IL GENERALE BARDI HA FIRMATO ORDINANZA numero 38
Le disposizioni contenute nell’ordinanza n. 38 si applicano da oggi 14 ottobre e sono efficaci sino al 13 novembre 2020, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica
EMERGENZA COVID-19, BARDI EMANA L’ORDINANZA N. 38
Oltre a confermare le disposizioni già emanate in precedenza allo scopo di contenere la diffusione del Covid-19, l’ordinanza obbliga i cittadini a utilizzare protezioni per le vie respiratorie anche all’aperto, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque negli spazi di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico. Non sono soggetti a questo obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Ferme restando le attività economiche, produttive, sociali e ricreative già autorizzate con precedenti provvedimenti, l’ordinanza vieta lo svolgimento di gare, competizioni e attività legate allo svolgimento degli sport di contatto organizzate a carattere amatoriale o da associazioni e società dilettantistiche non riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) o dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip). Per lo svolgimento degli sport di contatto da parte delle società professionistiche e dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Coni o dal Cip, sono consentite le attività nel rispetto dei protocolli idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Restano inoltre sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale e locali destinati all’intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose potranno avere una partecipazione massima di trenta persone e dovranno svolgersi nel rispetto delle “Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di ricevimenti per cerimonie ed eventi analoghi in Basilicata”.
Per il trasporto pubblico locale, l’ordinanza del presidente Bardi dispone che sul territorio regionale dovrà essere rispettato un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ottanta per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti.
Il Cotrab dovrà impartire a tutte le aziende consorziate precise disposizioni e direttive per il rispetto dei provvedimenti governativi, in modo che ciascuna azienda applichi le necessarie misure di sicurezza.
Sugli spostamenti da e per l’estero, ferme restando le disposizioni nazionali in materia di divieti e limitazioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 e le misure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, sull’intero territorio regionale restano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, dell’ordinanza 10 luglio 2020, n. 29.
Le disposizioni contenute nell’ordinanza n. 38 si applicano da oggi 14 ottobre e sono efficaci sino al 13 novembre 2020, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica.
Ordinanza 14 ottobre 2020, n.38
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni di contenimento del contagio da COVID-19 e in materia di trasporto pubblico locale, sport di contatto e di ingressi o rientri dall’estero.
OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni di contenimento del contagio da COVID-19 e in materia di trasporto pubblico locale, sport di contatto e di ingressi o rientri dall’estero.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;
VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di
vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), si prevede che: “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;
VISTA dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVD-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli 1, 2 e 3, comma 1;
VISTO il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni;
VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO l’articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, avente efficacia fino al 4 maggio 2020, e in base al quale, in sostituzione di quelle previste con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, avente efficacia fino al 4 maggio, “cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, si applicano “dalla data del 4 maggio 2020 in
sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (…)”, e in particolare l’articolo 2, comma 11, in base al quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario (…) il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento”, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”, come richiamato dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in base al quale si dispone che: “Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/PA deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle regioni/PP.AA”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare le disposizioni dell’articolo 1, comma 14, in base al quale “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelle regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale, e dell’articolo 1, comma 16, ove si dispone che “i dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.”;
CONSIDERATO che a decorrere dal 3 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n, 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”; ed in particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico (C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato 10 del medesimo, nonché le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del medesimo decreto;
CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;
VISTA la circolare 20 maggio 2020 n. 22 dell’INAIL che valorizza le Linee Guida anche regionali in forza e in quanto conformi all’articolo 1, comma 14, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, avente efficacia, salve specifiche e diverse previsioni, dal 15 giugno 2020 al 14 luglio 2020;
CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 all’articolo 1, comma 1, dispone che le regioni possono procedere alle riaperture delle attività ivi indicate, previo accertamento delle compatibilità delle predette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del predetto decreto;
VISTO il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 all’articolo 3, comma 2,
fa obbligo sull’intero territorio nazionale di adozione di “protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.”;
