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ORDINANZA 29 del Generale VITO BARDI

Alla persona entrata in Basilicata sarà proposto il tampone rino-faringeo sulla base delle indicazioni nazionali. In caso di negatività al virus cessa la permanenza domiciliare fiduciaria. In caso di risultato positivo, invece, la persona contagiata sarà presa in carico dalle unità sanitarie speciali Covid-19, fermo restando la permanenza domiciliare

EMERGENZA COVID-19, BARDI EMANA L’ORDINANZA N. 29

REGIONE BASILICATA

Ordinanza 10 luglio 2020, n.29
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma I, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori disposizioni

ORDINANZA n. 29 dellO luglio 2020

OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma l, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori disposizioni.


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA


VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;


VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;


VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;


VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo l, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. “;


VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), si prevede che: “l. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTA la legge regionale lo febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;


VISTA la legge regionale lo luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo l, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del25 gennaio 2020;


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del30 gennaio 2020;


VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’Il marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza COVID-19”;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del20 marzo 2020;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione del!’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;


VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione del! ’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul!’intero territorio nazionale” in base al quale si è disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;


VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO l’articolo l, comma l, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; ove si stabilisce che: “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l ‘applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l ‘andamento epidemiologico del predetto virus. ” e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso;


VISTO l’articolo 2, del menzionato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in base al quale “Le misure di cui ali ‘articolo l sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro del! ‘interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l ‘intero territorio nazionale.
l decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino l ‘intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro del! ‘interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3febbraio 2020, n. 630”;

VISTO l’articolo 3, comma l, del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ove si stabilisce che: “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma l, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifìche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo l, comma 2, esclusivamente ne/l’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente. “;

RICHIAMATO l’articolo l, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in base al quale per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 “possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni,·
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (omissis) “;

VISTO inoltre l’articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;


CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l o aprile 2020, in base ai quale “l. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dali ‘ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile è prorogata fino a/13 aprile 2020”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del l Oaprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, avente efficacia fino al 4 maggio 2020, e in base al quale, in sostituzione di quelle previste con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;

VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, cvt., con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingentibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni;


CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l O aprile 2020, avente efficacia fino al 4 maggio, “cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l o aprile 2020. “;


CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo l , comma l, lett. a) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lO aprile 2020, sono “consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, èfatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per le vacanze”;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma l, si applicano “dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino all7 maggio 2020 (…)”;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, all’articolo 1, comma l , lett. a) prevede che “in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” e ripristinando la possibilità, non prevista dall’articolo l, comma l, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l Oaprile 2020, del rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

CONSIDERATO che, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo l, comma l, lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, a decorrere dal 4 maggio 2020, è consentito il rientro presso il proprio domicilio. abitazione o residenza anche di persone fisiche provenienti da altre regioni del Paese;


VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato l O del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”, come richiamato dall’articolo l, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in base al quale si dispone che: “Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/PA deve avvenire almeno settimanalmente. fl Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA e l ‘Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle regioni/PP.AA “;


VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare le disposizioni dell’articolo l, comma 14, in base al quale “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelle regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale, e dell’articolo l, comma 16, ove si dispone che “i dati del moniloraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, ali’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-

scientifico, di cui ali’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more del/ ‘adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui ali ‘articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2. “;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sul!’intero territorio nazionale”; ed in particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico (C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10 del medesimo, nonché le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui ali’allegato 17 del medesimo decreto;

CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche

eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;

VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL che valorizza le Linee Guida anche regionali in forza e in quanto conformi all’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;


VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, per effetto della quale l’importo massimo della sanzione per le condotte violative delle ordinanze regionali risulta fissato in euro mille in luogo di euro tremila;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Il giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, avente efficacia, salve specifiche e diverse previsioni, dal 15 giugno 2020 al14 luglio 2020, e in particolare l’articolo l , comma l, lett. c), g), l), m);


CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 all’articolo l, comma l, dispone che le regioni possono procedere alle riaperture delle attività ivi indicate, previo accertamento delle compatibilità delle predette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto;


VISTO il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 che, all’articolo 3, comma 2, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 fa obbligo sull’intero territorio nazionale di adozione di “protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.”; e all’articolo 4, comma l , in base al quale ” Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto (…), ai sensi del successivo comma 3, “a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco ai sensi del comma l, lett. b); e al successivo comma 5 ove si dispone che “Fermo restando le disposizioni di cui al!’articolo l, commi 4 e 5, del decreto- legge n. 33 del 2020 nonché quelle del! ‘articolo 6 del presente decreto, le persone fisiche che entrano in Italia , tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l ‘isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e alt’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o dimora indicata nella medesima comunicazione (…); e al comma 9, ove si dispone che “Le disposizioni di cui ai commi da l a 8 non si applicano: (…) “c) ai cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro”, nonché al successivo articolo 6, comma l, del medesimo decreto ove si dispone che: “fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell’articolo l, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo l, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: a) Stati membri dell’Unione Europea, b) Stati parte dell’accordo di Schengen, c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, d) Andorra, Principato di Monaco, e) Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano (…),·e al successivo comma 3 in base al quale: ” Gli articoli 4 e 5 si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori diversi da quelli del comma l ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori ali ‘ingresso in Italia “(. ..),·

VISTE le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’Il giugno 2020, ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con le quali le linee guida approvate in data 16 maggio 2020 e integrate il 22 e il 25 maggio 2020 sono state ulteriormente aggiornate e integrate con riferimento ad ulteriori attività economiche e sociali;

CONSIDERATO che le predette linee guida dell’ 11 giugno 2020 sono state recepite e costituiscono parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;


VISTE le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTA la precedente ordinanza n. 25 del l0 giugno 2020 con la quale è stata assentita la riapertura e la ripresa di numerose attività economiche, produttive e ricreative, in parte già disposte con le precedenti ordinanze 3 maggio 2020, n. 21, 17 maggio 2020, n. 22, 22 maggio 2020, n. 23, e 25 maggio 2020, n. 24, sulla base delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020;

VISTA la precedente ordinanza n. 27 del 14 giugno 2020 con la quale è stata assentita la riapertura di ulteriori attività economiche, produttive e ricreative, tra cui la ripresa dei servizi per la prima infanzia, per bambini e adolescenti, le attività delle sale slot, sale giochi, sale scommesse e attività analoghe, la ripresa degli spettacoli di intrattenimento di vario genere ivi comprese le sale teatrali e cinematografiche; la ripresa delle attività di fiere, sagre e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, le attività dal 19 giugno 2020 che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e altri locali assimilabili, limitatamente alle attività musicali; l’attività sportiva presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, lo svolgimento di ricevimenti nell’ambito di cerimonie ed aventi assimilabili, ivi compresi i congressi e i meeting aziendali;


CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni e delle province Autonome ha proseguito nella predisposizione e nell’aggiornamento delle “Linee guida” per la riapertura di ulteriori attività economiche e sociali, da ultimo con la proposta di indirizzi adottata il 25 giugno 2020 sugli sport di contatto e di squadra;


CONSIDERATO che tali Linee guida costituiscono le misure necessarie, allo stato delle attuali conoscenze in materia di trasmissione del contagio da COVID-19, per consentire il riavvio delle attività economiche, produttive e ricreative;


RITENUTO necessario confermare l’adozione delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’ 11 giugno 2020, ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e adottare gli ulteriori aggiornamenti derivanti dalla seduta della predetta Conferenza del 25 giugno 2020 in base alle quali si configurano i presupposti per consentire la ripresa di quelle attività non ancora avviate alla data di adozione della presente ordinanza;


VISTO in particolare l’articolo l comma l, lett. g) del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 in base al quale “a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con i l Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla letteraf) per quanto compatibili”;


CONSIDERATO che, l’articolo l, comma l, lett.f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 prevede che “l’attività sportiva di base e l’attività motoria (….) sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la federazione medico sportiva italiana (fmsi), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’articolo l, comma 14 del decreto legge n. 33 del 2020 “;

VISTO il documento della Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/116/CR4/COV19-C6 del 25 giugno 2020, allegato alla presente ordinanza, contenente le “Proposte per la ripresa degli sport di contatto e squadra”, ritenute necessarie per consentire la ripresa di tali attività;

VISTE le “Linee Guida per l ‘attività sportiva di base e l ‘attività motoria in genere” emanate dall’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegate alla presente ordinanza, che sono state integrate con quanto previsto nelle Linee guida condivise nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome iJ 25 giugno 2020 ai fini del raggiungimento dell’intesa con il Ministero della Salute e l’Autorità di Governo delegata in materia di Sport, nonché le “Linee guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto” elaborate in data 9 luglio 2020 dalla Task-force Coronavirus della Regione Basilicata, in coerenza con le “Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2” dell’Istituto Superiore di Sanità (Rapporto COVID-19 – n. 33/2020, Versione del 25 maggio 2020) e le previsioni della “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legione!la negli impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19, del medesimo Istituto (Rapporto COVID-19- n. 21/2020. Versione del3 maggio 2020);


RITENUTO che l’attuale situazione epidemiologica del contagio da COVID-19 nel territorio regionale consente il riavvio di ulteriori attività e che si rende necessario, a tal fine, procedere all’adozione delle linee guida elaborate dalla Task-Force Coronavirus della Regione Basilicata in materia di “Misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di ricevimenti per cerimonie ed eventi analoghi in Basilicata”, elaborate in data 9 luglio 2020, in coerenza con le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’Il giugno 2020 nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, nonché con le “Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2” dell1stituto Superiore di Sanità (Rapporto COVID-19 – n.

