FOCOLAI, RESTRIZIONI A MARSICOVETERE E TRAMUTOLA
Il presidente Bardi ha emanato una nuova ordinanza disponendo chiusure e restrizioni nei 2 comuni della Val d’Agri. Ecco i dettagli
È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale speciale della Regione Basilicata n. 86 di oggi 3 ottobre 2020 l’Ordinanza numero 36/2020 del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che contiene disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 relative ai Comuni di Marsicovetere e Tramutola. Con decorrenza immediata e fino al 13 ottobre 2020, ferme restando le misure statali, regionali e commissariali già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del COVID-19, con riferimento ai Comuni di Marsicovetere e Tramutola sono adottate le seguenti ulteriori misure: sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 06.00; sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), salve le lavanderie e pulizia di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse; sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive in luoghi pubblici e privati; salva l’attività sportiva o motoria all’aperto in forma individuale, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di un metro per ogni altra attività; sono sospese le attività sportive di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico; sono sospese le attività e gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi, i musei e le biblioteche; sono sospese le attività dei centri benessere, centri termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e ricreativi; è sospeso lo svolgimento di ricevimenti nell’ambito di cerimonie (ad esempio matrimoni) ed eventi assimilabili, ivi compressi i congressi e i meeting aziendali; sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresi corsi di formazione professionale e le attività formative svolte da enti pubblici locali e da soggetti privati. Per quanto non espressamente disciplinato dall’ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, nonché le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto e 16 agosto 2020.