ORDINANZE DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE : Ordinanza 01 giugno 2020, n.25
Anno 2020 N. 52 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA Potenza, 01 giugno 2020 Direzione, Redazione ed Amministrazione – Via
Anno 2020 N. 52
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE BASILICATA
Potenza, 01 giugno 2020
Direzione, Redazione ed Amministrazione – Via V. Verrastro, 4 – 85100 Potenza
ORDINANZE DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE : Ordinanza 01 giugno 2020, n.25
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni ai sensi dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. pag.1
Supplemento ordinario N. 52 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA – 01/06/2020 1
REGIONE BASILICATA
Ordinanza 01 giugno 2020, n.25
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni ai sensi dell’articolo 1, comma 16, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33.
Supplemento ordinario N. 52 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA – 01/06/2020 2
REGIONE BASILICATA
ORDINANZA n. 25 del l giugno 2020
OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma l, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni ai sensi dell’articolo l, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al! ‘intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo l, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. “;
VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e supera/coliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), si prevede che: “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali
regionali”;
VISTA la legge regionale l 0 febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l ‘organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale lo luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo l, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del25 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del30 gennaio 2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’li marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, · n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19″;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza COVID-19”,·
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del20 marzo 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione del! ’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sul! ‘intero territorio nazionale. “,·
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione del! ’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul! ‘intero territorio nazionale” in base al quale si è disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79;
VISTO l’articolo l, comma l, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus. ” e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente
presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;
VISTO l’articolo 2, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in base al quale “Le misure di cui al!’articolo l sono adottate con uno opiù decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro del! ‘interno, il Ministro della difesa, il Ministro del! ‘economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l ‘intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino l ‘intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro del! ‘interno, il Ministro della difesa, il Ministro del! ‘economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui ali’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 “,·
VISTO l’articolo 3, comma l, del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove si stabilisce che: “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ali ‘articolo 2, comma l, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui ali ‘articolo l, comma 2, esclusivamente ne!l’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge
previgente. “;
RICHIAMATO l’articolo l, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in base al quale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 “possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni,·
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici,·
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali,
provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (omissis) “;
VISTO inoltre l’articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del vuus;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo aprile 2020, in base al quale “1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, Il e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dali’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dali ‘ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile è prorogata fino al 13 aprile 2020 “,·
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del lOaprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, avente efficacia fino al 4 maggio 2020, e in base al quale, in sostituzione di quelle previste con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, cvt., con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingentibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni;
CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lOaprile 2020, avente efficacia fino al 4 maggio, “cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l o aprile 2020. “,·
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo l, comma l, lett. a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lO aprile 2020, sono “consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per le vacanze”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul! ‘intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma l, si applicano “dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l Oaprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (. ..) “,·
CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, all’articolo l, comma l, lett. a) prevede che “in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” e ripristinando la possibilità, non prevista dall’articolo l, comma l, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lOaprile 2020, del rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo l, comma l, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, a decorrere dal 4 maggio 2020, è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza anche di persone fisiche provenienti da altre regioni del Paese;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui al!’allegato lOdel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “, come richiamato dall’articolo l, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in base al quale si dispone che: “Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/PA deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle regioni/PP.AA “;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l ’emergenza epidemiologica da COVID-19” , ed in particolare le disposizioni dell’articolo l, comma 16 ove si dispone che “i dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, al! ‘Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico, di cui al!’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. In relazione al! ‘andamento della situazione epidemiologica sul territorio accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more del! ‘adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al!’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo
articolo 2. “;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sul!’intero territorio nazionale”; ed in particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico (C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10 del medesimo, nonché le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del medesimo decreto;
CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;
VISTE le precedenti ordinanze n. 22 del 17 maggio 2020, n. 23 del 22 maggio 2020 e n. 24 del 25 maggio 2020 con le quali sono state consentite le attività ivi specificate, nel rispetto delle Linee guida approvate il 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e richiamate come allegato n. 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come successivamente integrate in data 22 maggio 2020;
VISTE le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l ’emergenza epidemiologica da COVJD-19”;
RILEVATO che con le predette “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate il 25 maggio 2020 sono state aggiornate le precedenti Linee guida approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e in parte integrate con riferimento ad ulteriori attività economiche e sociali di cui si intende far ripartire l’esercizio;
VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL che valorizza le Linee Guida anche regionali in forza e in quanto conformi all’articolo l, comma 14, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per effetto della quale l’importo massimo della sanzione per le condotte violative delle ordinanze regionali risulta fissato in euro mille in luogo di euro tremila;
VISTO l’evolversi della situazione epidemiologica nel territorio regionale, il cui l’andamento continua a confermare una flessione della dinamica dei contagi in quanto sulla base dei dati forniti alla data del 30 maggio 2020 dalla Protezione civile regionale, la situazione del contagio da COVID-19 registra quattro ricoverati ospedalieri positivi e nessun ricoverato in terapia intensiva, su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di sessantaquattro posti base, con conseguente evidente adeguatezza dell’offerta delle strutture sanitarie in caso di una ripresa del contagio, anche a fronte delle riaperture delle attività economiche e di ripresa di mobilità sociale avvenute dal 17 maggio 2020;
VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2 – Report settimanale n. 2, dati relativi alla settimana 18-24 maggio 2020, aggiornati al 26 maggio 2020, ore 16.00, elaborato dal Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia ai sensi del citato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, da cui emerge che permangono segnali di trasmissione con focolai nuovi segnalati che descrivono una situazione epidemiologicamente fluida in molte regioni italiane, e ciò richiede il rispetto rigoroso delle misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale e il distanziamento fisico;
CONSIDERATO che la situazione epidemiologica della Regione Basilicata, valutata in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2020 e in esito al citato Monitoraggio Fase 2 – Report settimanale n. 2- Dimensione 2: classificazione della trasmissione ed impatto di COVID-19 sui servizi essenziali, è da valutarsi con rischio di contagio “bassa -livello 2 “, con una incidenza settimanale “Ql- bassa” e con una stima di RT “pari a O (Cl: 0-0”,·
VISTO l’articolo l, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33; emana la seguente
ORDINANZA
Art. l
(Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19)
l. Sono vietati gli assembramenti di più persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai sensi dell’articolo l, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, salvo che tra conviventi in proprietà pubblica o privata.