33/2020, Versione del 25 maggio 2020) e le previsioni della “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19” del medesimo Istituto (Rapporto COVID-19 – n. 2112020.

Versione del 3 maggio 2020), allegate alla presente ordinanza;

CONSIDERATA l’opportunità, accertate le condizioni di compatibilità delle attività delle richiamate linee guida con la situazione epidemiologica regionale in conformità alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, di consentire la ripresa di ulteriori attività quali gli sport di contatto e di squadra, nel rigoroso rispetto delle “linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, e nella stretta osservanza delle misure previste dal suindicato documento della Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/116/CR4/COV19-C6 del25 giugno 2020;


VISTE altresì le Linee guida regionali elaborate dalla Task-Force Coronavirus della Regione Basilicata recanti “Linee guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di ricevimenti per cerimonie ed eventi analoghi in Basilicata”;


VISTA l’evoluzione epidemiologica nel territorio regionale, il cui andamento continua a confermare una flessione della dinamica dei contagi, in relazione ai dati forniti al 21 giugno 2020 dal report della Protezione Civile, e l’assenza di casi di ricovero ospedaliero in terapia intensiva, su una disponibilità complessiva pari a 78 posti letto, a testimonianza della evidente adeguatezza dell’ offerta delle strutture sanitarie in caso di una ripresa del contagio, anche a fronte delle riaperture delle attività economiche e di ripresa di mobilità sociale avvenute dal 17 maggio 2020;

CONSIDERATO che la situazione epidemiologica della Regione Basilicata, valutata in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2020 e in esito al Monitoraggio Fase 2 del Ministero della salute, Istituto Superiore di sanità, Report settimanale n. 7 per il periodo relativo alla settimana 22- 28 giugno 2020, aggiornato al 30 giugno 2020, Dimensione 2: classificazione della trasmissione ed impatto di COVID-19, è da valutarsi con rischio di contagio “molto bassa” e con una stima di Rt “pari a O(CI: 0-0), ed è tale da consentire la riapertura di ulteriori attività del tessuto produttivo, economico e sociale della Regione, subordinatamente al rispetto delle richiamate linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio;

CONSIDERATO che in altre Regioni del territorio nazionale sono stati segnalati diversi casi di positività al virus COVID-19, prevalentemente collegati a ingressi e rientri in Italia di soggetti di nazionalità italiana o straniera, provenienti da Stati non rientranti nell’elenco di cui all’articolo 6, comma l, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020- vale a dire da Stati non membri dell’Unione europea, dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano – e che al fine di contenere possibili contagi nel territorio regionale occorre predisporre, preventivamente, misure precauzionali di monitoraggio delle persone fisiche che facciano ingresso o rientro in Basilicata provenienti dagli Stati non contemplati nel predetto articolo 6, comma l, del decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

CONSIDERATO che a decorrere dal3 giugno 2020, ai sensi dell’articolo l, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n, 33 gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;


VISTO l’articolo l, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;


VISTA l’ordinanza 30 giugno 2020 del Ministero della salute recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

emana la seguente

ORDINANZA


Art. l

(Misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19)
l. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, tutte le persone fisiche che fanno ingresso o rientro in Regione Basilicata, tramite qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato, provenienti da paesi diversi da quelli di cui ali’allegato l, devono comunicarlo immediatamente al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) o al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688 ovvero tramite registrazione su apposita piattaforma informatica “Registra COVID” presente sulla home page del sito internet della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, indicando luogo di provenienza, luogo di destinazione principale, periodo di soggiorno, recapiti telefonici, e sono sottoposte all’obbligo di osservare la misura della permanenza domiciliare fiduciaria per un periodo di quattordici giorni presso
l’abitazione, dimora o luogo di soggiorno preventivamente indicata nella medesima comunicazione, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.
2. Il medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) ovvero gli operatori del numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688, sulla base delle comunicazioni ricevute, informano l’autorità sanitaria competente che provvederà a contattare la persona fisica che ha fatto ingresso in Regione proponendo l’esecuzione del tampone rino-faringeo per SARS-COV-2 in applicazione delle indicazioni di prevenzione e controllo emanate dalla direzione generale della prevenzione sanitaria e dal Consiglio superiore della sanità del Ministero della salute.
3. In caso di negatività al virus con l’esecuzione del tampone dalla data di acquisizione del risultato, cessa la permanenza domiciliare fiduciaria. In caso di risultato positivo al COVID-19, l’esito del trattamento sarà segnalato al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero al pediatra di libera scelta (PLS) e la persona fisica sarà presa in carico dalle unità sanitarie speciali COVID-19 di competenza, fermo restando la permanenza domiciliare.
4. I nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi del precedente comma l, sono trattati dalla Regione Basilicata, ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del Capo de] Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito data base regionale, utilizzato esclusivamente per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati nei quattordici giorni successivi all’arrivo nel territorio regionale.

