SITUAZIONE SERIA, BARDI ORDINA RESTRIZIONI
Dalle scuole alle attività commerciali chiuse nel week end. Ecco tutte le novità da condividere
Allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, su tutto il territorio regionale continuano ad applicarsi le misure di cui alle ordinanze 1° giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n. 30, 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, 7 settembre 2020, n. 33, 7 ottobre 2020, n. 37 e 14 ottobre 2020, n. 38, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza.
Art. 2
(Disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio regionale, fermo restando le attività economiche, produttive, sociali e ricreative già autorizzate con precedenti provvedimenti, si applicano le seguenti misure:
a) Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche; restano sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
b) Sono vietate le feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto. Possono tenersi feste conseguenti a cerimonie civili o religiose con la partecipazione massima di trenta persone, purché nel rispetto delle “Linee Guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di ricevimenti per cerimonie ed eventi analoghi in Basilicata”, emanate con ordinanza 10 luglio 2020, n. 29. Resta fermo, per i predetti eventi, il divieto dell’attività del ballo e di karaoke;
c) sono vietate le sagre e le fiere di carattere locale e di comunità;
d) sono sospese le attività convegnistiche e congressuali, restando consentite quelle che si svolgono con modalità a distanza;
e) sono sospese, dalle ore 21.00 alle ore 08.00, le attività di sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo. Nelle medesime ore è sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici comunque denominati (ad esempio slot-machines) situati all’interno di esercizi pubblici, esercizi commerciali e rivendite di tabacchi;
6) le attività somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e le attività di ristorazione, di cui alla lett. ee) dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, sono consentite dalle ore 05.00 alle ore 24.00 con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone, e dalle ore 05.00 alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. E’ consentita la vendita da asporto di alimenti e bevande fino alle ore 24.00, fermo il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. E’ comunque consentita, senza limiti di orario, la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto degli alimenti e delle bevande;
7) nelle giornate del sabato e della domenica è disposta la chiusura al pubblico delle attività commerciali di vendita al dettaglio ricomprese nei centri commerciali, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Sono comunque consentite le vendite a mezzo ordinazione tramite e-commerce e telefono, con consegna a domicilio;
8) è vietato l’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali e di lunga degenza della rete territoriale, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative per anziani, autosufficienti e non, da parte di familiari o caregiver ovvero dei visitatori dei pazienti, salvo autorizzazione del responsabile medico della struttura stessa e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio da COVID-19. Fermo quanto previsto al periodo precedente, l’eventuale autorizzazione da parte del responsabile medico della struttura potrà avvenire solo qualora nella struttura siano rispettate tutte le indicazioni contenute nel documento “Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali” (Rapporto ISS COVID-19 – n. 4/2020 Rev. 2 del 24 Agosto 2020, Gruppo di Lavoro Istituto Superiore di Sanità – Prevenzione e Controllo delle Infezioni) allegate alla presente ordinanza;
2. le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado statale e non statale (parificate e pareggiate), nel rispetto della libertà di insegnamento e nell’esercizio dell’autonomia, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, in tutte le classi del ciclo di istruzione in modalità alternata alla didattica in presenza. Detta disposizione non si applica alle prime classi di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione.
3. Per gli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali, ricoverati presso strutture ospedaliere o in cura presso le proprie abitazioni e gli alunni frequentanti le scuole carcerarie, resta fermo quanto previsto nelle “linee guida per la didattica digitale integrata” adottate con decreto del Ministro dell’Istruzione 7 agosto 2020, n. 80.
Art. 3
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020.
2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
4 Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 23 ottobre 2020 e sono efficaci sino al 13 novembre 2020, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.