«PERSEGUITATA» DAL COMUNE, CHIEDE ALL’ENTE «ALMENO 1 MILIONE DI EURO»: CAUSA PERSA
Post sisma, una cittadina dopo 30 anni di tira e molla con gli Uffici tecnici, puntava a un maxi indennizzo: il no dal Consiglio di Stato
A distanza di 30 dal sorgere dei problemi che hanno dato origine ad una serie decennale di cause al Tribunale amministrativo regionale (Tar) della Basilicata e al Consiglio di Stato, una cittadina di Montescaglioso sperava finalmente di ottenere dal Comune 1milione di euro come risarcimento danni, materiali e morali, dell’atteggiamento «persecutorio» dell’Ente nei suoi confronti. E invece no: i massimi giudici amministrativi italiani hanno confermato la sentenza del Tar lucano, ricorso respinto. La causa della cittadina contro il Comune finalizzata all’ottenimento del risarcimento danni per «illegittima attività amministrativa», ha come tema della controversia giuridica il noto decreto legge 219 del 1981: finanziamenti postsisma. Nel giugno del 1989, in qualità di proprietaria di un fabbricato sito in Montescaglioso, era stata autorizzata dal Comune ai lavori per la ricostruzione, con annesso beneficio economico.
Sennonchè a lavori iniziati, la sospensione degli stessi, la prima «già dopo soli 14 giorni dal rilascio dell’autorizzazione a ricostruire», per provvedimenti dell’Ente che a seguito di sentenze Tar sono stati successivamente annullati. La ripresa del cantiere nell’aprile del 2000. Soltanto «due giorni dopo», però, dal caposettore tecnico comunale, la nuova sospensione sul presupposto che «la ricostruzione del fabbricato avrebbe creato notevole pregiudizio alla viabilità e alla sicurezza stradale di via Napoli in quanto non seguirebbe gli allineamenti stradali preesistenti».
Un mese dopo, nel maggio del 200, il successivo con l’ordine di «demolizione di parte del fabbricato». Nuove cause, quella al Tar vinta dalla cittadina e quella al Consiglio di Stato da parte del Comune che non ha portato, come accertato nel 2011, a nulla di fatto. Il ricorso in appello da parte dell’Ente avrebbe indotto la cittadina a desistere dall’eseguire i lavori di ultimazione del fabbricato dato che «l’eventuale riforma della sentenza di primo grado con conseguente obbligo di demolizione avrebbe determinato più gravi danni». Nel frattempo, nel 2004, il Comune di Montescaglioso, che già aveva «l’ammissione a contributo per la ricostruzione per la somma di 51milioni di lire», comunicava alla cittadina la nullità dell’ammissione stessa «per mancata conversione in legge della norma del Decreto legge 2 del 1989». Di questi e altri dati si compone la complessa e lunga ricostruzione della vicenda.
Ad ogni modo per la cittadina il Comune, negli anni, aveva «deliberatamente perpetrato con accanimento personale una attività dannosa» nei suoi confronti, anche «attraverso l’indebita contrazione delle sue facoltà». La conseguenza, a detta della cittadina, un vero e proprio danno da «disturbo», ovvero danni morali, esistenziali e patrimoniali «consistenti nella perdita di credibilità e della vita di relazione in quanto nel ristretto ambiente cittadino di Montescaglioso le continue vessazioni amministrative perpetrate contro la ricorrente avrebbero data adito a voci che la volevano responsabile di azioni difformi dalle norme».
Di qui, inoltre, «il danno esistenziale legato all’alterazione del modo di essere della persona nei suoi aspetti individuali», con conseguente «modifica della personalità e dello stato psicologico», e nei suoi aspetti sociali, con modifica del modo di essere nelle relazioni familiari- affettive, nonché nei suoi aspetti produttivi «d’uno stato di tristezza prostrazione causato dal trauma». A pesare anche e soprattutto «lo stress giudiziario prolungato e ripetuto».
Tra i danni materiali, invece, il cantiere che è abbandonato, ma «va pure sorvegliato», e il mancato guadagno per il mancato affitto dei due appartamenti. Per questi e altri motivi, la cittadina di Montescaglioso voleva un risarcimento in ogni caso «per una somma non inferiore a 1milione di euro». Né il Tar prima, né il Consiglio di Stato adesso, hanno però accolto il ricorso.