2. Resta fermo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
3 .E’ fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare i dispositivi di protezione individuale (cd. “mascherine “) nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, nelle aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, nonché per accedere a tutte le attività di vendita al chiuso, per l’accesso agli uffici della pubblica amministrazione, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché all’aperto all’interno di mercati. Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, e i soggetti che svolgono attività motoria o sportiva nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale o in luogo isolato.
4. Ai sensi dell’articolo l, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, a decorrere dal 3 giugno 2020 gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del2020.
Art. 2
(Disposizioni per le attività economiche, produttive e le attività di formazione)
l. Fermo restando le attività produttive e commerciali non sospese alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono consentite le attività commerciali di vendita al dettaglio, ivi comprese le attività di vendita al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati, nonché il commercio al dettaglio ambulante. Sono consentite, altresì, le attività delle agenzie di viaggio, del servizio di noleggio veicoli e altre attrezzature, dei servizi di trasporto taxi e non di linea e degli altri servizi di supporto alle imprese. Deve essere garantita, in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le predette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, annesse alla presente ordinanza e comunque in
coerenza con i criteri di cui all’allegato lOdel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
2. Sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie. Dette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, annesse alla presente ordinanza, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato l Odel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
3. Resta comunque consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione da asporto, nel rispetto della disciplina in materia igienico-sanitaria, e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
4. Ferme restando le attività già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, sono consentite le attività inerenti i servizi per la persona (tra cui parrucchieri, barbieri, trattamenti estetici, tatuatori e gli altri servizi o centri per il benessere fisico), a condizione siano rispettati i contenuti delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, annesse alla presente ordinanza, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
5. È consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso l’esercizio degli stage e dei tirocini extracurriculari in modalità in presenza negli ambiti di lavoro ove non vi siano restrizioni all’esercizio delle attività, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi da parte dei soggetti ospitanti tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate tutte le misure organizzative di prevenzione e di protezione contestualizzate alle attività di laboratorio, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Nei luoghi di lavoro resta ferma l’applicazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, negli ambienti di lavoro, sottoscritto il24 aprile 2020 tra il Governo e parti sociali, nonché di altri protocolli sottoscritti per settori di singola competenza nonché dei protocolli in aggiornamento dei medesimi.
6. È consentita, a soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione, la prestazione in presenza di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza, in quanto prevedono l’utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, nonché gli esami finali e le attività di verifica, tutoraggio, accompagnamento e orientamento dei diversi percorsi professionali, previa organizzazione degli spazi al fine da ridurre il rischio di assembramento, a condizione che sia assicurata un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e di protezione contestualizzate alle attività di laboratorio, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Co V-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL e che siano applicate le indicazioni tecniche e operative definite nelle “Linee Guida per la
riapertura delle attività economiche e produttive”, scheda Formazione professionale, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020, allegate alla presente ordinanza e comunque in coerenza con i criteri di cui ali’ allegato l Odel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
7. È consentito agli enti pubblici e ai soggetti privati che erogano attività formative e alle Fondazioni ITS regionali, lo svolgimento in modalità in presenza sia della parte teorica sia delle attività pratiche o di laboratorio, degli esami finali dei corsi di formazione professionale e dei corsi di istruzione tecnica superiore, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e di protezione contestualizzate al settore della formazione professionale e della formazione tecnica superiore, avuto riguardo anche alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Co V-2 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione” pubblicato dall’INAIL.