VISTE le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19”, con le quali sono state ulteriormente aggiornate e integrate le linee guida approvate in data 16 maggio 2020, integrate il 22 e il 25 maggio 2020 con riferimento ad ulteriori attività economiche e sociali, e costituiscono parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;
VISTA l’ordinanza 1° giugno 2020, n. 25 con la quale è stata assentita la riapertura e la ripresa di numerose attività economiche, produttive e ricreative, in parte già disposte con le precedenti ordinanze 3 maggio 2020, n. 21, 17 maggio 2020, n. 22, 22 maggio 2020, n. 23, e 25 maggio 2020, n. 24, sulla base delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020;
VISTA l’ordinanza 14 giugno 2020, n. 27 con la quale è stata assentita la riapertura di ulteriori attività economiche, produttive e ricreative, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 11 maggio 2020 di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, tra cui la ripresa dei servizi per la prima infanzia, per bambini e adolescenti, le attività delle sale slot, sale giochi, sale scommesse e attività analoghe, la ripresa degli spettacoli di intrattenimento di vario genere ivi comprese le sale teatrali e cinematografiche; la ripresa delle attività di fiere, sagre e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, le attività dal 19 giugno 2020 che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e altri locali assimilabili, limitatamente alle attività musicali; l’attività sportiva presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, lo svolgimento di ricevimenti nell’ambito di cerimonie ed aventi assimilabili, ivi compresi i congressi e i meeting aziendali;
VISTA l’ordinanza 10 luglio 2020, n. 29 con la quale è stato disposto l’obbligo di comunicazione e di permanenza domiciliare fiduciaria per chiunque provenga dall’estero, con eccezione degli Stati europei espressamente indicati nell’allegato 1 alla predetta ordinanza; è stata prevista la ripresa degli sport di contatto e di squadra, nel rispetto delle misure precauzionali di cui alle linee guida predisposte Task-force Coronavirus della Regione Basilicata ed è stata, altresì, disposta una integrazione delle misure precauzionali relative allo svolgimento dei ricevimenti nell’ambito di cerimonie ed eventi simili di cui al comma 10 dell’articolo 2 dell’ordinanza del 14 giugno 2020, n.27;
VISTO il documento adottato dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/116/CR4/COV19-C6 del 9 luglio 2020 contenente l’aggiornamento delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ha prorogato sino al 31 luglio 2020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, ivi comprese quelle di cui ai relativi allegati, ad eccezione degli allegati 9 (“linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”) e 15 (linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico”), sostituiti rispettivamente dagli allegati 1 e 2 del medesimo decreto, nonché le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;
VISTA l’ordinanza 17 luglio 2020, n. 30 con la quale sono state adottate le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 9 luglio 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 che ha confermato le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sino 31 luglio 2020, e sono state altresì confermate le misure contenute nelle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27 e 10 luglio 2020, n. 29;
VISTA l’ordinanza 31 luglio 2020, n. 31 che ha ulteriormente prorogato, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni di cui all’ordinanza 17 luglio 2020, n. 30, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, salvi ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento della situazione epidemiologica;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto- legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che sostituisce la richiamata ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 1° agosto 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il documento adottato dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/151/CR10a/COV19 del 6 agosto 2020, contenente l’aggiornamento delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” adottate il 9 luglio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, le cui disposizioni si applicano in sostituzione di quelle del decreto come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, nonché le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 agosto 2020, di cui all’allegato 9 del medesimo decreto;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 recante “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria”, in materia di ingressi nel territorio nazionale per le persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, e ulteriori misure per i cittadini provenienti dalla Colombia;
VISTA l’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32 che ha ulteriormente prorogato, sino al 7 settembre 2020, le misure cui all’ordinanza 1° giugno 2020, n. 25, 14 giugno 2020, n. 27, 10 luglio 2020, n. 29 e 17 luglio 2020, n. 30 per come vigenti alla data del 1 agosto 2020, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, salvi ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento della situazione epidemiologica, che ha recepito l’aggiornamento delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 6 agosto 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, nonché disposto ulteriori misure in materia di ingressi o rientri dall’estero e la sospensione, all’aperto e al chiuso, delle attività del ballo che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020 recante “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria” recante, tra l’altro, la sospensione sino al 7 settembre 2020 delle attività del ballo che hanno luogo, all’aperto o al chiuso, in discoteche, sale da ballo e locali assimilati;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19” che ha confermato e prorogato le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sino al 7 ottobre 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” in materia di ingresso nel territorio nazionale;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
