi
1.Effettuare analisi per individuare ulteriori cause di esclusione
2.Definire specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni di diverse banche dati
3.Individuare dati/informazioni per valutare stato di crisi individuale anche su proposta delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali
4.Modifica termini evoluzione/ integrazione ISA
AdE e GdF nella definizione di strategie di controllo per analisi del rischio relative a
• p.i. 2018, tengono conto anche dei punteggi ISA p.i. 2019
• p.i. 2020, tengono conto anche dei punteggi ISA pp.i. 2018 e 2019
Periodi di imposta 2018 e 2020
Sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni
Oggetto
Sospensione
degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti riscossori delle entrate degli enti locali iscritti nell’apposito albo, aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate
Destinatari
(Art. 152)
Periodo
Dall’entrata in vigore del DL Rilancio e fino al 31 agosto 2020 sono:
– sospese le trattenute operate dal datore di lavoro/ente pensionistico per i pignoramenti terzi effettuati dall’agente della riscossione
– le somme che avrebbero dovuto essere accantonate sono svincolate e tornano nella piena disponibilità del debitore
Ripresa
Note
Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e sono definitivamente acquisite, quindi non rimborsabili, le quote già versate all’Agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del provvedimento
Tutti
Dal 1° settembre 2020
Le trattenute riprenderanno secondo le modalità ordinarie
Sospensione delle verifiche
ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973
Oggetto
Sospensione della «verifica di inadempienza» per pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro
Destinatari
Pubbliche Amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica
(Art. 153) Periodo
8 Marzo-31 Agosto 2020
(per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)
Provvedimento
Nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare i pagamenti senza eseguire le preventive «verifiche di inadempienza» ovvero senza verificare la presenza di eventuali debiti scaduti, di importo superiore a cinquemila euro, intestati al beneficiario del pagamento
Note
Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente all’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
Oggetto
Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie
Destinatari
(Art. 154 lettera a)
Periodo
8 Marzo-31 Agosto 2020
(per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)
Ripresa
I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine finale della medesima sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020
Note
Fino al 31 agosto 2020 sono sospese le attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione
Tutti
Rateizzazioni: nuovi termini di decadenza
Oggetto
Destinatari
(Art. 154 lettera b) Periodo
Piani di
dilazione in
essere all’8 marzo e nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020
Provvedimento
La decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento
di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste
Note
Per le richieste di rateizzazione presentate
dal 1/9/2020 riprende
il regime ordinario di decadenza
(5 rate)
Ampliati i
termini di decadenza delle rateizzazioni di cartelle e avvisi
Tutti
Oggetto
Maggiore flessibilità per il versamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 relative alle Definizioni agevolate (“Rottamazione‐ter ”, “Saldo e stralcio” e «Rottamazione risorse proprie UE»)
(Art. 154, lettera c) Periodo
Termini di pagamento «Rottamazione-ter» e «Saldo e stralcio»
Destinatari
Contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate
(“Rottamazione‐ter”, “Saldo e stralcio” e «Rottamazione risorse proprie UE») scadute
nell’anno 2019
Ripresa
I pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alle relative scadenze, potranno essere eseguiti entro il termine «ultimo» del 10 dicembre 2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi
Note
Tutte le scadenze dell’anno 2020 delle rate della «Rottamazione-ter», «Rottamazione Risorse proprie UE» e «Saldo e stralcio»
Per la scadenza di pagamento del 10 dicembre 2020 non è prevista la tolleranza di 5 giorni
Dilazioni per i debiti inseriti
nelle Definizioni agevolate decadute nel 2019
Oggetto
Rateizzazione
per debiti inseriti nelle definizioni agevolate (Rottamazione‐ter”, “Saldo e stralcio” e «Rottamazione risorse proprie UE») decadute nel 2019
Destinatari
(Art. 154 lettera d) Periodo
Debiti inseriti in piani di pagamento delle definizioni agevolate che al 31 dicembre 2019 risultano decaduti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019
Provvedimento
Possibilità di presentare istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti «rottamati» e non pagati
Note
Il provvedimento supera le precedenti limitazioni previste dalla normativa sulle definizioni agevolate (DL n.119/2018 e L. n. 145/2018)
Contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate
Proroga dei termini al fine di favorire
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
(Art. 157)
Oggetto
• Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto della sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali
• Tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020
• È disposto l’invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, ed previsto altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi
Finalità
In considerazione delle difficoltà connesse all’emergenza COVID-19 per i contribuenti, la disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti da essa indicati da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice
Note
• Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto
• Individuate specifiche modalità di attestazione dell’avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020
• Con provvedimento del direttore dell’AdE sono individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica
• Fatta salva la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza nonché i casi in cui l’emissione dell’atto è funzionale ad adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi
Cumulabilità della sospensione
dei termini processuali e della sospensione nell’ambito
del procedimento di accertamento con adesione
Oggetto
Cumulabilità della sospensione dei termini processuali (art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione del contribuente (art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218)
(Art. 158)
Finalità
Note
La norma conferma la posizione già espressa dall’Agenzia delle entrate con le circolari 6/E del 23 marzo 2020 e 8/E del 3 aprile 2020 le quali hanno precisato che, in caso di adesione presentata su istanza di parte, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”, prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18
Norma di interpretazione autentica relativa all’applicazione della sospensione dei termini processuali introdotta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Tax Credit Vacanze
(Art. 176)
Beneficio
Per il periodo d’imposta 2020, viene riconosciuto ai nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo
Destinatari
Nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40 mila euro
Per i nuclei familiari composti da due persone l’importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro
Condizioni di utilizzo
– Può essere utilizzato da un solo componente
– Può essere speso in un’unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast
– È fruibile nella misura dell’80%, sottoforma di sconto, per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore. Il restante 20% è utilizzabile come detrazione dall’avente diritto
– Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica o documento commerciale
Note
Lo sconto è rimborsato al fornitore sottoforma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, ovvero cedibile anche ad istituti di credito
Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative del credito
Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
(Art. 181)
Imposta
Beneficio
Atti esentati
Domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse
Destinatari
Imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzazione del suolo pubblico
Bollo
Dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020, non è dovuta l’imposta di bollo
Credito d’imposta per le attività
di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno
Beneficio
(244)
Destinatari
Note
– Per le imprese di grandi dimensioni (che occupano almeno 250 persone ed il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni) la percentuale per il calcolo del credito sale al 25%
– Per le imprese medie (che occupano almeno 50 persone e con fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro), la medesima percentuale è del 35%
– Per le piccole imprese il credito è pari al 45% degli investimenti agevolabili
Incrementate, in base alle dimensioni delle imprese, le percentuali (pari al 45% per le piccole imprese) per il calcolo del credito sugli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo afferenti strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno
Imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia