VITO BARDI EMANA ORDINANZA n. 23
Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato l’ordinanza n. 23 del 22 maggio 2020, che prevede modifiche all’ordinanza n.22 del 17 maggio 2020
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EMERGENZA CORONAVIRUS, BARDI EMANA L’ORDINANZA N. 23
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 49 – Speciale del 22 maggio 2020 l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 23 del 22 maggio 2020: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. – Disposizioni correttive all’ordinanza del 17 maggio 2020, n. 22”.
Speciale N. 49 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA – 22/05/2020
REGIONE BASILICATA
Ordinanza 22 maggio 2020, n.23
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. – Disposizioni correttive all’ordinanza del 17 maggio 2020, n. 22.
Speciale N. 49 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA – 22/05/2020
REGIONE BASILICATA
ORDINANZA n. 23 del 22 maggio 2020
OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma l, del decreto-legge 25 marzo 2020, o. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. – Disposizioni correttive all’ordinanza del17 maggio 2020, o. 22.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa ali ‘intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo l , della legge 23 ottobre 1992, n. 421. “,·
VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sul!’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e supera/coliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), si prevede che: “l. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali
regionali”;
VISTA la legge regionale l 0 febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l’organizzazione e l ‘esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale l0 luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo l, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del25 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVJD-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’li marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19″;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all ’emergenza COVID-19 “
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul!’intero territorio nazionale” in base al quale si è disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l ’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79;
VISTO l’articolo l, comma 1, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus. ” e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;
VISTO l’articolo 2, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in base al quale “Le misure di cui ali ‘articolo l sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro del! ‘interno, il Ministro della difesa, il Ministro del! ‘economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.
I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3febbraio 2020, n. 630”;
VISTO l’articolo 3, comma l, del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma l, e con efficacia limitatafino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui al!’articolo l, comma 2, esclusivamente nel!’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge
previgente. “;
RICHIAMATO l’articolo l, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.l9, in base al quale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COV/D-19 “possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici,·
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali,
provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (omissis) “;
VISTO inoltre l’articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere patticolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l’ 11 marzo 2020 l’OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COV/D-19 ha assunto i colU1otati di pandernia;
CONSIDERATA la rapida evoluzione dell’epidemiologia in atto che ha registrato un sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario e l’esigenza di contenere la diffusione del virus che presenta dati rilevanti e in rapida crescita su tutto il territorio regionale della Basilicata, che potrebbero conseguentemente determinare un ulteriore e assai più grave ampliamento dei focolai di infezione da COV/D-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo aprile 2020, in base al quale “1. L ‘efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dali ‘ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dali ‘ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del3 aprile èprorogatafino al13 aprile 2020”,·
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del lOaprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVJD-19, applicabili sul!’intero territorio nazionale”, avente efficacia fino al 4 maggio 2020, e in base al quale, in sostituzione di quelle previste con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingentibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni;
PRESO ATTO della propria ordinanza 3 aprile 2020, n. 15 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell ’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma l, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell ‘articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione ali ‘aggravamento del rischio sanitario per evitare la diffusione del COVJD-19”), con cui sono state confermate e prorogate le ordinanze ivi elencate, contenenti misure più restrittive per il contrasto e il contenimento del contagio da COVID-19, allineando la scadenza delle predette ordinanze ai medesimi limiti temporali previsti dall’articolo l, comma l, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l o aprile 2020 ( “13 aprile 2020 “);
PRESO ATTO della propria ordinanza 11 aprile 2020, 17 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell ’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell ‘articolo 3, comma l , del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del! ‘articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione ali’aggravamento del rischio sanitario per evitare la diffosione del COVID-19”), con cui sono state confermate e ulteriormente prorogate le ordinanze richiamate neli’ordinanza 3 aprile 2020, n. 15 allineando la scadenza delle predette ordinanze ai medesimi limiti temporali previsti dall’articolo 8, comma l, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lOaprile 2020 (“3 maggio”);
VISTO l’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, in base al quale “Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.”;
CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1Oaprile 2020, avente efficacia fino al 4 maggio, “cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l 0 aprile 2020. “;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVJD-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo lO, comma l, si applicano “dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle dei decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l Oaprile 2020 e sono efficacifino al 17 maggio 2020 (. ..) “;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo l, comma 1, lett. a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lO aprile 2020, sono “consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per le vacanze “;
CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, all’articolo l, comma l, lett. a) prevede che “in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” e ripristinando la possibilità, non prevista dall’articolo l, comma l, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lO aprile 2020, del rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, all’articolo l, comma l, lett. a), diversamente da quanto previsto dall’articolo l, comma l, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lO aprile 2020 non dispone il divieto di “spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per le vacanze “,·
VISTO in particolare l’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020 in base al quale “le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle aree interne, sono espletate anche sulla base di quanto previsto nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica di settore sottoscritto il 20 Marzo 2020, di cui ali ‘allegato 8, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19″ di cui all’allegato 9”;
CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo l, comma l, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, a decorrere dal 4 maggio 2020, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza anche di persone fisiche provenienti da altre regioni del Paese~
CONSIDERATO che non è più vigente il divieto, disposto dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dal richiamato articolo l, comma l, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, di “ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”~
CONSIDERATO che sia pure le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico in atto e l’estensione territoriale nazionale presuppone di mettere in atto misure volte a garantire comportamenti uniformi su ampia scala nell’attuazione dei programmi di profilassi redatti in ambito tecnico-scientifico, sia nazionale che internazionale, il dato epidemiologico regionale della Basilicata presenta situazioni tali che un afflusso non controllato di persone comporterebbe un aggravamento del rischio sanitario, fermo che, allo stato, l’evolversi della situazione epidemiologica attesta un numero di casi di infezione da SARS-Co V-2 in progressiva riduzione~
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio regionale, e ritenuta prevalente l’esigenza della tutela della salute pubblica confermando la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, presso l’abitazione, dimora o luogo di soggiorno per le persone fisiche che facciano ingresso nella Regione, salvi gli ingressi per gli spostamenti consentiti per effetto delle disposizioni di cui all’articolo l, comma l, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020~
VISTA la precedente ordinanza 29 aprile 2020, n. 20 (“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi del!’articolo 3, comma l, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del/ ‘articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizione relative all’ingresso delle persone fisiche in Basilicata’);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, i cui allegati elencano le attività industriali e commerciali non sospese, nonché le attività dei servizi di ristorazione consentite, tra cui la ristorazione da asporto nonché la graduale ripresa delle attività sportive, fermo restando il rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute c01messo al rischio di diffusione da COVID-19~
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato lOdel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del26 aprile 2020”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare le disposizioni dell’articolo 1, comma 16 ove si dispone che “i dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo
articolo 2. “;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale “,· ed in particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico (C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10 del medesimo, nonché le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui ali’allegato 17 del medesimo decreto;
CONSIDERATO che in conseguenza della riapertura delle attività economiche produttive e commerciali stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e al fine di garantire una sufficiente capacità di trasporto pubblico è necessario consentire una rimodulazione della capacità del trasporto pubblico locale funzionale ad un ordinato accesso ai servizi di trasporto, tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra il maggior numero di utenti, fatti salvi comunque i servizi minimi essenziali, in coerenza con le disposizioni dell’articolo l , comma l , lett. ii) del predetto decreto, e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto all’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica nel territorio regionale, il cui l’andamento continua a confermare una inversione della dinamica dei contagi in quanto sulla base dei dati forniti alla data del 22 maggio 2020 dalla Protezione civile regionale, la situazione del contagio da COVID-19 registra quindici ricoverati ospedalieri positivi e un ricoverato in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di sessantaquattro posti base, con conseguente evidente adeguatezza deli’offerta delle strutture sanitarie in caso di una ripresa del contagio, anche a fronte delle riaperture delle attività economiche e di ripresa di mobilità sociale avvenute a far data dal 4 maggio 2020;
CONSIDERATO che la Regione Basilicata, in questa fase, registra un indicatore di contagiosità del SARS-COV-2, vale a dire l’indicatore RO (erre con zero), pari a 0,27 il quale, allo stato, rappresenta uno dei valori più bassi dell’intero territorio nazionale;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa, permanendo tuttora le motivazioni per l’adozione del presente provvedimento, integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’articolo 3, comma l, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
emana la seguente
ORDINANZA
Art. l
(Modifiche all ‘ordinanza 17 maggio 2020, n. 22)
l. All’ordinanza 17 maggio 2020, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo l è sostituito dal seguente:
“Art. l
(Misure urgenti per evitare la diffusione sul territorio regionale dal COVID-19)
l. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti di contenimento del rischio sanitario, tutte le persone fisiche, anche se asintomatiche, che fanno ingresso nel territorio regionale della Basilicata, mediante qualsiasi mezzo di traspmto pubblico o privato, dopo aver soggiornato o che siano transitate in altre regioni o dall’estero e vi soggiornino anche temporaneamente, devono comunicarlo immediatamente al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, e sono sottoposte all’obbligo di osservare la misura della permanenza domiciliare fiduciaria per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, dimora o luogo di soggiorno preventivamente indicata nella medesima comunicazione, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.
2.Il medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero gli operatori del numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, sulla base delle comunicazioni ricevute, informano immediatamente l’autorità sanitaria competente che, nel rispetto del principio di precauzione e proporzionalità, provvede a contattare la persona fisica che ha fatto ingresso in Regione. Il medico competente, effettuata la valutazione epidemiologica per affezioni respiratorie, verificherà la negatività al virus con l’esecuzione del tampone rino-faringeo per SARS-COV-2 in applicazione delle indicazioni di prevenzione e controllo emanate dalla direziol1le generale della prevenzione sanitaria e dal Consiglio superiore della sarùtà del Ministero della salute.
3. In caso di negatività al virus con l’esecuzione del tampone ovvero di altro test diagnostico, dalla data di acquisizione del risultato, cessa la permanenza domiciliare fiduciaria. In caso di risultato positivo al COVID-19, l’esito del trattamento sarà segnalato al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero al pediatra di libera scelta (PLS) e la persona fisica sarà presa in carico dalle unità sanitarie speciali COVID-19 di competenza, fermo restando la permanenza domiciliare.
4. Le disposizioni di cui al comma l non si applicano in ragione di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nonché ai soggetti che facciano ingresso in Basilicata in ragione di spostarnenti funzionali allo svolgimento delle attività inerenti gli Organi Costituzionali, di funzioni pubbliche anche di natura elettiva, comprese quelle inerenti gli incarichi istituzionali.
5. In deroga a quanto previsto dal comma l, la misura della permanenza domiciliare fiduciaria per un periodo di quattordici giorni non si applica ai lavoratori domiciliati o residenti in Regione Basilicata che si recano abitualmente fuori dal territorio regionale per lo svolgimento della propria attività lavorativa e che rientrano presso il proprio domicilio, abitazione o residenza durante il fine settimana o per un periodo massimo di permanenza di due giorni.
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, i lavoratori di cui al comma 5, all’atto del rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza sono in ogni caso tenuti ad osservare un periodo massimo di permanenza domiciliare fiduciaria di due giorni. Dette misure non si applicarlo ai lavoratori pendolari per spostamenti con frequenza giornaliera da o per una regione diversa.”
b) l)
2)
all’articolo 4:
al comma 2, le parole: “25 maggio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “3 giugno 2020”;
al comma 4, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “E’ altresì consentita la ripresa delle attività delle guida ambientali escursionistiche e delle guide naturalistiche, fermo restando il rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di presenza di minori accompagnati da familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, tali attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia, di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del17 maggio 2020.”
Art. 2 (Disposizioni finali)
l. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e dei relativi allegati.
4.La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma l, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell’economia e delle finanze.
5. La presente ordinanza è altresì comunicata ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
6.Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
7.Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 maggio 2020 e sono efficaci fino alla data del 3 giugno 2020, e salvo successivo provvedimento in ragione dell’andamento della situazione epidemiologica ai sensi e per gli effetti dell’articolo l, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
8.La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Potenza, 22 maggio 2020
***
Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato l’ordinanza n. 23 del 22 maggio 2020, che prevede modifiche all’ordinanza n.22 del 17 maggio 2020
“Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti di contenimento del rischio sanitario, – si legge nella nuova ordinanza – tutte le persone, anche se asintomatiche, che fanno ingresso nel territorio regionale della Basilicata”, hanno l’obbligo di comunicarlo “immediatamente al proprio medico di medicina generale ovvero pediatra di libera scelta ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688”, e di osservare “la misura della permanenza domiciliare fiduciaria per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, dimora o luogo di soggiorno preventivamente indicata”
In caso di risultato positivo, invece, l’esito “sarà segnalato al proprio medico o al pediatra e la persona sarà presa in carico dalle unità sanitarie speciali Covid-19, fermo restando la permanenza domiciliare”
Queste disposizioni “non si applicano in ragione di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nonché ai soggetti che facciano ingresso in Basilicata in ragione di spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività inerenti gli organi costituzionali, di funzioni pubbliche anche di natura elettiva, comprese quelle inerenti gli incarichi istituzionali”
Ancora, “la misura della permanenza domiciliare fiduciaria per un periodo di quattordici giorni non si applica ai lavoratori domiciliati o residenti in Basilicata che si recano abitualmente fuori dal territorio regionale per lo svolgimento della propria attività lavorativa e che rientrano durante il fine settimana o per un periodo massimo di permanenza di due giorni”
Tali lavoratori, però, “sono in ogni caso tenuti ad osservare un periodo massimo di permanenza domiciliare fiduciaria di due giorni. Queste misure non si applicano ai lavoratori pendolari per spostamenti con frequenza giornaliera da o per una regione diversa”
L’ordinanza consente, infine, “la ripresa delle attività delle guida ambientali escursionistiche e delle guide naturalistiche, fermo restando il rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”
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