VISTA l’ordinanza 7 settembre 2020, n. 33 che ha ulteriormente prorogato, sino al 7 ottobre 2020, le misure di cui alle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29 e 17 luglio 2020, n. 30, e all’ordinanza del 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, e declinato ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale;
VISTA l’ordinanza 2 ottobre 2020 n. 35 che, a modifica dell’ordinanza 7 settembre 2020, n. 33, ha disposto l’obbligo sull’intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico;
VISTA l’ordinanza 7 ottobre 2020 n. 37 che ha disposto la proroga delle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n. 30, 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, nonché dell’ordinanza 7 settembre 2020, n. 33 e 2 ottobre 2020, n. 35;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” in materia di ingresso nel territorio nazionale provenienti da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, che sostituiscono le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
VISTO il documento adottato dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/178/CRO5a/COV19 dell’8 ottobre 2020 contenente l’aggiornamento delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” le cui disposizioni si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020;
CONSIDERATO che, sulla base del monitoraggio settimanale COVID-19 del Ministero della salute aggiornato al 6 ottobre 2020 (Report n. 21 sintesi nazionale) dall’evoluzione epidemiologica nazionale si evidenzia “un passaggio di fase epidemico in Italia con un aumento consecutivo di casi da 10 settimane e per la prima volta segnali di criticità elevata relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese. Si osserva un sovraccarico di servizi territoriali che potrebbe riflettersi in breve tempo in un sovraccarico dei servizi assistenziali. (…) Continuano ad aumentare i nuovi casi segnalati in Italia per la decima settimana consecutiva con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 gg. di 44,7 per 1000.000 abitanti (periodo 21/9-4/10) (vs 34,2 per 1000.000 abitanti nel periodo 14/9-27/9). Si osserva anche un aumento nel numero di casi sintomatici nello stesso periodo. (…) Sono 17 le Regioni/PPAA che hanno riportato un aumento di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente, e (…) l’Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,06 (…). È essenziale evitare eventi ed iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati ed è obbligatorio adottare con consapevolezza comportamenti individuali rigorosi al fine di limitare il rischio di trasmissione per evitare un ulteriore e più rapido peggioramento dell’epidemia. (…) La trasmissione locale del virus, diffusa su tutto il territorio nazionale, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti soprattutto segnalati in ambito domiciliare/familiare. Rimane fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale circa il peggioramento ormai chiaro e più rapido della situazione epidemiologica e sull’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali lavaggio delle mani, l’uso delle mascherine e il distanziamento fisico. (…) La situazione descritta in questo report evidenzia importanti segnali di allerta legati ad un aumento della trasmissione locale. (…) Si raccomanda alla popolazione di prestare particolare attenzione al rischio di contrarre l’infezione in tutti i casi di mancato rispetto delle misure raccomandate. Si raccomanda di prestare responsabilmente particolare attenzione a tutte le norme comportamentali previste di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV2, in particolare nei confronti di fasce di popolazione più vulnerabili”.
VISTA l’evoluzione epidemiologica sul territorio regionale, il cui andamento rimane a moderata criticità e continua a confermare un controllo efficace dell’infezione da SARS-CoV-2 in relazione ai dati forniti al 6 ottobre 2020, che registra 151 nuovi casi segnalati nel periodo (Report settimanale n. 21, del Ministero della salute, per il periodo 28/9-4/10 2020, aggiornato al 6 ottobre 2020), 34 ricoverati di cui 2 casi di ricovero ospedaliero in terapia intensiva, su una disponibilità complessiva pari a 78 posti letto (fonte: Protezione civile alla data del 12 ottobre 2020);
CONSIDERATO che la situazione epidemiologica della Regione Basilicata, valutata in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2020 e in esito al Monitoraggio Fase 2 del Ministero della salute, Istituto Superiore di sanità, Cabina di Regia ai sensi del D.M. salute 30 aprile 2020, Report settimanale n. 21, dati relativi alla settimana 28 settembre-4 ottobre 2020 (aggiornati alla data del 6 ottobre 2020) Dimensione 2: classificazione della trasmissione ed impatto di COVID-19, è da valutarsi, con riferimento alla Regione Basilicata, con classificazione di rischio di contagio “moderata” e con una stima di Rt (medio su 14 giorni) calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS “pari a 0.93” (CI: 0.14-2.28);
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere diffusivo del virus e l’incremento dei casi nella Regione impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario intraprese;
RITENUTO di disporre la proroga delle disposizioni di cui alle precedenti ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n. 30, 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, 7 settembre 2020, n. 33, e 7 ottobre 2020 n. 37, salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza;
VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
emana la seguente
(Disposizioni di carattere generale)
1. Sono adottate sul territorio della Regione Basilicata le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020. (Allegato A)
Art. 2
(Disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-!9)
1. Allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, su tutto il territorio regionale continuano ad applicarsi le misure di cui alle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n. 30, 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, 7 settembre 2020, n. 33, 7 ottobre 2020, n. 37, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza.