8. Tra le attività formative di tipo laboratoriale, di cui al comma 8, rientrano altresì le attività formative, effettuate da soggetti pubblici o privati, quali i corsi musicali e i corsi hobbistici, purchè svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui ali’allegato l Odel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
9.E’ consentita l’attività degli informatori scientifici del farmaco, agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici, sanitari e di cosmetici, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020, allegate alla presente ordinanza e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato lOdel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
10. Sono consentite, ferme quelle già autorizzate, nel rispetto delle prescrizioni di cui ali’allegato l Odel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, le attività dei servizi di istruzione di cui al codice ATECO 95.5 (tra cui i corsi sportivi e ricreativi, formazione culturale, autoscuole, scuole e corsi di lingua), delle agenzie di commercio e immobiliari, le attività di gestione dei parchi, orti botanici, giardini zoologici, delle riserve naturali e simili.
Art. 3
(Misure in materia di attività sportiva e altre disposizioni)
l. Restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati, ai sensi dell’articolo l, comma l, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020.
2. Ferma la sospensione delle attività di cui al comma l , al fine di assicurare la graduale ripresa delle attività sportive sono consentite, nell’ambito del territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive – in strutture pubbliche o private a porte chiuse, fermo il divieto di assembramento e presenza di pubblico e nel rispetto del distanziamento sociale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per altre attività. A tale fine trovano applicazione le Linee-Guida a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di
Promozione Sportiva.
3. È consentita l’attività sportiva e l’attività motoria all’aperto, purchè nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che per la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, e nel rispetto delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate al presente provvedimento, in coerenza con i criteri di cui all’allegato lOdel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
4. L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, ai sensi dell’articolo l, comma l, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, è consentita anche nelle strutture, negli impianti, nei centri o circoli sportivi, piscine, palestre, centri natatori ovvero nelle altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, pubbliche e private, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza assembramento, nonché nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato l Odel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l 7 maggio 2020.
5. È consentita, nell’intero territorio regionale, la pesca sportiva e ricreativa, sia da terra che in acque interne o in mare, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E’ consentita la nautica da diporto su mezzi privati.
6. E’ consentita, nell’intero territorio regionale, nel rispetto della vigente disciplina, l’attività di allevamento, addestramento e allenamento di animali anche presso centri di addestramento, maneggi o altre zone autorizzate per l’addestramento, compresa l’attività del servizio di custodia, fermo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
7. Resta consentita l’attività degli esercizi di cura e toelettatura degli animali da compagnia, purchè il servizio venga svolto per appuntamento senza contatto diretto tra persone, nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04 comprese quelle gestite da associazioni senza scopo di lucro e quelle svolte da altre strutture, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro.
Art. 4
(Ulteriori disposizioni)
l. Ai sensi dell’articolo l, comma l, lett. b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 resta consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, fermo il rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo l, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonchè della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
2. E’ consentito, nell’intero territorio regionale, in attuazione dei piani approvati dai relativi enti parco, il prelievo selettivo della specie cinghiale (cd. “Sus scrofa Linnaeus “) sull’intero territorio regionale, previa autorizzazione degli enti parco sul territorio
protetto e dagli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) sul territorio libero, in conformità alla disciplina statale e regionale vigente in materia, fermo restando l’osservanza di tutte le prescrizioni necessarie in ordine al distanziamento sociale, igiene e sicurezza come riportato nei rispettivi piani di abbattimento.
3. Restano consentite, sull’intero territorio regionale, la raccolta di prodotti selvatici non legnosi, le attività della silvicoltura e delle altre attività forestali nonché l’utilizzo di tali aree e dei servizi di supporto a dette attività, le attività di manutenzione delle aree verdi da parte di soggetti pubblici o privati, professionali e non professionali; le attività di prevenzione e lotta antincendio, il monitoraggio faunistico, fermo restando l’osservanza di tutte le prescrizioni necessarie in ordine al distanziamento sociale.
Art. 5
(Misure per le attività turistico-ricettive, ludico-ricreative e strutture termali)
l. Sono consentite, nell’intero territorio regionale, le attività turistiche degli stabilimenti balneari, sulle spiagge libere e le altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale. Per dette attività deve essere in ogni caso assicurato il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e a condizione sia assicurata l’applicazione delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l7 maggio 2020, come integrate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato IO del
predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020. E’ consentito l’accesso alle spiagge libere e agli arenili, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
2. Sono consentite le attività delle strutture turistico ricettive, anche all’aria aperta, alberghiere ed extralberghiere, bed & breakfast, villaggi, locazioni brevi, agriturismi o residenze di campagna, case vacanze, campeggi, rifugi escursionistici e le altre tipologie extralberghiere, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo l, comma l, lett. nn), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, delle norme di distanziamento sociale di almeno un metro negli spazi comuni e senza alcun assembramento, e in ogni caso nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, come integrate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 in coerenza con i criteri di cui all’allegato lOdel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
3. E’ consentita la ripresa delle attività dei centri per il benessere fisico e delle strutture termali, nel rigoroso rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il25 maggio 2020, in coerenza con i criteri di cui all’allegato IO del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, allegate alla presente ordinanza.
4. E’ consentita la ripresa delle attività dei parchi tematici e di divertimento, parchi acquatici, giostre, luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante, nel rigoroso rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 maggio 2020, in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, allegate alla presente ordinanza.
5. E’ autorizzata l’attività delle aree attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali, nel rigoroso rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il25 maggio 2020, in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, allegate alla presente ordinanza.
Art. 6
(Circoli culturali, musei, biblioteche, attività escursionistica, servizi per l ‘infanzia e l ‘adolescenza)
l . Sono consentite le attività dei centri e dei circoli culturali e ricreativi, nel rispetto del distanziamento sociale, del divieto di assembramento e nel rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate al presente provvedimento, in coerenza con i criteri di cui all’allegato l Odel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020.
2. E’ consentita l’apertura al pubblico dei musei, archivi, biblioteche e degli altri istituti e luoghi della cultura (codice ATECO 91) nel rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate al presente provvedimento.
3. E’ consentita la ripresa delle attività delle guide ambientali escursionistiche e delle guide naturalistiche, delle guide, degli accompagnatori turistici e delle professioni della montagna e comunque dell’attività escursionistica a piedi in natura e nell’aria aperta, fermo restando il rigoroso rispetto del divieto di assembramento e del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tali attività devono svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate al presente provvedimento.
4. Sono consentite le attività diurne ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, per l’infanzia e l’adolescenza, promosse da soggetti gestori pubblici e privati, del privato sociale e delle associazioni sportivo dilettantistiche, relativamente alla fascia di età 3-17 anni, a condizione sia assicurata l’applicazione delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida adottati a livello nazionale.
Art. 7
(Ulteriori disposizioni)
l. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 5, ad eccezione dei commi 13 e 14, dell’ordinanza del17 maggio 2020, n. 22 in materia di Trasporto pubblico locale.
2. Restano ferme le disposizioni delle ordinanze 21 marzo 2020, n. 8 (“Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti urbani. ”) e 31 marzo 2020, n. 13 (“Articolo 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Disposizioni per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti urbani”).
3. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le attività già ammesse in base all’ordinanza n. 22 del 17 maggio 2020, come modificata dalla presente ordinanza, e disciplinate dali’allegato della predetta ordinanza n. 22 del 17 maggio 2020, sono soggette alle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate il 25 maggio dalla Conferenza delle regioni e delle province Autonome” ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, allegate al presente provvedimento.
4. Dalla data di efficacia delle disposizioni della presente ordinanza cessano di produrre effetti l’ordinanza 17 maggio 2020, n. 22, l’ordinanza 22 maggio 2020, n.23 nonché l’ordinanza 25 maggio 2020, n. 24, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalle specifiche disposizioni del presente provvedimento.
Art. 8 (Disposizioni finali)
l.Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma l del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020, in caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e dei relativi allegati.
3. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo l, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 3 maggio 2020 e sono efficaci fino alla data del 14 giugno 2020, fatto salvo successivo provvedimento in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo l, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Potenza, 1 giugno 2020
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive
CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
20/94/CR01/COV19
Nuovo coronavirus SARS-CoV-2
linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive
Roma, 25 maggio 2020
SCOPO E PRINCIPI GENERALI
Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.
Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività .
Supplemento ordinario N. 52 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA – 01/06/2020 21
SCHEDE TECNICHE
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
RISTORAZIONE
ATIIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
STRUTIURE RICETIIVE
SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
COMMERCIO AL DETIAGLIO
COMMERCIO AL DETIAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti) UFFICI APERTI AL PUBBLICO
PISCINE
PALESTRE
MANUTENZIONE DEL VERDE
MUSEI, ARCHIVI EBIBLIOTECHE
STRUTIURE TURISTICO-RICETIIVE ALL’ARIA APERTA
RIFUGI ALPINI
ATIIVITÀ FISICA ALL’APERTO
NOLEGGIO VEICOLI EALTRE ATIREZZATURE
INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
AREE GIOCHI PER BAMBINI
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
FORMAZIONE PROFESSIONALE
CINEMA E SPETIACOLI
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
SAGRE E FIERE
SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
STRUTIURE TERMALI ECENTRI BENESSERE
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).
Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l’ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COV/D-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoar in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 “Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legione/la negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COV/D-19”.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura> 37,5 •c.
Ènecessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno l metro di separazione tra le sedute.
Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
l tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
La consumazione a buffet in modalità self-service non è consentita. È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo).
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
RISTORAZIONE*
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
l clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.
Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile c;Jopo l’uso, oppure cartacei a perdere .
* La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo.
ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge}
Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto
Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’ elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura> 37,5 •c.
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno l metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
Favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.
Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo) .
Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio}, quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell’impianto.
Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.
Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l’importanza dell’informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno l metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
Èda vietare la pratica di attività Iudica-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
STRUTTURE RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari (es. extra-alberghiere, locazioni
brevi), e alloggi in agriturismo.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura> 37,5 ·c.
Nelle aree comuni è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno l metro. Pertanto, è necessario promuovere e facilitare il rispetto di tale misura e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli utenti. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno l metro, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima della consegna all’ospite.
L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
Alle locazioni brevi devono essere applicate le misure di cui alla presente scheda, per le parti compatibili. Si raccomanda, al cambio ospite, l’accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria.
Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.
SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura> 37,5 •c.
La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo) .
Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno l metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a l metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione) .
