ORDINANZA NUMERO 35 VITO BARDI
1. All’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza 7 settembre 2020, n. 33, la lett. c) è sostituita dalla seguente:
“c) è fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico. Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. L’obbligo è escluso, altresì, durante l’esercizio di attività motoria o sportiva.”
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