POTENZA CALCIO: NON FU MAFIA
Dopo oltre 10 anni arriva la parola fine sull’inchiesta che portò alla radiazione della squadra e importanti misure cautelari
23 novembre del 2009, come nel 1980 un terremoto scuote la città di Potenza, ma questa volta è giudiziario. Arresti eccellenti nell’ambito di un’operazione coordinata dall’allora Pm Francesco Basentini. Il presidente del Potenza calcio, Giuseppe Postiglione, viene tratto in arresto insieme ad altre decine di persone per un’ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata tra l’altro, secondo l’accusa, alle frodi sportive. Un’ipotesi che non convince sin da subito nessuno, finanche il Gip, Rocco Pavese, che nell’emettere l’ordinanza derubrica lo status mafioso. Ma il Pm non demorde e, cambiato il Gip, ne approfittò, forzando, chiedendo e ottenendo il giudizio immediato per mafia. Ma così, come eccellentemente fatto notare dal professor Donatello Cimadomo, difensore di Postiglione, era stato violato il diritto di difesa degli imputati. Portati a processo per un reato diverso rispetto a quello per il quale si era nella fase cautelare difeso. E così il Tribunale di Potenza decide che quel processo non si deve fare. Ma capoticamente, ancora una volta, il Pm non demorde e, decorsi ormai alcuni anni, ripropone la richiesta di rinvio a giudizio ancora una volta per mafia. Ma anche questa volta, un altro Gip (in funzione di Gup) decide che la mafia è solo nella testa del Pm. Rinvia a giudizio quelli del Potenza Calcio nuovamente derubricando l’accusa dallo status mafioso. Nel frattempo passano altri anni ed alcune posizioni vengono anche stralciate. Nel mentre, infatti, l’inattendibile Cossidente si pente e diventa collaboratore di giustizia, a modo suo… tant’è che nasce un altro processo, sempre a carico di Postiglione, questa volta anche per riciclaggio. E anche questa volta, sempre difeso dal professor Donatello Cimadomo, Postiglione viene assolto. Addirittura col rito abbreviato. Il Pm testardo è sempre Basentini. Intanto passano ancora gli anni. Il Potenza calcio ormai è morto, almeno quello del sogno targato Benevento. Dopo diverse altre assoluzioni a carico di Postiglione, nell’ambito di altri procedimenti che nel frattempo sono stati aperti su di lui, inizia finalmente il processo, per reati ordinari, ormai sulla via della prescrizione, se non già prescritti. Il dibattimento inizia, vengono sentiti alcuni testimoni, ma la prescrizione incombe. A quel punto il Pm deve trovare una soluzione per evitare che il tutto finisca come avrebbe dovuto, e cioè senza una condanna per gli imputati. A subirla per davvero sono i tifosi che nel frattempo pagano l’ingiusto dazio di vedere cancellata dai campionati la propria squadra del cuore. E così il Pm riesce a portare in aula argomenti per cambiare nuovamente il capo d’accusa con lo status mafioso. Di nuovo tutto da capo. Nel frattempo si è perso il conto di quanti Gip, sempre scartando l’ipotesi mafiosa, abbiano valutato nella fase preliminare il caso, e così un altro Gip ancora, sempre in funzione di Gup, Amerigo Palma, questa volta farà felice Basentini, anche in forza delle accuse nuove che il Pm ha potuto produrre grazie alle dichiarazioni di Cossidente. E così dopo circa otto anni “finalmente” Postiglione e gli altri coimputati vengono rinviati a giudizio con lo status dell’aggravante mafiosa. Inizia il processo, incominciano a sfilare davanti al Tribunale i testimoni, ma nel frattempo c’è una sentenza di Cassazione che dice che il pro cugino aggiunto non era assolutamente attendibile, finanche quando per accusare gli altri, si è auto accusato di essere mafioso. Per la Cassazione mentiva anche sul suo status. Altro che mafioso, nulla più che un delinquentuccio. Così ieri il Tribunale ha dovuto prendere atto, con una decisione saggia e ponderata, che non c’era più nessuna condizione per poter proseguire un processo, quello del Potenza Calcio per mafia. Per rimanere in tema, viene da dire: partita chiusa. Anche perché nel frattempo le restanti accuse sono prescritte, o usando una similitudine per il tempo trascorso, decomposte. Questa pagina non proprio edificante della storia giudiziaria vedeva Postiglione tra i principali accusati anche per ipotesi di scommesse… Ma che se c’è qualcuno che giocando anche con i sentimenti dei tifosi abbia fatto la scommessa sbagliata, questo di certo non è lui.
L’AZIONE PENALE «NON DOVEVA ESSERE INIZIATA O NON DEVE ESSERE PROSEGUITA»
Dispositivo dell’articolo 529 del Codice di procedura penale: un tecnicismo sì, ma piuttosto lineare e di agevole comprensione, nonchè rilevantissimo per la sua portata significazionale. Un giudice italiano, come quello, nel caso di “Calciopoli”, del Tribunale di Potenza, lo fa riecheggiare in Aula quando «l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita», ovvero quando «la prova dell’esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria». Essendo la «condizione di procedibilità » elemento necessario per procedere penalmente, se, in fase dibattimentale, a processo in corso, emerge che che l’azione penale stessa non doveva nemmeno essere iniziata o comunque proseguita, il giudice provvede al proscioglimento. Dopo oltre un decennio di distanza, l’inchiesta del Pm Basentini sui presunti illeciti orbitanti intorno al Potenza calcio, è stata così seppellita dall’assenza della «condizione di procedibilità ». Nel corso degli ultimi anni, però, a finire imbrigliati nel perimetro della triangolazione composta ai tre angoli dal Pm Basentini, il pentito “in famiglia”, Antonio Cossidente, e l’associazione di stampo mafioso, i “Basilischi”, non è stato soltanto il Potenza calcio. Il Pubblico ministero, in maniera astratta, ha l’obbligo di svolgere indagini anche a favore della persona sottoposta alle indagini stesse, e non tanto «per realizzare il principio di eguaglianza tra accusa e difesa», quanto per «evitare l’instaurazione di un processo superfluo». Disconoscere l’operatività in un certo territorio di un’associazione mafiosa, non significa, sempre in via generale, negare l’esistenza, in quello stesso territorio, della delinquenza. Per un pubblico ministero sgominare clan mafiosi costituisce certamente un trampolino di lancio per una carriera più prestigiosa. Quando, però, l’associazione mafiosa corrisponde alla denominazione i “Basilischi”, con a capo il “boss” Cossidente, a non tornare è proprio lo stampo mafioso. La carriera del pm c’è stata, tanto da arrivare a capo del Dipartimento di polizia penitenziaria, salvo poi le dimissioni anticipate per via della gestione del Coronavirus, si veda anche la vicenda della circolare “libera boss”, quelli veri, per finire col ritorno in servizio nella storicamente nota come “il porto delle nebbie”, la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma. Come ha più volte ribadito la Cassazione sul clan “Basilischi”, nulla vieta di ritenere che Cossidente avesse ideato il progetto confederativo malavitoso, ma non risulta «certamente provato che detta fase progettuale si fosse realmente tradotta nella costituzione di una vera e propria organizzazione, che avesse il carattere dell’autonomia rispetto agli organismi malavitosi di originaria appartenenza dei pretesi affiliati». Là dove l’oculatezza investigativa si rileva fallace, arriva, prima o poi, l’articolo 529 del Codice di procedura penale: «l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita». Anche per questo la “Giustizia” procede impugnando la bilancia, che rappresenta misura ed equilibrio: per soppesare gli atti