In particolare per i servizi di estetica e per i tatuatori, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. l guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
COMMERCIO Al DETTAGLIO
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea,
impedendo l’accesso in caso di temperatura> 37,5 oc.
Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e
assicurare il mantenimento di almeno l metro di separazione tra i clienti.
Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
l clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
L’ addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni .
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
COMMERCIO Al DETTAGliO SU AREE PUBBliCHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono assicurare:
la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno l metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono
essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti,
informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ave necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale; individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti
compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Ove ne ricorra l’opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.
Misure a carico del titolare di posteggio
• pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
• è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
• messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in ogni banco;
• rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
• Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
• Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
• in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
UFFICI APERTI AL PUBBLICO
Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura> 37,5 ·c.
Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo) .
Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno l metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa . Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno l metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina.
• Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
PISCINE
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche, alle piscine finalizzate a gioco acquatico e ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.). Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. l frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura> 37,5 •c.
Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno l metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
Privilegiare l’accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno l metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere).
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
• Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell’area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l’igiene delle mani
La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto in base agli indici sopra riportati.
Al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione assicurare l’efficacia della filiera dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0- 1,5 mg/1; cloro combinato ~ 0,40 mg/1; pH 6.5 -7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra è non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformità, come pure nell’approssimarsi del valore al limite tabellare.
Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell’allegato l all’Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno
essere ripetute durante tutta l’apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata .
Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l’occorrente.
Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtù della necessità di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l’indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all’afflusso clienti, alle altre attività presenti etc.
Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l’età degli stessi.
Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all’uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
• Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2.
• Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell’acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell’acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.
PALESTRE
Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).
Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso dì temperatura> 37,5 •c.
Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno l metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l’accesso agli stessi.
Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l’accesso alle diverse aree, il posiziona mento dì attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza dì sicurezza:
o almeno l metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
o almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
Dotare l’impianto/struttura di dìspenser con soluzioni ìdroalcolìche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l’obbligo dell’igiene delle mani all’ingresso e in uscita.
Dopo l’utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell’ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio atra un turno dì accesso e l’altro), e comunque la disinfezione dì spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda dì non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e dì mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
Per quanto riguarda il mìcroclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti dì ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell’aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:
• garantire periodicamente l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti postazioni dì lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria;
aumentare la frequenza della manutenzione l sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
in relazione al punto esterno di espulsione dell’aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
attivare l’ingresso e l’estrazione dell’aria almeno un’ora prima e fino ad una dopo l’accesso da parte del pubblico;
nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l’intero orario di lavoro;
per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell’edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l’assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell’aria;
Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.
• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l’obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno l metro) e di guanti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno) .
Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all’interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio.
L’azienda dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovrà inoltre rendere disponibile all’interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di gel idroalcolici per le mani.
Deve essere regolamentato l’accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffè) limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno l metro fra le persone.
Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l’apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.
Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l’operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l’uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
Attività di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l’uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature.
MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura.
Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura> 37,5 ·c. l visitatori devono sempre indossare la mascherina.
Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non è possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno l metro.
L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
In tutti i locali mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani.
Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.
Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito.
Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o staccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti
Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità motoria . Regolamentare l’utilizzo di eventuali depositi e guardaroba.
Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
Eventuali attività divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventiva mente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo.
STRUTTURE TU RISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
Per questa tipologia di strutture si inseriscono indicazioni specifiche, rimandando ad una lettura di quanto indicato per le strutture ricettive per aspetti di carattere generale.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità .
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 •c.
Promuovere e facilitare il rispetto del distanziamento interpersonale (salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare) di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
Ove possibile, promuovere la sorveglianza del rispetto dei distanziamenti sociali minimi da parte di personale incaricato .
La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina negli spazi al chiuso (es. attività commerciali, negli spazi comuni e nei servizi igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti). Durante l’attività fisica non è obbligatorio l’uso della mascherina.
Il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre quando in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale.
Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.
Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.); deve essere garantita adeguata aerazione degli spazi chiusi.
Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi casemobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia e la disinfezione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.
Énecessario il controllo e la manutenzione dei sistemi di aerazione/ventilazione, nonché la pulizia dei filtri d’aria.
l mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all’interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).
Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.
• L’intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovrà essere effettuato in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro.
• Per le attività di ristorazione, balneazione, piscine e palestre, si applica quanto previsto nella specifica scheda.
RIFUGI ALPINI
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità .
Quando possibile, l’area esterna al rifugio, deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche…) è necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l’incrocio delle persone.
All’ingresso dell’area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.
Il gestore all’interno dell’area dovrà invitare gli ospiti al rispetto della distanza sociale di almeno l metro e all’utilizzo dei presidi personali, quali mascherine o guanti Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, conviventi, persone che condividono la stessa camera, persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
Éd’obbligo usare la tovaglietta monouso e procedere alla disinfezione del tavolo e delle sedute prima del riutilizzo dei posti.
Viene effettuato solo servizio al tavolo.
Una parte dei posti a sedere esterni è riservata alla ristorazione prenotata .
Nelle aree esterne, quando è prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. Éopportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando così l’eccessiva pressione all’entrata del rifugio.
