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Regione Campania Ordinanza numero 82 a firma Vincenzo De Luca

Con decorrenza dal 23 ottobre 2020, al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati alla mobilità sul territorio, ai cittadini campani è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania, fatti salvi gli spostamenti connessi ad esigenze- la cui ricorrenza andrà autocertificata sotto personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000- relative a:
– motivi di salute;
– comprovati motivi di lavoro;
– comprovati motivi di natura familiare;
– motivi scolastici e/o afferenti ad attività formative e/o socio-assistenziali;
– altri motivi di urgente necessità .
È in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale

Giunta Regionale della Campania


OGGETTO:
ORDINANZA n. 82 del 20 ottobre 2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche- Limiti alla mobilità sul territorio regionale- . Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA).

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita’ di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu’ misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu’ volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, )) e con possibilita’ di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”;


VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l’art.1 a mente del quale “ (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita’ economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanita’ e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo’ introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2” e l’art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle
 
attualmente vigenti, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attivita’ di loro competenza e senza incisione delle attivita’ produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”;

VISTO l’art.2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. 2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’ applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell’articolo 452 del codice penale o comunque piu’ grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, e’ punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;


VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attivita’ produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanita’ e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita’ produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;


VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l’altro, disposto che “1. All’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) e’ aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita’ di prevederne l’obbligatorieta’ dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;
2) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita’.».
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle
disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»”;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020;

VISTO, in particolare, l’art.1, comma 1, lett.d) del menzionato DPCM 18 ottobre 2020, che, a modifica dell’art.1, comma 6 del DPCM 13 ottobre 2020, con decorrenza dal 19 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020, dispone, tra l’altro, che “(omissis)…6) la lettera r) è sostituita dalla seguente: “r) fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l’adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021(cd. “Piano scuola”), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed Enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell’infezione da Covid-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui
 
all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia. L’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime.
Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati”;


VISTE le Ordinanze regionali n.79 del 15 ottobre 2020 e n.80 del 16 ottobre 2020, con le quali sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, anche relative agli ambiti interessati dalle nuove disposizioni, sopra citate, di cui al DPCM 18 ottobre 2020 e in senso più restrittivo rispetto a quanto previsto dallo stesso DPCM;


CONSIDERATO

che, ai sensi di quanto previsto dagli artt.1, comma 16 e 3 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le misure adottate con le Ordinanze regionali hanno efficacia nelle more dell’adozione dei provvedimenti statali previsti dalla medesima norma, e pertanto, alla luce della sopravvenienza del DPCM 18 ottobre 2020, si rende necessario valutare la necessità della conferma delle misure, di cui all’Ordinanza n.79 e all’Ordinanza n.80 sopra indicate, recentemente adottate in considerazione del contesto epidemiologico rilevato sul territorio regionale;

RILEVATO

– che, nell’ambito del monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica della regione, è stato rilevato, nella giornata odierna, un numero di nuovi contagi pari a 1.316, ulteriormente in aumento, in termini percentuali riferiti ai tamponi effettuati, rispetto a quelli rilevati nei giorni precedenti;
– che l’Unità di crisi regionale con nota di data odierna, sulla base dell’istruttoria di competenza relativa alla disamina e valutazione, in continuità con le istruttorie già svolte sul tema in data 15 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020, dei dati concernenti i contagi accertati ad oggi con riferimento al modo scolastico e ai relativi casi di “contatto stretto”, anche in relazione alla odierna situazione concernente la disponibilità di PL e dell’attività di cura e assistenza richiesta dalle fattispecie delle patologie connesse al COVID-19 ad oggi rilevate nelle strutture sanitarie della Campania, ha espresso avviso secondo cui:
“1. Debbano rimanere ferme le disposizioni delle precedenti ordinanze sulla scuola, con due nuove decisioni:
– avvio immediato di progetti finalizzati alla didattica in presenza per i bambini autistici e/o con disabilità;
– orientamento alla riapertura delle attività in presenza delle scuole elementari da lunedì 26 ottobre, subordinata a un’ulteriore verifica che sarà svolta nei prossimi giorni sull’andamento dei contagi registrato nel personale scolastico e negli alunni.
2. Per quanto riguarda le altre decisioni relative alla prevenzione e al contrasto dell’epidemia, si suggerisce di richiedere al Ministro della Salute di condividere e disporre la sospensione di ogni attività dalle 23 alle 5 del mattino e degli spostamenti dalle 24, a partire dal prossimo fine settimana sull’intero territorio regionale.
3. Per i dati epidemiologici relativi al Comune di Arzano, come rappresentato dall’ASL Napoli 2 Nord anche con nota del 20-10-2020 in allegato, dalla quale si evince un incremento percentuale dal 29-9-2020 al 20-10-2020 pari al 209,4% di nuovi casi positivi Sars- Cov-2, si suggerisce l’adozione di misure restrittive con l’istituzione della zona rossa nello stesso Comune di Arzano. 4. Per contrastare assembramenti e ridurre comunque la mobilità, si suggerisce di prevedere la limitazione degli spostamenti interprovinciali, se non giustificati – previa autocertificazione – da motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali o comprovata necessità.”

