IUS SUPERVENIENS: A METÀ TRA LOTTERIA E “SCIPPO” QUANDO CAMBIARE LE LEGGI AMBIENTALI NON SERVE
Sull’impianto di compostaggio rifiuti a Balvano la Regione si è adeguata al Consiglio di Stato: dalla sentenza possibile ciclone burocratico
Impianto di compostaggio di rifiuti organici differenziati nell’area industriale di Baragiano, tra i comuni di Baragiano e Balvano: dalla Regione Basilicata è arrivato il giudizio favorevole di Compatibilità ambientale, comprensivo dell’Autorizzazione paesaggistica e dell’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la sentenza del Consiglio di Stato, in ottemperanza della quale c’è stato il via libera autorizzatorio, potrebbe generare un ciclone burocratico. Quanto stabilito dai massimi giudici amministrativi sembra proprio andare ben oltre il caso specifico dell’impianto di compostaggio di Balvano. Nel primo diniego da parte della Regione, era il 2017, Giunta Pittella, a verbale anche le osservazioni del Comune di Baragiano che si opponeva all’istanza della società, risalente al 2015, poiché l’impianto sarebbe stato«nelle immediate vicinanze del centro di Baragiano Scalo, di circa 2mila abitanti, dove tutti i punti di aggregazione e tutti i punti sensibili ricadono a una distanza compresa tra i 250 e i 700 metri». In generale tra i recettori sensibili «una scuola, un asilo, due chiese, una casa di riposo per anziani e un parco giochi per bambini oltre alle residenze».
L’Amministrazione regionale , inoltre, aveva fatto riferimento al principio di precauzione ambientale sostenendo, in caso di incidenti o di eventuali perdite di percolato, «l’insufficiente distanza dell’impianto in questione dalle sponde del Torrente Platano, pari a circa 35 metri, tale da non garantire la tutela e la salvaguardia dell’ecosistema fluviale». Al Tar di Basilicata, la società vinse il ricorso e il diniego venne annullato. Tra i motivi anche le lacune nel Piano regionale sulla gestione dei rifiuti. La società, ha poi vinto anche al Consiglio di Stato. Qui il dettaglio in grado di scatenare un ciclone burocratico.
La Regione, questa volta a guida centrodestra, nella causa di “rivincita” fece notare al Consiglio di Stato come nel 2018 fosse stata emanata relativa legge regionale in materia ambientale e, pertanto, anche disciplinante la gestione dei rifiuti. Tra le previsioni normative, quella che prescrive, tra l’altro, per la localizzazione di impianti come quello in questione, «in presenza di recettori sensibili, da individuare di volta in volta, per i quali occorre garantire un adeguato livello di protezione rispetto alle molestie dovute all’inquinamento olfattivo, la distanza minima a cui collocare l’eventuale impianto deve essere rapportata alla sensibilità del recettore, ed in ogni caso non potrà essere inferiore a 2000 metri».
Tecnicamente, il cavillo è quello ius superveniens. Per il Consiglio di Stato, la nuova legge regionale è «applicabile a nuovi procedimenti ma non anche a fattispecie procedimentali concluse, come quella oggetto di giudizio». Non solo, «la sola presenza di recettori sensibili nelle zone limitrofe», non basta «ad escludere la possibilità di realizzare l’impianto». In pratica la Giustizia amministrativa si è come sostituita alla Regione quale Ente di governo e programmazione territoriale. Una sorta di favor rei dell’ambiente in base al quale se la Regione inasprisce o meglio precisa determinati parametri ambientali, questi non si applicano in maniera retroattiva neanche alle istanze di autorizzazioni già conclusesi con parere negativo. Non importa se negli anni la Regione ha modificato, in base a individuate esigenze, criteri e norme, chi ha fatto in tempo a fare domanda per impianti industriali con la legge più “permissiva” o lacunosa, deve essere valutato con le vecchie regole del gioco.
Da ciò si comprende come il principio espresso dal Consiglio di Stato sul caso lucano va ben oltre il caso specifico dell’impianto di compostaggio di rifiuti organici nell’area di Baragiano e può generare una vittoria postuma anche in altri settori, per esempio l’eolico, delle ditte che hanno fatto in tempo, per casualità, a bussare in Regione prima che le norme in materia divenissero più stingenti. Alla fine, però, quello dello ius superveniens è una sorta di lotteria.
Altre sentenze per casi di altri Regioni, stabiliscono, per esempio, come «la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento» e che quindi la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, «dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici». Una lotteria. FERMOL