Accoglienza in rifugio
• L’entrata in rifugio è contingentata in base al numero di persone previsto e si potrà accedere solo utilizzando i
dispositivi di sicurezza previsti (mascherina e guanti).
• Non può essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo.
• Ove possibile, è necessario individuare dei percorsi all’interno del rifugio che non consentano l’incrocio tra persone.
• Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti preferibilmente su prenotazione e comunque deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.
Accesso alle aree interne del rifugio
• La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. È fatto divieto di
muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.
• Nel caso in cui si raggiunga l’occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all’interno del rifugio, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l’accesso.
Camere da letto
• All’ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
• Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con copri materasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 ·c. Rimane comunque obbligatorio l’utilizzo del sacco a pelo personale.
• Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al coprifedera monouso.
ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti sportivi dove si pratica attività all’aperto che hanno strutture di servizio al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione gara, etc).
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura> 37,5°C.
Distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di sicurezza delimitando le zone di rispetto e i percorsi con distanza minima fra le persone non inferiore a l metro mentre non si svolge attività fisica, se non può essere rispettata bisogna indossare la mascherina. Durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa) è necessario mantenere una separazione di almeno 2 metri.
Presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e distanziamento sociale.
Pulizia e disinfezione dell’ambiente e di attrezzi e macchine al termine di ogni seduta di allenamento individuale
Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
Per gli utenti è obbligatoria l’igiene delle mani prima e dopo l’accesso.
Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione e in quantità adeguata (in prossimità di ciascuna macchina o set di attrezzi) affinché, prima e dopo ogni esercizio, possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
NOLEGGIO VEICOLI EALTRE ATTREZZATURE
Le presenti indicazioni si applicano ai servizi di noleggio, pubblici e privati.
• Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. l messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
• Consentire l’accesso al servizio solo tramite prenotazione, tramite modalità di collegamento a distanza e app dedicate; favorire modalità di pagamento elettronico.
• È raccomandata la rilevazione della temperatura corporea al momento dell’accesso presso la struttura commerciale ave avviene il servizio di noleggio.
Negli uffici/locali/aree all’aperto, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani degli utenti. Negli uffici/locali/aree all’aperto evitare assembramenti degli utenti, predisponendo percorsi guidati di distanziamento per assicurare il mantenimento di almeno l metro di distanza tra noleggiatore ed utente.
L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).
Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere delimitate da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali, è fondamentale garantire condizioni di adeguato ricambio dell’aria indoor:
o Garantire una frequente manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti)
o Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
• Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, piani di lavoro, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie ecc.).
NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO
• l gestori assicurano la pulizia dei veicoli e mezzi noleggiati prima di ogni nuova consegna, utilizzando prodotti disinfettanti per le superfici toccate più di frequente (es. volante, leva del cambio, display, manopole, pulsanti, manubri, ecc.).
• Per il servizio bike sharing dovrà essere garantita l’igienizzazione delle mani dei clienti. In alternativa all’igienizzazione, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
• Per il servizio car sharing dovrà essere garantita l’igienizzazione delle mani dei clienti. In alternativa all’igienizzazione, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. In ogni caso, l’utilizzo della mascherina è obbligatorio.
NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE
• Tutte le attrezzature devono essere pulite e disinfettate dopo ogni restituzione da parte del noleggiatore.
• Si avrà cura di porre particolare attenzione a tutte le superfici che prevedono nell’utilizzo il contatto con le mani (es tastiere, maniglie ecc) o che possono essere a rischio di contaminazione da droplet nel caso in cui l’utente abbia utilizzato lo strumento senza mascherina.
• Se lo strumento noleggiato non può essere pulito e disinfettato senza danneggiarlo, l’utente dovrà essere informato che l’ utilizzo è possibile solo indossando guanti e mascherina .
INFORMATORI SCIENTIFICI DEl FARMACO
• Per tutti gli informatori, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si recano per la loro attività .
• Il professionista informatore dovrà sempre provvedere ad adeguata igiene delle mani e all’utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree.
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni al termine dell’incontro.
• Dovranno essere privilegiate le attività da remoto e di contatto a distanza .
• L’eventuale attività di persona dovrà avvenire sempre previo appuntamento preventivamente concordato, individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti anche negli spazi d’attesa.
• Dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale tra informatore e operatore sanitario.
• Evitare l’utilizzo promiscuo di oggetti nell’attività informativa.
AREE GIOCHI PER BAMBINI
Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all’interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all’interno di strutture ricettive e commerciali.
Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.
Invitare il personale e i genitori all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
Riorganizzare gli spazi per di assicurare il mantenimento di almeno l metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.
Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro. Le superfici toccate più frequentemente andranno inoltre disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno.
Nel caso di aree al coperto, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.
Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. l messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno l metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all’aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
Privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo Iudica. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l’utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco).
L’utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).
Ènecessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. l guanti già utilizzati, una volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in caso di temperatura> 37,5 •c. Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata dì 14 giorni, garantendo il rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi).
La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire ìl rispetto della distanza interpersonale di almeno l metro, sia frontalmente che lateralmente.
Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d’appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
• percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;
• percorsi di formazione superiore nell’ambito del sistema educativo regionale (ITS, lfts ecc.);
• percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
• percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
• percorsi di formazione regolamentata erogati nell’ambito del sistema educativo regionale;
• percorsi di formazione continua erogati nell’ambito del sistema educativo regionale.
Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l’insieme delle attività nelle quali si articola l’offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità .
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 ·c.
Rendere disponibile soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.
Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
Nel caso di soggetti minori (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell’età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico.
Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.
Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno l metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
Tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.
• Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack) .
• Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata . Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
• Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.
CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno l metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
Non sono tenuti all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni.
Privilegiare, se possibile, l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura> 37,5 ·c.
La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso,
favorire modalità di pagamento elettroniche.
È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti
dell’impianto in particolare nei punti di ingresso.
l posti a sedere dovranno prevedere una seduta ed un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno l metro. Per nuclei familiari e conviventi vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di l m, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.
L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico- comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.
Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.
Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme generali).
Per spettacoli al chiuso, numero massimo di 200 persone, per quelli all’aperto numero massimo di 1000 persone, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico, nella loro più ampia modulazione.
Per gli spazi comuni dedicati alla vita quotidiana ed allo svolgimento di allenamenti ed esercitazioni, si rimanda alle singole schede ed al rispetto delle indicazioni di carattere generale igienico-sanitario.
Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica .
Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; ~e ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell’utente con attrezzature e spazi.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile, se opportuno, anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a sistemi audio, video ed al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
• Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l’apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento in funzione dell’obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l’apertura senza l’uso delle mani.
• Potrà essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei parchi dove è previsto l’afflusso contemporaneo di molte persone, impedendo l’accesso in caso di temperatura> 37,5 ·c.
• È necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree, prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell’accesso ed all’uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni già rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.
• Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno l metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Potrà essere valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attività fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l’attività dovrà essere di almeno 2 metri.
• Garantire l’occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno l metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l’utilizzo a nuclei familiari o conviventi.
• In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sarà cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.
• Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
• Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.
• Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andrà dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PTl adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.
• Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonché per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche.
SAGRE E FIERE
Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni assimilabili.
Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo al personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.
Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno l metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura> 37,5 ·c.
Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia aperti), la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.
È necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto, in particolare nei punti di ingresso e di pagamento.
Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.
In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico.
Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
Per eventuali ulteriori servizi erogati all’interno di tali contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica.
SERVIZI PER L’INFANZIA EL’ADOLESCENZA
Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini ed adolescenti.
• Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
• Sottoscrivere un accordo tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.
• Dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e accompagnatori.
• L’accesso alla struttura dovrà prevedere un’organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa.
• Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori. In caso di T>37.5 ·c il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. È preferibile che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute.
• Invitare il personale e i genitori all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
• Prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da Oa 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.
• La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.
• Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto.
• Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
• La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
• Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.
l giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio.
Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente.
Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture termali e ai centri benessere, anche inseriti all’interno di strutture ricettive, e alle diverse attività praticabili in tali strutture (collettive e individuali) quali: fangoterapia, fango- balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina}, irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordità rinogena (insufflazioni}, prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages}, terapia idropinica, cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe}, trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco).
Prima della riapertura dei centri e dell’erogazione delle prestazioni termali, è necessario eseguire adeguate opere di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (es. contaminazione da Legionella).
Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine, alle strutture ricettive e ai servizi alla persona.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
• Garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale, e coinvolgendo, se presenti, il Direttore Sanitario e/o il Medico Termalista. l messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
• Prima dell’accesso alle strutture termali o centri benessere, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura> 37,5 ·c. Per i pazienti, la misurazione viene effettuata nel corso della visita medica di accettazione.
• Redigere un programma il più possibile pianificato delle attività per prevenire eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno l metro (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita.
• Privilegiare l’accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
• Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata e in aree strategiche per favorirne il loro utilizzo, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani all’ingresso. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
• La postazione dedicata alla cassa e alla reception può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi}; in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature check-in e check-out ove possibile.
• Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il personale è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
• Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno l metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
• Per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative vigenti, in sede di visita medica di ammissione alle cure, porre particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per COVID-19. Per le visite mediche e le visite specialistiche eventualmente effettuate all’interno delle strutture termali si rimanda alle indicazioni per l’erogazione in sicurezza delle prestazioni sanitarie.
Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire la distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e favorire un distanziamento interpersonale di almeno l metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
Evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente dovrà accedere al servizio munito di tutto l’occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attività nei diversi contesti prevedere sempre l’utilizzo del telo personale per le sedute.
Dovrà essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra eventuali ombrelloni previsti per il solarium e per le distese dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di 10 mq a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.
Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, cosi come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo.
Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con particolare attenzione ad oggetti e superfici toccate con più frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura.
Per le attività di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non è consentito comunque il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio corrispondente a quello previsto per le attività di ristorazione.
Per tutti gli ambienti chiusi, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia)
L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a l metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. l guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
E’ consentito praticare massaggi senza guanti, purchè l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
Per tutti i trattamenti personali e comunque per la fangoterapia è raccomandato l’uso diteli monouso. l lettini, così come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento.