Art.2 (Ulteriori disposizioni)

l. È adottato il documento della Conferenza della Regioni e Province Autonome del 25 giugno 2020, contenente le “Proposte per la ripresa degli sport di contatto e squadra” (allegato 2), ritenuto necessario per consentire la ripresa di dette attività. Sono fatti salvi, per la specificità di ogni singola disciplina sportiva, gli indirizzi approvati dalle rispettive federazioni.
2. Fermo restando le attività economiche, produttive, sociali e ricreative già autorizzate con precedenti provvedimenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza è consentita la ripresa degli sport di contatto e di squadra, nel rigoroso rispetto delle misure precauzionali del documento di cui al comma l, come integrate dalle “Linee guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto” (allegato 3) elaborate dalla Task- force Coronavirus della Regione Basilicata, in conformità con le “linee guida per l ‘attività sportiva di base e l ‘attività motoria in genere” emanate in data 19 maggio 2020 ai sensi dell’articolo l, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (allegato 4) allegate alla presente ordinanza.
3. Con efficacia dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le misure precauzionali definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome 1’11 giugno 2020, di cui all’allegato n. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, relative allo svolgimento dei ricevimenti nell’ambito di cerimonie ed eventi assimilabili, di cui al comma l O, dell’articolo 2, dell’ordinanza del 14 giugno 2020, n. 27, sono integrate dalle “Linee guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID- 19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di ricevimenti per cerimonie ed eventi analoghi in Basilicata”, elaborate dalla Task-Force Coronavirus della Regione Basilicata in data 9 luglio 2020 (allegato 5), nonché dalle “Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-Co V-2” (allegato 6), elaborate dal Gruppo di Lavoro Ambiente-Rifiuti COVID-19, in data 25 maggio 2020, dall’Istituto Superiore di Sanità (Rapporto ISS COVID-19, n. 33/2020) e dalla “Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19” (allegato 7) del medesimo Istituto (Rapporto COVID-19- n. 21/2020. Versione del3 maggio 2020),

Art. 3 (Disposizioni finali)

l. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e dei relativi allegati, e alle disposizioni dell’ordinanza 30 giugno 2020 del Ministero della salute.
2. Per quanto non modificato o integrato dalla presente ordinanza restano salve e continuano ad applicarsi le misure già adottate con l’ordinanza n. 27 del 14 giugno 2020.
3. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo l, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine dii giorni centoventi.
5.Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma l del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
6. Le disposizioni della presente ordinanza decorrono dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Basilicata e sono efficaci fino alla data del 31 luglio 2020, fatto salvo successivo provvedimento in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo l, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.
7. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.


Obbligo di comunicazione, quarantena per chi proviene dall’estero, ad eccezione degli Stati europei espressamente indicati, e ripresa degli sport di contatto e di squadra. Sono queste le principali novità contenute nell’ordinanza n. 29 emanata dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e pubblicata sul Bur speciale n. 66 del 10 luglio, per contrastare nuove ondate dell’epidemia da Covid-19:
In particolare, l’ordinanza dispone l’obbligo di comunicazione immediata al medico di base, al pediatra, in caso di minori, o al numero verde istituito dalla Regione 800996688 per tutte le persone che giungono o rientrano in Basilicata dall’estero con qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato.

È possibile anche registrarsi sulla piattaforma informatica “Registra COVID” cliccando sulla home page del sito internet www.regione.basilicata.it, indicando luogo di provenienza, di destinazione principale, periodo di soggiorno, recapiti telefonici.

Per tutti costoro è previsto l’obbligo della quarantena fiduciaria di quattordici giorni presso l’abitazione, dimora o luogo di soggiorno preventivamente indicati e il divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi.

Non è tenuto alla comunicazione chi proviene da Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano..

L’obbligo non si estende anche a chi proviene dalle altre regioni italiane.

Alla persona entrata in Basilicata sarà proposto il tampone rino-faringeo sulla base delle indicazioni nazionali. In caso di negatività al virus cessa la permanenza domiciliare fiduciaria. In caso di risultato positivo, invece, la persona contagiata sarà presa in carico dalle unità sanitarie speciali Covid-19, fermo restando la permanenza domiciliare.

L’ordinanza consente anche la ripresa degli sport di contatto e di squadra e integra le misure precauzionali relative allo svolgimento dei ricevimenti nell’ambito di cerimonie ed eventi simili.

Per quanto non modificato o integrato dall’ordinanza restano salve e continuano ad applicarsi le misure già adottate il 14 giugno scorso.

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