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Il generale Bardi ha firmato Ordinanza numero 41 : il TESTO COMPLETO

PRIME ZONE ROSSE : IRSINA (MT) e GENZANO DI LUCANIA (PZ)


Il generale Bardi ha firmato Ordinanza numero 41 : il TESTO COMPLETO 

ORDINANZE DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
Ordinanza 02 novembre 2020, n.41
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Irsina (provincia di Matera) e al Comune di Genzano di Lucania (provincia di Potenza). 

Speciale N. 98 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA – 02/11/2020 2
REGIONE BASILICATA
ORDINANZA n. 41 del2 novembre 2020.
OGGETTO: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma l , del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo l, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Irsina (provincia di Matera) e al Comune di Genzano di Lucania (provincia di Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA


VISTI
gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al/ ‘intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo l, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. “;
VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e supera/coliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), si prevede che: “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente lo·cale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali
regionali”;
VISTA la legge regionale l o febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo l, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del25 gennaio 2020;
VISTA dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3l gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVD-19”, conve1tito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto- legge n. 19 del2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l ’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli l, 2 e 3, comma l ;

VISTO
il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, Il marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data del 26 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 19 del 2020 e che pertanto le altre misure (riferite alle misure previste dalle ordinanze del Ministro della salute, dai decreti adottati dalle autorità territoriali e dalle ordinanze contingibili e urgenti adottate dai sindaci e dai Presidenti di regioni) ancora vigenti alla medesima data del 26 marzo 2020 continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni;

VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’Il marzo 2020 con la quale l’epidemia COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO
l’articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;


VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del lOaprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul!’intero territorio nazionale”, avente efficacia fino al 4 maggio 2020, e in base al quale, in sostituzione di quelle previste con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, sono state adottate misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale;


CONSIDERATO che dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, avente efficacia fino al 4 maggio, “cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l o aprile 2020. “;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COV/D-19, applicabili sull ‘intero territorio nazionale”, le cui disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell ‘ articolo l O, comma l, si applicano “dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l Oaprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020 (.. .)”, e in particolare l’articolo 2, comma 11, in base al quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera L’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico- scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario (. ..) il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restritlive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento”, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”, come richiamato dall’articolo l, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in base al quale si dispone che: “Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/PA deve avvenire almeno settimanalmente. nMinistero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA e l ‘Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-Co V-2 nelle regioni/PP.AA “,·


VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante ”Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVJD-19″, ed in particolare le disposizioni dell’articolo l, comma 14, in base al quale “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelle regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale, e dell’articolo l, comma 16, ove si dispone che “i dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more del/’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2. “;


CONSIDERATO che a decorrere dal 3 giugno 2020, ai sensi dell’articolo l , comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n, 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”; ed in particolare i criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico (C.T.S) in data 15 maggio 2020, di cui all’allegato lO del medesimo, nonché le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del medesimo decreto;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;


VISTA la circolare 20 maggio 2020 n. 22 dell’INAIL che valorizza le Linee Guida anche regionali in forza e in quanto conformi all’articolo l, comma 14, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 recante ” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l ’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l ’emergenza epidemiologica da COVID-19″, avente efficacia, salve specifiche e diverse previsioni,

dall5 giugno 2020 all4luglio 2020;

CONSIDERATO che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 all’articolo l, comma l, dispone che le regioni possono procedere alle riaperture delle attività ivi indicate, previo accertamento delle compatibilità delle predette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato l O del predetto decreto;


VISTO il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 all’articolo 3, comma 2, fa obbligo sull’intero territorio nazionale di adozione di “protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. “;


VISTE le “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, ai sensi dell’articolo l, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con le quali sono state ulteriormente aggiornate e integrate le linee guida approvate in data 16 maggio 2020, integrate il 22 e il 25 maggio 2020 con riferimento ad ulteriori attività economiche e sociali, e costituiscono parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;


VISTA l’ordinanza 10 giugno 2020, n. 25 con la quale è stata assentita la riapertura e la ripresa di numerose attività economiche, produttive e ricreative, in parte già disposte con le precedenti ordinanze 3 maggio 2020, n. 21, 17 maggio 2020, n. 22, 22 maggio 2020, n. 23, e 25 maggio 2020, n. 24, sulla base delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche eproduttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020;