2. All’ordinanza 7 settembre 2020, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, la lett. c) è sostituita dalla seguente:
“c) è fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico. Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità, e i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.”;
b) l’articolo 3 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) è abrogato.
3. All’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, l’articolo 3 (Misure in materia di ingressi o
rientri dall’estero) è abrogato.
4. Fermo restando le attività economiche, produttive, sociali e ricreative già autorizzate con precedenti provvedimenti, è fatto divieto di svolgere gare, competizioni e le attività connesse allo svolgimento degli sport di contatto organizzate a carattere amatoriale o da associazioni e/o società dilettantistiche non riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Per lo svolgimento degli sport di contatto da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sono consentite le attività nel rispetto dei protocolli – idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi – emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di Promozione Sportiva. Per gli aspetti connessi allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020.
5. Restano sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
6. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di trenta persone e nel rispetto delle “Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID- 19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di ricevimenti per cerimonie ed eventi analoghi in Basilicata”, emanate con ordinanza 10 luglio 2020, n. 29. Resta fermo il divieto dell’attività del ballo e di karaoke.
Art. 3
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. A decorrere dal 14 ottobre 2020 è disposto che sul territorio regionale i servizi di trasporto pubblico locale siano esercitati secondo i criteri riportati al successivo comma 2 del presente articolo, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, lett. ii) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutte le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale devono esercitare i servizi nel pieno e totale rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 recante “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché dell’Allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”.
2. Ferme restando le disposizioni e condizioni stabilite dai provvedimenti governativi a norma del punto precedente, devono essere garantiti tutti i servizi di Trasporto pubblico locale, così come previsto dai contratti di servizio con gli Enti affidanti competenti attualmente in esecuzione, per il cui esercizio in particolare dovrà essere rispettato un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’ottanta per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. In particolare:
a) i servizi da e verso tutte le aree industriali della regione in cui vi sono stabilimenti produttivi in attività devono essere effettuati dal COTRAB sulla base dei programmi di esercizio di cui ai contratti di servizio provinciali attualmente in esecuzione, in relazione all’effettiva attività lavorativa presso gli stabilimenti industriali, potenziando, laddove necessario, le corse dei servizi. Il COTRAB è tenuto altresì a garantire i servizi di trasporto pubblico da e verso tutte le aree industriali della regione aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei contratti di servizio provinciali, attualmente in esecuzione, come riportati di seguito:
✓ Linea Ferrandina – Pisticci – Viggiano Zona Industriale;
✓ Linea Irsina-San Nicola di Melfi-Crob Rionero;
✓Corse automobilistiche Avigliano – San Nicola di Melfi, previste in parallelo con la linea n.265 del contratto di servizio provinciale, con capolinea ad Avigliano e ritorno;
✓ Corse automobilistiche sulla relazione Lagopesole-San Nicola di Melfi in andata e San Nicola di Melfi- San Nicola di Pietragalla al ritorno, a completamento della linea n. 266 del contratto di servizio provinciale;
✓Linea Potenza – Viggiano (Centro Oli) con percorso Potenza-Brienza- Autostazione Paterno/Galaino-Viggiano (Centro Oli) e viceversa;
b) i servizi di trasporto pubblico regionale scolastico devono essere effettuati dal COTRAB sulla base dei programmi di esercizio di cui ai contratti di servizio provinciali attualmente in esecuzione, potenziando le corse dei servizi laddove necessario;
c) tutti gli altri servizi devono essere effettuati dal COTRAB sulla base dei programmi di esercizio di cui ai contratti di servizio provinciali attualmente in esecuzione, potenziando, laddove necessario, le corse dei servizi;
d) i summenzionati potenziamenti devono essere effettuati in modo puntuale, anche ricorrendo all’utilizzo di mezzi adibiti a noleggio conto terzi per i quali le amministrazioni provinciali provvedono a specifica autorizzazione.