RILEVATO altresì che con nota del 16 ottobre 2020, la commissione prefettizia del Comune di Arzano ha rappresentato che “Nei giorni scorsi in seguito a mirate segnalazioni del Direttore generale dell’Asl Napoli 2 nord, rispettivamente in data 8 e 14 ottobre u.s. nonché ad un incontro con lo stesso Direttore generale tenutosi il 14 ottobre presso la sede della stessa Asl, questa Commissione Straordinaria veniva sollecitata ad adottare ogni possibile iniziativa per contenere e contrastare il diffondersi del contagio da covid -19, particolarmente critico nella città di Arzano per la percentuale di positivi registrati da detta Azienda sanitaria come la più alta di tutto il territorio di competenza della stessa.

Alla luce di quanto sopra, questa Commissione Straordinaria ha inizialmente provveduto ad emettere le ordinanze nn. 33, 34 e 35 per disporre la chiusura della villa comunale, dei circoli ricreativi e di un Istituto scolastico che presentava particolari criticità da contagio Covid nonchè la regolamentazione dell’accesso alla Casa comunale.
Da ultimo con ordinanza commissariale n. 36 del 14 ottobre u.s. si è disposta la sospensione delle attività didattiche, la chiusura delle attività commerciali, ad eccezione di quelle di prima necessità, la chiusura del cimitero consortile, la sospensione di ogni manifestazione ed evento pubblico, la sospensione del mercato settimanale ed il divieto di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di contenere l’allarmante ascesa dei contagi.
A seguito di tale provvedimento gli operatori commerciali hanno dato luogo a manifestazioni di proteste ed assembramenti, ancora in corso, in punti nevralgici per il traffico cittadino ed extraurbano.
E’ di queste ore la comunicazione da parte di alcuni industriali della zona ASI di questo Comune, di assembramenti e proteste anche presso quelle industrie al fine di ottenerne la solidarietà, dagli stessi industriali negata.
Tale situazione, come ben può comprendersi, ha amplificato il rischio di ulteriori contagi, in un territorio già duramente colpito, oltre a creare gravi problemi di sicurezza e di ordine pubblico.