La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai punti seguenti). Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno l metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attività erogate.
• Tra un trattamento e l’altro, areare i locali, garantire pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).
• Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattamento (tranne nella doccia di annettamento e nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.
PISCINE TERMALI
Prevedere piano di contingentamento degli accessi alle piscine con particolare attenzione agli ambienti interni e agli spazi chiusi. Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di accesso e uscita dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento.
La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine dove le dimensioni e le regole dell’impianto consentono l’attività natatoria; qualora non sia consentita l’attività natatoria, è sufficiente calcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell’impianto.
Favorire le piscine esterne per le attività collettive (es. acquabike, acquagym) e limitare l’utilizzo di spazi interni. Durante le attività collettive, limitare il numero di partecipanti al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con particolare attenzione a quelle che prevedono attività fisica più intensa. Negli ambienti interni, attendere almeno l ora tra un’attività collettiva e la seguente, arieggiando adeguatamente il locale.
Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
L’attività di idrokinesiterapia deve essere effettuata quanto più possibile in vasche dedicate, che permettano all’operatore di indicare i movimenti al paziente rimanendo fuori dall’acqua, ad eccezione dei casi in cui la presenza dell’operatore in acqua sia indispensabile (es. assistenza ad un paziente disabile). In tal caso, se possibile, l’operatore e il cliente devono indossare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni seduta, eventuali strumenti devono essere disinfettati.
Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell’acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell’acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.
CENTRI BENESSERE
Prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l’accesso a tali strutture solo se inserite come servizio esclusivo per le camere per gli ospiti.
Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura.
TRATIAMENTIINALATORI
• Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA, finalizzate al trattamento di patologie otorinolaringoiatriche e respiratorie e che siano individuali, gli stabilimenti dovranno garantire, oltre ad un’anamnesi molto accurata e specifica relativamente alla presenza di sintomi COVID-19 correlati ed eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure:
o tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze interpersonali (da garantire anche con l’occupazione alterna delle postazioni).
o le postazioni vengano sanificate accuratamente tra l’erogazione della prestazione a un paziente e il successivo, definendo protocolli di verifica dell’efficacia della sanificazione.
o i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d’aria, come previsto dalla vigente normativa e dalle indicazioni in materia deii’ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell’aria che gli opportuni ricambi.
• Sono inibiti i trattamenti inalatori in forma collettiva, l’antroterapia in stufa o grotta, le inalazioni a getto di vapore, a meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e si provveda alla sanificazione completa dell’ambiente fra un paziente e il successivo.
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci)
• Prima dell’inizio delle attività giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all’esercizio della professione
ed aggiornamento professionale potrà essere rilevata la temperatura.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
• Svolgimento dell’attività con piccoli gruppi di partecipanti.
• Lavaggio o disinfezione frequente delle mani.
• Divieto di scambio di cibo e bevande.
• Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
• Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini).
Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).
• Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate.
• Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.
• Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento.
GUIDE TURISTICHE
• Uso mascherina per guida e per i partecipanti.
• Ricorso frequente all’igiene delle mani.
• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.
• Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
• Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
• Organizzare l’attività con piccoli gruppi di partecipanti.
• Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo.
• Favorire l’utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
• La disponibilità di depliant e altro informativo cartaceo è subordinato all’invio on line ai partecipanti prima dell’avvio dell’iniziativa turistica.
REGIONE BASILICATA
Allegato 10
di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEl MINISTRI17 maggio 2020 pubblicato in GU n. 126 del17-5-2020
Criteri per Protocolli di settore
elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
Allegato 10
Criteri per Protocolli di settore
elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
Nel premettere che le raccomandazioni di carattere sanitario del Comitato tecnico-scientifico (CIS) sono basate sullo stato attuale delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di aggiornamento in base all’evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze, le stesse hanno la finalità di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell’epidemia da SARS- CoV-2.
La realtà epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del Paese nonchè i fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell’epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire significativamente nel corso dell’epidemia nelle diverse aree del paese, sia su base regionale che provinciale.
In questa prospettiva e considerata la specificità tecnico organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi ministeri, il CIS individua il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti.
In ogni caso è essenziale che a livello nazionale, regionale e locale vi sia una valutazione puntuale del possibile impatto in termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni, così da contenere la circolazione del virus allivello più basso possibile.
In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in vista della graduale riapertura, sono stati predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e pareri per alcuni settori di maggiore complessità, finalizzati a supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con il coinvolgimento delle autorità competenti.
Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell’utenza coinvolta nelle attività produttive è necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” aggiornato al 24 aprile 2020.
I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli indirizzi tecnici sono:
l. il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro;
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale ed
ospedaliera.
Per garantire a tutti la possibilità del rispetto di tali principi è necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:
l. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell’accesso a queste;
2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. L’effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (drop/et e contatto) in particolare alle contaminazioni da drop/et in relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 6. L’adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
7. L’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione.
La capacità di promuovere, monitorare e controllare l’adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli .