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VITO BARDI EMANA ORDINANZA n. 23

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato l’ordinanza n. 23 del 22 maggio 2020, che prevede modifiche all’ordinanza n.22 del 17 maggio 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS, BARDI EMANA L’ORDINANZA N. 23

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 49 – Speciale del 22 maggio 2020  l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 23 del 22 maggio 2020: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. – Disposizioni correttive all’ordinanza del 17 maggio 2020, n. 22”.

AGR

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato l’ordinanza n. 23 del 22 maggio 2020, che prevede modifiche all’ordinanza n.22 del 17 maggio 2020

“Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti di contenimento del rischio sanitario, – si legge nella nuova ordinanza – tutte le persone, anche se asintomatiche, che fanno ingresso nel territorio regionale della Basilicata”, hanno l’obbligo di comunicarlo “immediatamente al proprio medico di medicina generale ovvero pediatra di libera scelta ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688”, e di osservare “la misura della permanenza domiciliare fiduciaria per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, dimora o luogo di soggiorno preventivamente indicata”

Il medico o il pediatra o gli operatori del numero verde, a loro volta, “informano immediatamente l’autorità sanitaria competente che, nel rispetto del principio di precauzione e proporzionalità, provvede a contattare la persona fisica che ha fatto ingresso in regione”
Sarà il medico competente, “effettuata la valutazione epidemiologica”, a verificare la negatività al virus con l’esecuzione del tampone rino-faringeo.
“In caso di negatività al virus con l’esecuzione del tampone ovvero di altro test diagnostico, dalla data di acquisizione del risultato – si legge ancora nell’ordinanza – cessa la permanenza domiciliare fiduciaria”

In caso di risultato positivo, invece, l’esito “sarà segnalato al proprio medico o al pediatra e la persona sarà presa in carico dalle unità sanitarie speciali Covid-19, fermo restando la permanenza domiciliare”

Queste disposizioni “non si applicano in ragione di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nonché ai soggetti che facciano ingresso in Basilicata in ragione di spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività inerenti gli organi costituzionali, di funzioni pubbliche anche di natura elettiva, comprese quelle inerenti gli incarichi istituzionali”

Ancora, “la misura della permanenza domiciliare fiduciaria per un periodo di quattordici giorni non si applica ai lavoratori domiciliati o residenti in Basilicata che si recano abitualmente fuori dal territorio regionale per lo svolgimento della propria attività lavorativa e che rientrano durante il fine settimana o per un periodo massimo di permanenza di due giorni”

Tali lavoratori, però, “sono in ogni caso tenuti ad osservare un periodo massimo di permanenza domiciliare fiduciaria di due giorni. Queste misure non si applicano ai lavoratori pendolari per spostamenti con frequenza giornaliera da o per una regione diversa”

L’ordinanza consente, infine, “la ripresa delle attività delle guida ambientali escursionistiche e delle guide naturalistiche, fermo restando il rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”

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