VISTA l’ordinanza 14 giugno 2020, n. 27 con la quale è stata assentita la riapertura di ulteriori attività economiche, produttive e ricreative, nel puntuale rispetto delle indicazioni tecniche operative defmite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 11 maggio 2020 di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, tra cui la ripresa dei servizi per la prima infanzia, per bambini e adolescenti, le attività delle sale slot, sale giochi, sale scommesse e attività analoghe, la ripresa degli spettacoli di intrattenimento di vario genere ivi comprese le sale teatrali e cinematografiche; la ripresa delle attività di fiere, sagre e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, le attività dal 19 giugno 2020 che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e altri locali assimilabili, limitatamente alle attività musicali; l’attività sportiva presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, lo svolgimento di ricevimenti nell’ambito di cerimonie ed aventi assimilabili, ivi compresi

i congressi e i meeting aziendali;

VISTA l’ordinanza 10 luglio 2020, n. 29 con la quale è stato disposto l’obbligo di comunicazione e di permanenza domiciliare fiduciaria per chiunque provenga dall’estero, con eccezione degli Stati europei espressamente indicati nell’allegalo l alla predetta ordinanza; è stata prevista la ripresa degli sport di contatto e di squadra, nel rispetto delle misure precauzionali di cui alle linee guida predisposte Task-force Coronavirus della Regione Basilicata ed è stata, altresì, disposta una integrazione delle misure precauzionali relative allo svolgimento dei ricevimenti nell’ambito di cerimonie ed eventi simili di cui al comma 10 dell’articolo 2 dell’ordinanza del 14 giugno 2020, n.27;


VISTO il documento adottato dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/116/CR4/COV19-C6 del 9 luglio 2020 contenente l’aggiornamento delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative “, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato l Odel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l ’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fi’onteggiare l ’emergenza epidemiologica da COVID-19 “, che ha prorogato sino al 31 luglio 2020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, ivi comprese quelle di cui ai relativi allegati, ad eccezione degli allegati 9 (”linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive) e 15(linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico”), sostituiti rispettivamente dagli allegati l e 2 del medesimo decreto, nonché le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;


VISTA l’ordinanza 17 luglio 2020, n. 30 con la quale sono state adottate le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 9 luglio 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 che ha confermato le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sino 31 luglio 2020, e sono state altresì confermate le misure contenute nelle ordinanze l0 giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27 e lO luglio 2020, n. 29;


VISTA l’ordinanza 31 luglio 2020, n. 31 che ha ulteriormente prorogato, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni di cui all’ordinanza 17 luglio 2020, n. 30, adottata ai sensi dell’articolo l, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, salvi ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento della situazione epidemiologica;


VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e ali’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 “,·


VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso ali’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell’articolo 3, comma l, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 “, che sostituisce la richiamata ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020,·

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;


VISTA
l’ordinanza del Ministro della salute l0 agosto 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;


VISTO il documento adottato dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/151/CR10a/COV19 del 6 agosto 2020, contenente l’aggiornamento delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” adottate il 9 luglio 2020;


VISTO il decreto del Presidente! del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. l 9, recante misure urgenti perfronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVJD-19”, le cui disposizioni si applicano in sostituzione di quelle del decreto come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, nonché le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 agosto 2020, di cui all’allegato 9 del medesimo decreto;


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 recante “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria”, in materia di ingressi nel territorio nazionale per le persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, e ulteriori misure per i cittadini provenienti dalla Colombia;


VISTA l’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32 che ha ulteriormente prorogato, sino al 7 settembre 2020, le misure cui all’ordinanza l 0 giugno 2020, n. 25, 14 giugno 2020, n. 27, lOluglio 2020, n. 29 e 17 luglio 2020, n. 30 per come vigenti alla data del l agosto 2020, adottate ai sensi dell’articolo l, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, salvi ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento della situazione epidemiologica, che ha recepito l’aggiornamento delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome in data 6 agosto 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, nonché disposto ulteriori misure in materia di ingressi o rientri dall’estero e la sospensione, all’aperto e al chiuso, delle attività del ballo che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento;


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020 recante “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria” recante, tra l’altro, la sospensione

sino al 7 settembre 2020 delle attività del ballo che hanno luogo, all’aperto o al chiuso, in discoteche, sale da ballo e locali assimilati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19” che ha confermato e prorogato le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sino al 7 ottobre 2020;


