PONTE di GENOVA fuori norma, praticaMENTE si va verso il limite di 70 km all’ora
Dopo il crollo del Ponte Morandi, tutti vedranno che qualcosa stona rispetto a una struttura così moderna e celebrata “MODELLO GENOVA” Sono i limiti di velocità, di appena 80 km/h verso Genova e forse addirittura di 70 verso Savona, contro i 90 consentiti sul Morandi: realmente il tracciato non è a norma
Dal VIADOTTO MORANDI al NUOVO PONTE di GENOVA
LIMITI di VELOCITÀ ridotti da 90Km/orari a 70Km/orari
#perfortunanonmioccupodipolitica #maunacosaècerta il tanto decantato #ModelloGENOVA è già #FuoriNorma ancor prima del collaudo ed inaugurazione delle #INFRASTRUTTURE appena ultimate
PONTE di GENOVA fuori norma, praticaMENTE si va verso il limite di 70 km all’ora
?La criticità del tracciato riguarda soprattutto la curva verso Savona.
?Aspi non chiederà la manleva per eventuali incidenti provocati
? La manleva
La manleva è una forma di garanzia con la quale si vuole liberare una parte da un obbligo o da una responsabilità
? Spesso il termine manleva viene utilizzato in ambito processuale quando si formula una chiamata in causa di un terzo per essere da lui garantito (manlevato) da una richiesta risarcitoria.
È il caso tipico della pubblica amministrazione convenuta in un giudizio di risarcimento danni derivati dall’esecuzione di opere pubbliche che chiama in causa la ditta che ha eseguito i lavori per essere da questa “manlevata” dalle pretese del danneggiato.
? Ma con il termine manleva si fa più spesso riferimento a un accordo intercorso tra le parti e chiamato “patto di manleva”
? Il patto di manleva
Il contratto atipico di manleva consiste nell’accordo tra due soggetti in base al quale il primo si obbligare a tenere indenne il secondo da eventuali pretese patrimoniali avanzate nei confronti di quest’ultimo. È il caso dell’accordo sottoscritto tra una società controllante e gli amministratori della controllata avente ad oggetto l’impegno di manlevare gli amministratori della controllata da qualsiasi azione di responsabilità promossa dalla controllata stessa ovvero dai soci o dai creditori della controllata. Anche qualora l’obbligo assunto dal mallevadore non sia controbilanciato dalla dazione di una somma di denaro o da un’altra controprestazione suscettibile di valutazione economica, la mancanza dei requisiti di forma richiesti per una valida donazione e il limite derivante dal divieto di donazione di beni futuri preclude l’inquadramento della manleva nell’ambito di una donazione.
? La causa del contratto
Trattandosi di un contratto atipico che non trova nell’ordinamento italiano una disciplina precipua, il patto di manleva è legittimo se diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Conformemente ad una consolidata giurisprudenza di legittimità, alla base di una valida manleva ci deve essere sempre un interesse del mallevadore all’assunzione degli oneri patrimoniali, pena la nullità del patto per mancanza o illiceità della causa.
? L’oggetto del contratto
Nel patto deve essere determinato l’evento o il fatto da cui discende l’obbligazione del mallevadore e deve indicato il limite massimo di assunzione del debito, pena la nullità del patto stesso, posto che è preclusa dal nostro ordinamento giuridico un’assunzione di responsabilità svincolata dall’indicazione di un ammontare massimo prestabilito o ricavabile dal tipo di rischio oggetto di manleva.
? Ammissibilità e validità dei patti di manleva
Le clausole di manleva non creano forme di irresponsabilità assoluta poiché si limitano a trasferire le conseguenze patrimoniali del danno su un soggetto diverso dall’autore e non sono, quindi, vietate dall’articolo 1229 c.c., ma sono valide a condizione che l’assuntore di tali obblighi vi abbia un interesse; in caso contrario, sono nulle per mancanza o illiceità della causa.
Il patto di manleva volto a tenere indenne il manlevato dai danni conseguenti a suoi comportamenti dolosi è nullo in quanto una manleva così configurata si pone in contrasto con quel principio di ordine pubblico, desumibile dall’articolo 1900 c.c., volto ad impedire ad un soggetto di trarre giovamento dal proprio stesso comportamento doloso.
? Domanda di manleva
La domanda di manleva è l’atto con cui una parte chiede di essere sollevata da una richiesta risarcitoria, nel caso in cui risulti soccombente in giudizio. Dal punto di vista processuale la domanda di manleva è formulata attraverso la chiamata del terzo in garanzia. L’art. 106 c.p.c prevede infatti che: “Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita”
La chiamata in causa del terzo disciplinata dall’art. 269 c.p.c si realizza con la notifica dell’atto di citazione in giudizio. In questo modo il terzo viene a conoscenza delle attività processuali svolte fino a quel momento.