3. Al fine dell’applicazione omogenea delle misure di carattere generale di contenimento della diffusione del COVID-19, delle raccomandazioni da dare agli utenti dei mezzi di trasporto, nonché delle misure specifiche applicabili alla modalità del trasporto automobilistico, il COTRAB è tenuto ad impartire a tutte le aziende consorziate precise disposizioni e direttive per il pieno rispetto degli Allegati 14 e 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, in modo che ciascuna azienda applichi le suddette misure di sicurezza.
5. Le Società Trenitalia SpA e Ferrovie Appulo Lucane srl svolgono tutti i servizi ferroviari ed automobilistici di TPL contrattualmente previsti, garantendo il rispetto delle misure specifiche per il settore del trasporto pubblico locale di cui agli Allegati 14 e 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” e potenziando, laddove necessario, le corse dei servizi.
6. Entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, la società Trenitalia SpA Direzione regionale Basilicata e la società Ferrovie Appulo Lucane srl (FAL), per i servizi ferroviari ed automobilistici di competenza, comunicano alla Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata l’attuazione dei servizi di TPL secondo i criteri di cui al precedente comma 2 e trasmettono il relativo programma di esercizio.
7. Agli oneri conseguenti all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale relativi al potenziamento delle corse di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 e ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 8 settembre 2020 n. 111.
8. In relazione a quanto disposto con la presente ordinanza, tutte le aziende esercenti servizi di TPL automobilistico, la Società Trenitalia SpA e la Società Ferrovie Appulo Lucane Srl sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonché alle stazioni e devono svolgere una rilevazione giornaliera delle frequentazioni su tutte le corse effettuate, da trasmettere perentoriamente alle rispettive amministrazioni titolari dei contratti di servizio con cadenza settimanale.
9. I Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale comunale /urbano procedono alla verifica che i servizi di competenza siano esercitati da parte dei rispettivi gestori nel rispetto della presente ordinanza, impartendo le doverose disposizioni ai gestori dei servizi per la risoluzione delle criticità rappresentate dall’utenza. Le amministrazioni comunali svolgono altresì i necessari controlli riscontrando, mediante opportune verifiche, l’effettivo affollamento sulle linee di TPL di competenza, anche avvalendosi delle Forze di Polizia locali.
Art. 4
(Misure in materia di ingressi o rientri dall’estero)
1. Ferme restando le disposizioni nazionali in materia di divieti e limitazioni agli spostamenti da e per l’estero di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 e le misure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, sull’intero territorio regionale sono confermate e restano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, dell’ordinanza 10 luglio 2020, n. 29.
2. L’elenco degli Stati e dei territori esteri di cui all’allegato 1 dell’ordinanza 10 luglio 2020, n. 29, è sostituito dall’elenco degli Stati e territori esteri di cui all’Elenco A e B dell’Allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, allegato al presente provvedimento.
3.Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero stabiliti all’articolo 4 e seguenti del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, le misure di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4 dell’ordinanza 10 luglio 2020, n. 29 trovano applicazione alle persone, ivi compresi coloro i quali siano residenti o domiciliati in Regione Basilicata, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso o al rientro nel territorio regionale, in uno o più Stati o territori esteri di cui all’Elenco C, D, E ed F dell’Allegato 20 al predetto decreto, salvo che ricorrano le condizioni di cui all’articolo 6, commi 7 e 8, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020.
Art. 5
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020.
2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
4 Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 sono efficaci sino al 13 novembre 2020, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.
BARDI