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” in materia di ingresso nel territorio nazionale;


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione del/ ’emergenza epidemiologica da COVID-19”


VISTA l’ordinanza 7 settembre 2020, n. 33 che ha ulteriormente prorogato, sino al 7 ottobre 2020, le misure di cui alle ordinanze l0 giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, l Oluglio 2020, n. 29 e 17 luglio 2020, n. 30, e ali’ordinanza del 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dall’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, e declinato ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale;


VISTA l’ordinanza 2 ottobre 2020 n. 35 che, a modifica dell’ordinanza 7 settembre 2020, n. 33, ha disposto l’obbligo sull’intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico;


VISTA l’ordinanza 7 ottobre 2020 n. 37 che ha disposto la proroga delle ordinanze l o giugno 2020, n 25, 14 giugno 2020 n. 27, 10 luglio 2020, n. 29, 17 luglio 2020, n. 30, 31 luglio 2020 n. 31 come sostituita dali’ordinanza 14 agosto 2020, n. 32, nonché dell’ordinanza 7 settembre 2020, n. 33 e 2 ottobre 2020, n. 35;


VISTA l’ordinanza 14 ottobre 2020 n. 38 che ha adottato le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 8 ottobre 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, e recato disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e misure in materia di ingressi o rientri dall’estero;


VISTA l’ordinanza 21 ottobre 2020 n. 39 che ha disposto ulteriori disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19;


VISTA l’ordinanza 30 ottobre 2020 n. 40 che ha disposto ulteriori disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, tra cui la sospensione delle attività dei parchi tematici e divertimento, delle competizioni sportive, delle palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, strutture termali, centri culturali, centri sociali e circoli ricreativi, dei congressi, convegni ed eventi assimilabili, delle sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo, il divieto di svolgimento di sagre, fiere a carattere locale e di comunità nonché le manifestazioni locali assimilabili, la sospensione delle attività del ballo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati;


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” in materia di ingresso nel territorio nazionale provenienti da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, che sostituiscono le disposizioni di cui all’articolo l, comma l, dell’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020;


VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 ottobre 2020 con la quale, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. l del 2018, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVJD-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVJD, nonché per l’attuazione della

direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020″;

VISTO il documento adottato dalla Conferenza della Regioni e Province Autonome 20/178/CR05a/COV19 dell’8 ottobre 2020 contenente l’aggiornamento delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative “, recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio su/l’intero territorio nazionale” le cui disposizioni si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio su/l’intero territorio nazionale”, che ha apportato modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 13 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sul!’intero territorio nazionale” le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 come modificato e integrato dal decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, sono efficaci fino al 24 novembre 2020;

CONSIDERATO che, sulla base del monitoraggio settimanale COVID-19 del Ministero della salute aggiornato al 27 ottobre 2020 (Report n. 24 sintesi nazionale) dall’evoluzione epidemiologica nazionale si osserva che “l’epidemia in Italia è in rapido peggioramento e ancora complessivamente compatibile con uno scenario di tipo 3 ma in evoluzione verso uno scenario di tipo 4. Si segnala che in alcune Regioni italiane la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4 con rischio di tenuta dei servizi sanitari nel breve periodo. Si conferma pertanto una situazione complessivamente e diffusamente molto grave sul territorio nazionale con rischio di criticità importanti a breve termine in numerose Regioni/PA italiane (…) Nella settimana di monitoraggio il Regioni/PA sono classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata di SARS-CoV-2. Di queste, 5 sono considerate a rischio alto a titolo precauzionale in quanto non valutabili in modo allendibile perché la completezza del dato di sorveglianza è insufficiente al momento della valutazione. Allre 8 Regioni/FA sono classificate a rischio moderato con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese. (…) Questa settimana si osserva un ulteriore forte incremento dei casi che porta l’incidenza cumulativa (dati flusso ISS) n e g l i u l t i m i 1 4 g g a 2 7 9 , 7 2 p e r l 0 0 , 0 0 0 a b i t a n t i n e l p e r i o d o 1 2 1 1 0 – 2 5/ 1 O ( v s 1 4 6, 1 8 p e r 100,000 abitanti periodo 5/10-18110).
Nello stesso periodo, il numero di casi sintomatici è raddoppiato: da 27.117 (periodo 5110-18/10) a 54.377 (periodo 12/10-25/10). L’aumento di casi è diffuso in tutto il Paese, con tutte le Regioni! PPAA che riportano un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente (flusso MdS). (. ..) Nel periodo 08 – 21 ottobre 2020, l’Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a l, 70 (95%CJ: 1,49 – 1 ,85). Si riscontrano valori di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle Regioni/FA italiane con valori superiori a 1,5 in diverse Regioni/PA ” (. ..) Si invitano” perianto “le Regioni/PA a realizzare una continua analisi del rischio, anche a livello subregionale, e di considerare un tempestivo innalzamento delle misure di mitigazione nelle aree maggiormente affette in base al livello di rischio e sulla base delle linee di indirizzo fornite nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella

fase di transizione per il periodo autunno-invernale” trasmesso con Circolare del Ministero della Salute del12/10/2020 Prot. 32732, in raccordo con il Ministero della Salute”,·

VISTA l’evoluzione epidemiologica sul territorio regionale alla data del 25 ottobre 2020, il cui andamento rimaneva a moderata criticità e continuava a confermare un controllo efficace dell’infezione da SARS-CoV-2 in relazione ai dati forniti che registrano una crescita significativa dei nuovi casi segnalati nel periodo (Report settimanale n. 24, del Ministero della salute, per il periodo 19-25 ottobre 2020, aggiornato al 27 ottobre 2020), pari a 413. Alla data del 27 ottobre 2020 si registrano 1229 positivi al virus (671 all’atto dell’emanazione dell’ordinanza n. 39/2020), di cui 1.139 si trovano in isolamento domiciliare, e 81 ricoverati nelle strutture ospedaliere della Regione, di cui 7 sono ricoverati in terapia intensiva (2 neli’ospedale “San Carlo” di Potenza e 5 neli’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera), su una disponibilità complessiva pari a 78 posti letto;


CONSIDERATO che la situazione epidemiologica della Regione Basilicata, valutata in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministero della salute del 30 aprile 2020 e in esito al Monitoraggio Fase 2 del Ministero della salute, Istituto Superiore di sanità, Cabina di Regia ai sensi del D.M. salute 30 aprile 2020, Report settimanale n. 24, dati relativi alla settimana 19-25 ottobre 2020 (aggiornati alla data del 27 ottobre 2020) Dimensione 2: classificazione della trasmissione ed impatto di COVID-19, era da valutarsi, con riferimento alla Regione Basilicata, con classificazione di rischio di contagio “moderata” e con una stima di Rt (medio su 14 giorni) calcolato sulla base della sorveglianza integrata ISS “pari a 1.04” (CI: 0.21-2.33);

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere diffusivo del virus e l’incremento dei casi nella Regione che impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario intraprese;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’a1ticolo l, comma 16 e 3 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le misure disposte dalle Regioni hanno efficacia limitata nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;


PRESO ATTO che, nell’ambito del monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica della Regione Basilicata, con nota del 31 ottobre 2020 il diJettore del Dipartimento di Prevenzione collettiva della salute umana dell’Azienda sanitaria di Matera ha rappresentato che “nella serata di venerdì 30 ottobre u.s. sono risultati positivi alla ricerca di SARS-Cov-2 n 52 cittadini residenti/domiciliati di Irsina(…) dei quali 50 nuovi positivi, che si aggiungono ai 16 già diagnosticati nei giorni scorsi, di cui uno ricoverato presso il reparto di Malattie infettive del P.O. di Matera. (…) “Circostanza da segnalare” – si aggiunge – “è la presenza di comuni limitrofi (Tricarico, Genzano di Lucania, Altamura, Gravina in Puglia) con un alto numero di

soggetti già positivi”;

CONSIDERATO che il dirigente generale del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata con nota 205904_13A2 del 31 ottobre 2020, sulla base di quanto rappresentato dall’Azienda sanitaria di Matera, ha espresso avviso secondo cui si si ritiene opportuna l’adozione di “misure di contenimento più restrittive” volte al perseguimento “della riduzione del contagio con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione” trattandosi di “focolai multipli difficilmente individuabili in breve tempo e quindi alfine di ridurre il rischio di diffusione del contagio è preferibile ilrafforzare lemisurerestrittive”;


ACQUISITE nella giornata del 10 novembre 2020 ulteriori positività per un numero di 34 su 380 test biomolecolari per SARS-CoV-2 effettuati con tampone rino-faringeo nel corso della campagna di testing avviata nel comune di Irsina (MT);