? La dichiarazione unilaterale di manleva
La dichiarazione unilaterale di manleva viene rilasciata quando si desidera sollevare qualcuno dalle conseguenze risarcitorie di una certa attività. Chi assume questa obbligazione (art. 1333 c.c.) deve avere un interesse a manlevare o prestare la manleva in cambio di una controprestazione del manlevato. L’oggetto di questa garanzia è libero, nel senso che è possibile sollevare il manlevato da tutte le conseguenze negative di una certa attività o solo di un evento specifico. L’ordinamento non prevede forme particolari da rispettare per la sua redazione, l’importante è che non sia contraria alla legge. Dal punto di vista contenutistico la dichiarazione unilaterale di manleva deve realizzare solo interessi meritevoli di tutela, non deve essere eccessivamente generica e l’attività a cui si riferisce deve essere colposa, in caso contrario risulterà contraria alla legge.
? La clausola di manleva
La clausola di manleva è inserita in un contratto ogniqualvolta si desidera trasferire le conseguenze risarcitorie dell’inadempimento dell’obbligazione contrattuale in capo a un altro soggetto, che in questo modo interviene per garantire il creditore.
L’ordinanza n. 20152/2017 della Corte di Cassazione, in riferimento a una clausola di manleva inserita all’interno di un contratto assicurativo ha precisato che le clausole di manleva devono essere approvate espressamente nel rispetto dell’art 1341 c.c. perché non integrano una limitazione dell’oggetto dell’assicurazione, ma circoscrivono le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o ne escludono il rischio garantito.
? Ora il nodo viene al pettine.
?Con l’inaugurazione ormai prossima del nuovo viadotto sul Polcevera (sta iniziando il collaudo statico sulla resistenza della struttura) e la conseguente “ricucitura” dell’A10 dopo il crollo del Ponte Morandi, tutti vedranno che qualcosa stona rispetto a una struttura così moderna e celebrata.
?Sono i limiti di velocità, di appena 80 km/h verso Genova e forse addirittura di 70 verso Savona, contro i 90 consentiti sul Morandi: il tracciato non è a norma.
?Gli addetti ai lavori lo sanno già da quando i monconi del vecchio ponte dovevano essere ancora demoliti, ma la fretta di ricostruire e l’esigenza di non alimentare ulteriori contenziosi hanno portato a non correggere l’errore.
#PARAMETRIdiSICUREZZA
? Il tracciato, essendo frutto di una ricostruzione totale, dovrebbe rispettare le attuali norme geometriche di costruzione delle strade #DmInfrastrutture5novembre2011
?Che fissano parametri precisi tra la lunghezza dei rettilinei e i raggi delle curve contigue, in modo tale che i primi non siano troppo lunghi e le seconde siano molto dolci.
?Un mix studiato per tenere alta l’attenzione dei guidatori e garantire che le curve siano facili da affrontare.
?Il nuovo ponte di Genova, visto su una cartina, avrebbe dovuto avere una forma a «S», mentre invece ricalca quasi perfettamente il vecchio tracciato rettilineo raccordato da curve strette, che risaliva al 1967 e quindi non rientrava nel campo di applicazione del #DMdel2011
Caratteristiche Geometriche delle varie Tipologie di Strade secondo il D.M. del 5/11/2011
Il decreto ministeriale del 5 novembre 2011, emanato dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti, tra le altre cose definisce e classifica le caratteristiche geometriche delle varie tipologie di strada individuate dal Codice della Strada all’articolo 2.
Quanto stabilito dal testo ministeriale può essere riassunto in questo schema:
Dalla tabella possiamo quindi riscontrare quanto scritto nel post precedente che trattava le dimensioni della carreggiate delle strade di tipologia F1 e F2 assegnate nell’ambito del progetto stradale.
Le misure si riferiscono infatti alla dimensione di una sola corsia di marcia.
Risulta quindi che:
la strada di tipologia F1 (a due corsie) deve avere una dimensione minima di 3,50 (corsia 1) + 3,50 (corsia 2) + 1.00 (banchina in sinistra) + 1,00 (banchina in destra) per un totale di 9,00 m
la strada di tipologia F2 (a due corsie) deve avere una dimensione minima di 3,25 (corsia 1) + 3,25 (corsia 2) + 1.00 (banchina in sinistra) + 1,00 (banchina in destra) per un totale di 8,50 m
Ecco lo schema previsto direttamente dalla tabella 3.6 del D.M. 5 Novembre 2011.
Uno schema dettagliato delle dimensioni geometriche per ciascuna tipologia di strada è disponibile a questo link.
Fai clic per accedere a Decreto_Ministeriale_5_novembre_2001__n_one_delle_strade.pdf
Inserisco inoltre uno schema illustrativo della disposizione elementi componenti lo spazio stradale.
#sapevatelo2020