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PETROLGATE: L’ENI PREPARA L’ASSALTO

Al via l’arringa del Cane a 6 zampe in stile maratona: «Al Cova nessun traffico illecito di rifiuti»

Nell’ambito del processo Petrolgate sul presunto traffico illecito di rifiuti dall’impianto estrattivo collegato al giacimento onshore più grande dell’Europa Occidentale, il Cova di Viggiano, è iniziata la lunga maratona d’arringa del collegio difensivo dell’Eni. Al Tribunale di Potenza, riunito in collegio presieduto da Baglioni, sin dalle prime battute della discussione è emerso con chiarezza che la pietra angolare del contrattacco all’accusa da parte del Cane a 6 zampe è una ed è tutta rinchiusa in tre parole: processo produttivo unitario. È questo il punto dirimente dell’intera inchiesta, qualora il collegio giudicante dovesse accogliere questa tesi, l’impianto accusatorio risulterebbe minato alle fondamento. Come premessa, in sintesi, la valutazione tecnica per cui essendo il fluido estratto dal giacimento costituito da una miscela ternaria costituita da gas, olio ed acqua, la separazione degli idrocarburi andrebbe intesa «necessariamente», come sostenuto da Eni, come un processo unitario ed interconnesso volto alla separazione delle tre componenti. Partendo dal concetto principale che il processo produttivo al Cova sia unitario, il consequenziale passaggio successivo, come sottolineato in aula, è che all’interno del Cova non ci sono rifiuti, ma solo reflui. Di conseguenza, nessuna, come invece da teorema accusatorio, «miscelazione di rifiuti». L’Eni inevitabilmente produceva e continua a produrre rifiuti petroliferi, ma, secondo la multinazionale, nel Cova non viene posta in essere alcuna miscelazione vietata di rifiuti pericolosi. Così, proseguendo lungo il percorso tracciato dal collegio dei difensori dell’Eni, nella ormai nota vasca V560 Ta002, non veniva stoccato alcun rifiuto composto da miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso, nè vi erano sostanze, per l’appunto, pericolose, essendo presenti tracce di sali di Mdea e di Teg che per quantitativo e tipologia ad analisi di laboratorio tecnico sono risultati entrambi, ha ricordato in aula il Cane a sei zampe, non pericolosi. Strettamente connessa al tema dei rifiuti petroliferi, la questione dei codici Cer. Per l’accusa, gli ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi prodotti al Cova di Viggiano in concomitanza con l’attività di estrazione petrolifera, venivano qualificati, dal management dell’Eni, «in maniera del tutto arbitraria ed illecita», con il codice Cer «non pericoloso». Ciò al fine di smaltire ingenti quantità di reflui liquidi, presso gli impianti di smaltimento, con un trattamento non adeguato e «notevolmente più economico». Nella discussione, l’Eni ha ribadito, al contrario che il codice Cer non pericoloso, così come utilizzato per lo smaltimento delle «acque di processo» del Cova era «corretto e legittimo», come da relativo quadro normativo in riferimento anche al livello sovranazionale. Per cui la non pericolosità del codice Cer adottato era rispondente proprio allo smaltimento delle acque di processo del Cova , poichè il Teg non è una sostanza pericolosa, e la Mdea lo è solo, hanno evidenziato in aula i difensori Eni, come irritante per gli occhi a condizione che superi la soglia del 20% nella soluzione acquosa. Per l’Eni, il 20% non è stato mai superato, nè la Mdea sarebbe stata presente in qualità superiore al limite citato nei rifiuti inviati a smaltimento. In merito, sviscerati in aula i risultati delle analisi di laboratorio. Ultimo passaggio della discussione Eni è stato dedicato alla reiniezione. Per l’accusa, lo scarico nelle unità geologiche profonde del Pozzo Costa Molina 2 dei reflui raccolti nel serbatoio V560-Ta002, non doveva avvenire poichè i liquidi per la loro «composizione ed origine», nonchè per la presenza in essi di Mdea e glicole trietilenico, erano rifiuti pericolosi speciali e come tali andavano smaltiti. Elencando norme e autorizzazioni, la multinazionale petrolifera, invece, ha rimarcato come la reiniezione delle acque di processo provenienti dal trattamento del gas fosse espressamente prevista dall’Aia del Cova. Così come conforme alla normativa era la reiniezione di tutte le sostanze riconducibili alla separazione degli idrocarburi, come, nel caso di specie, la Mdea e il Teg. Nelle acque di reiniezione del Cova, ha rimarcato ulteriormente l’Eni, erano presenti solo tracce di sali di Mdea, che per quantitativo e tipologia ad analisi di laboratorio tecnico , sono risultati entrambi non pericolosi. Lo scorso luglio, il pm ha chiesto, oltre 114 anni di reclusione divisi tra 35 dei 37 imputati, nonchè sanzioni per quasi 2milioni e mezzo di euro a 10 società, e la confisca di una cifra da stabilire, tra i 50 e i 150 milioni di euro. Già domani il processo Petrolgate tornerà in aula e sarà di nuovo “assalto” dell’Eni al teorema accusatorio

Ferdinando Moliterni

3807454583

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