RITENUTO ragionevole considerare in via previsionale un incremento del numero positivi al completamento della campagna di cui sopra con effettuazione di circa 700 tamponi nella collettività di che trattasi;


RILEVATO che la situazione che vede coinvolti i cittadini dell’area comunale di Irsina risulta di particolare criticità e si connota per un picco puntuale di positività concentrate in una sola giornata, per la non riconducibilità delle stesse positività ad un solo o limitato numero di focolai, per un valore di incidenza cumulativa nella popolazione pari a 1,46%;


PRESO ATTO altresì che, nell’ambito del monitoraggio quotidiano della situazione epidemiologica della Regione Basilicata, con nota del 2 novembre 2020 il dirigente medico di Igiene e S.O. del distretto della salute ambito territoriale di Venosa, ha rappresentato che a seguito di indagine epidemiologica in data 20 ottobre 2020 si è accertata la “positività di un residente a Genzano e operante nel 118 di Gravina in Puglia “. Dalla nota, a seguito di tracciamento dei contatti, si evincono ulteriori positività e che “dal20.10.2020 fino a/31.10.2020 sono stati effettuati 640 tamponi tra docenti, alunni, contatti palestra e conviventi (. ..) Sono risultati 96 positività al test”;


CONSIDERATO che il dirigente sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, acquisita la predetta relazione del dirigente medico di Igiene e S.O. del distretto della salute ambito territoriale di Venosa, riferita alle accertate positività nel Comune di Genzano di Lucania (PZ), con nota l0021O del 2 novembre 2020 ha rappresentato che “il tasso di incidenza cumulativa nel periodo è pari a l, 72%” e che “la percentuale di

positivi sul numero dei tamponi effettuati è del15 % “;

CONSIDERATO che il dirigente generale del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata con nota 206833_13A2 del 2 novembre 2020, sulla base di quanto rappresentato dali’Azienda sanitaria di Potenza, ha espresso avviso secondo cui si ritiene opportuna l’adozione di “misure di contenimento più restrittive” volte al perseguimento “della riduzione del contagio con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione” trattandosi di ”focolai identificati (che) non si sono esauriti, anzi si sono estesi, e quindi al fine di ridurre il rischio di diffusione del contagio è preferibile rafforzare le misure restrittive, tenuto anche conto della posizione geografica che pone il Comune di Genzano di Lucania al confine con la Puglia, Regione a d alto rischio di diffusione del COV/D-19 “;


ACQUISITO che tale situazione, nell’ambito dell’attuale condizione di rischio della Regione Basilicata per come defmita nell’ultimo rappot1o dell’ISS di classificazione quantitativa del rischio e della resilienza dei servizi sanitari, costituisce oggettivo indicatore di possibile estensione nella diffusione dell’infezione in atto tale da costituire una condizione di particolare gravità che necessita di rimodulazione incrementale degli interventi e meritevole di provvedimenti contingenti ed eccezionali di carattere preventivo;


RITENUTO che, per la specifica situazione e per l’analisi del rischio sanitario in atto, risulta indispensabile ed urgente adottare un tempestivo innalzarnento del livello delle misure volte a garantire la salute e la sicurezza dei cittadini e che, nel contesto ivi descritto, eventuali spostamenti sia in ingresso che in uscita dal Comune di Irsina e dal Comune di Genzano di Lucania esporrebbero tutta la popolazione al concreto rischio di una espansione della diffusione del virus COV/D-19;


CONSIDERATO che ricorrono, pertanto, le condizioni di estrema necessità ed urgenza per l’adozione di misure maggiormente restrittive tese a impedire gli spostamenti degli individui da e per il Comune di Irsina e il Comune di Genzano di Lucania, compresa l’adozione della limitazione degli spostamenti all’interno dei medesimi Comuni per contrastare assembramenti, se non per comprovati motivi di lavoro, di salute ovvero per situazioni di necessità o di urgenza;


VISTO l’articolo l, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e l’articolo 3, comma l, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le
condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
Emana la seguente

ORDINANZA


Art. 1

{Misure urgenti ulteriormente restrWive per evitare la diffusione sul territorio regionale del COVID-19)

l. Con decorrenza dal 3 novembre 2020 e fino al 13 novembre 2020, fatte salve le misure statali, regionali e commissariali vigenti di contenimento del rischio sanitario di diffusione del COVID-19, con riferimento al territorio del Comune di Irsina (MT) e del Comune di Genzano di Lucania (PZ) sono adottate le seguenti ulteriori misure urgenti:

a) divieto di allontanamento dal territorio comunale di Irsina e di Genzano di Lucania da parte di tutti gli individui ivi residenti, se non per spostamenti motivati da comprovate situazioni di necessità o di urgenza ovvero per motivi di salute;

b) divieto di ingresso nei medesimi territori.
È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza;

c) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici pubblici, fatte salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile, garantendo almeno la percentuale indicata all’articolo 3, comma 3, del DPCM 24 ottobre 2020;

d) sospensione delle attività didattiche in presenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatta salva l’adozione della didattica digitale integrata a distanza; e sospensione delle riunioni degli organi collegiali, salvo lo svolgimento con modalità a distanza;

e) sospensione delle attività produttive industriali e commerciali ivi compresi i servizi di ristorazione, fatta salva la consegna a domicilio. Sono consentite le attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato l al DPCM 10 aprile 2020 e delle attività inerenti i servizi alla persona individuate nell’allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Deve essere garantita in ogni caso la distanza di sicurezza personale di un metro;

f) su tutto il territorio comunale di Irsina e di Genzano di Lucania, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o di urgenza ovvero per motivi di salute.

2.  È fatta salva la possibilità di transito, in ingresso e in uscita dal territorio comunale di Irsina da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, compresi farmacisti e veterinari, del personale militare, del personale impegnato nei controlli e nell ‘ assistenza nelle attività relative all’emergenza da COVID-19, nonché degli esercenti delle attività consentite sul territorio comunale e quelle strettamente funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite, ivi compreso il trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle predette attività, nonché le attività necessarie a garantire l’allevamento di animali e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali, con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Fermo quanto previsto dal precedente periodo, è fatto divieto di mobilità dai summenzionati Comuni per lo svolgimento di attività lavorative.


Art.2

(Disposizioni finali)

l. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.

2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo l, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modi:ficazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione
Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.

3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

4 Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma l del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000).
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modi:ficazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalle ore 12.00 del 3 novembre 2020 e sono efficaci sino al 13 novembre 2020, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo l, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14luglio 2020, n. 74.

6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.

Potenza, 2 novembre 2020

Speciale N. 100 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA – 04/11/2020

REGIONE BASILICATA
PRESIDENTE DELLA GIUNTA, UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE
Chiarimento 04/11/2020, n.9

CHIARIMENTO in merito all’ordinanza 2 novembre 2020, n. 41 del Presidente della Giunta regionale, recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19” . Disposizioni relative al Comune di Irsina (provincia di Matera) e al Comune di Genzano di Lucania (provincia di Potenza)

Ci si riferisce all’ordinanza 2 novembre 2020, n. 41 del Presidente della Giunta regionale, recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Irsina (provincia di Matera) e al Comune di Genzano di Lucania (provincia di Potenza).

Al riguardo, si fornisce il seguente chiarimento:

il provvedimento fa salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità (quali l’erogazione dei servizi di energia elettrica, gas, telecomunicazioni, traspotii, acqua, rifiuti, poste, servizi bancari e finanziari, etc) e dei servizi essenziali, di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, ove sono ricompresi i trasporti urbani ed extraurbani.

Conseguentemente, dette attività non rientrano tra le attività sospese nell’ambito dei territori comunali interessati, restando pertanto consentito il transito e la sosta, in ingresso e in uscita dai Comuni di Irsina e Genzano di Lucania, dei mezzi di trasporto e comunque del personale addetto allo svolgimento delle predette attività al fine di assicurarne la continuità.

Il passaggio in ingresso e in uscita dai Comuni di Irsina e Genzano in Lucania è comunque consentito a tutti gli individui non residenti per assicurare l’attraversamento in detti Comuni, con divieto di soste, verso Comuni diversi.

Quanto alla sospensione delle attività produttive industriali, restano consentite – all’interno dei territori comunali in esame- le attività di cui all’allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020 i cui impianti sono a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, e comunque le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo di cui all’art. 2, comma 6 del predetto DPCM, fermo il rispetto dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-I9.


d’ordine del Presidente

Il Capo di Gabinetto
Fabrizio GRAUSO

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