Premesso quanto sopra, torna utile rappresentare che le peculiarità morfologiche del territorio di questa Città, punto nodale e nevralgico per la viabilità di buona parte della Citta Metropolitana, per il collegamento autostradale alle maggiori arterie nonché per l’interconnessione con i comuni limitrofi collegati senza soluzione di continuità, richiedono la necessità di assumere misure più drastiche per evitare spostamenti ” da e per Arzano”; provvedimenti, questi ultimi, che vengono necessariamente rimessi alle valutazioni della S.V. e della competente Asl alla quale la presente è altresì diretta”;
-come risulta da relazione dell’Asl Napoli 2 Nord, di data odierna, “Ad integrazione delle precedenti comunicazioni intercorse, l’attività di monitoraggio settimanale valutata per il Comune di Arzano relativo al numero di nuovi casi SARSCoV-2, all’incremento percentuale degli stessi e al tasso per 100.000 abitanti, evidenzia quanto segue:
– Dalla settimana dal 29/09/2020 al 06/10/2020 Incremento di 57 Nuovi casi SARS-CoV-2 positivi, corrispondenti ad un incremento del 53,8% di nuovi casi ed un tasso di 168,6 x 100.000 abitanti;
– Dalla settimana dal 06/10/2020 al 13/10/2020 Incremento di 88 Nuovi casi SARS-CoV-2 positivi, corrispondenti ad un incremento del 54% di nuovi casi ed un tasso di 260,3 x 100.000 abitanti;
– Dalla settimana dal 13/10/2020 al 20/10/2020 Incremento di 77 Nuovi casi SARS-CoV-2 positivi, corrispondenti ad un incremento del 30,7 % ed un tasso di 227,8 x 100.000 abitanti; L’incremento percentuale dal 29/09/2020 al 20/10/2020 è stato del 209,4% di nuovi casi positivi SARS-CoV-2. Pertanto il considerevole incremento dei casi positivi, in continuo aumento, richiede da parte degli organi competenti l’adozione di ogni eventuale ed ulteriore misura restrittiva (diminuzione della mobilità, distanziamento sociale …) ritenuta utile e necessaria a prevenire il diffondersi del contagio, al fine di incidere sulla diminuzione del trend.”;

VISTO

– il Report definitivo di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 22/Report completo. (dati relativi alla settimana 5-11 ottobre 2020 aggiornati al 13 ottobre 2020) inviato dalla Cabina di Regia Nazionale (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità Cabina di Regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020), nel quale lo scenario individuato per la Campania è il numero 2 con un rischio complessivo che da moderato passa ad ALTO e nel quale si rileva “una brusca accelerazione nella evoluzione dell’epidemia ormai entrata in una fase acuta con aumento progressivo nel numero di casi, evidenze di criticità nei servizi territoriali ed aumenti nel tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica che rischiano, in alcune Regioni/PA, di raggiungere i valori critici nel prossimo mese.” e si auspica una rapida analisi del rischio sub- regionale e“il tempestivo innalzamento delle misure di contenimento e mitigazione nelle aree maggiormente affette sulla base delle linee di indirizzo fornite nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732”;

RAVVISATO

che, per quanto sopra esposto e all’esito dell’istruttoria svolta dall’Unità di Crisi, nonché alla luce delle previsioni relative al numero dei nuovi contagi rilevati e previsti sul territorio, quale preannunciato anche dalla cabina di regia nazionale presso il Ministero della Salute – che attesta la previsione di uno scenario di ulteriore peggioramento- emerge la necessità di provvedere nel senso proposto dall’Unità di crisi;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
previa comunicazione preventiva al Ministro dell’Istruzione,

ORDINA

1. Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020 è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico.
2. E’ dato mandato all’Unità di crisi regionale del costante monitoraggio e valutazione della situazione dei contagi sviluppatisi sul territorio in ambito scolastico e dei relativi casi connessi a “contatti stretti”, al fine dell’eventuale riapertura della attività in presenza della scuola primaria a decorrere dal 26 ottobre 2020.

3. Con decorrenza dal 23 ottobre 2020, al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati alla mobilità sul territorio, ai cittadini campani è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania, fatti salvi gli spostamenti connessi ad esigenze- la cui ricorrenza andrà autocertificata sotto personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000- relative a:
– motivi di salute;
– comprovati motivi di lavoro;
– comprovati motivi di natura familiare;
– motivi scolastici e/o afferenti ad attività formative e/o socio-assistenziali;
– altri motivi di urgente necessità .
È in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale.

4. Con decorrenza immediata e fino al 30 ottobre, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Arzano (NA) sono disposte le seguenti misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
d) sospensione delle attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dal DPCM 10 aprile 2020.
4.1. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale di Arzano (NA) da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 4., e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa.
4.2. Nel territorio comunale di Arzano (NA) è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente. La ASL competente, d’intesa – ove necessario- con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno assicurano la sollecita effettuazione di screening, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza.
5. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
6. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
7. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
8. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. e alle Camere di Commercio della regione Campania, all’ANCI Campania e al Comune di Arzano ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi

DE LUCA

?COVID-19, ORDINANZA

Pubblicata l’Ordinanza n. 82.
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