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ALFONSO PASCALE : L’AZZARDO DEGLI SCONTRINI

Fare un provvedimento dall’esito incerto sul piano della lotta all’evasione fiscale e poi spendere più soldi per curare le ludopatie è davvero una politica folle

L’AZZARDO DEGLI SCONTRINI

Da oggi è disponibile il codice lotteria.
Basta inserire il proprio codice fiscale nell’apposito portale.
Così dal primo gennaio si potrà partecipare alla lotteria degli scontrini.

Nessuno è in grado di sapere gli effetti di questa misura. Gli studi sperimentali mostrano che un premio per lealtà fiscale può ridurre l’evasione, ma anche aumentarla o lasciarla invariata.

Secondo una ricerca, la ragione principale che spinge i contribuenti a richiedere la ricevuta non è la lotteria, bensì il beneficio fiscale che ricevono (credito d’imposta, detrazioni), accompagnato da motivazioni legate al rapporto stato-contribuente (gestione delle imposte, qualità dei servizi pubblici).

In questa iniziativa, c’è addirittura un imbroglio che nessun giornale oggi svela.

Con il provvedimento dell’11 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate, si è stabilito che chi partecipa alla lotteria con le spese sanitarie, rinuncia automaticamente alle detrazioni fiscali previste. Una follia!

Le ludopatie si alimentano proprio in questo modo

Pur di vincere alla lotteria, molti potrebbero essere indotti a rinunciare alle detrazioni fiscali.
Solo pochissime persone ne avranno un vantaggio. La stragrande maggioranza, invece, solo un danno, con il rischio di restare vittime di conseguenze gravi per la salute mentale.

Che i disturbi psichici siano provocati dallo Stato è davvero ignominioso. Fare un provvedimento dall’esito incerto sul piano della lotta all’evasione fiscale e poi spendere più soldi per curare le ludopatie è davvero una politica folle.

Prot. n. 0351449

Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1432381 del 23 dicembre 2019 e n. 248558 del 30 giugno 2020

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 1.2 è sostituito dal seguente:
“1.2 I dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo, i Registratori Telematici possono memorizzare esclusivamente in via alternativa il codice fiscale o il codice lotteria nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata.”
Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall’articolo 36 par. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall’articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

MOTIVAZIONI
Con il presente provvedimento viene modificato il punto 1.2 del provvedimento del 31 ottobre 2019, e successive modificazioni, al fine di consentire anche ai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione precompilata di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali, la nuova previsione esplicita che i registratori telematici, in fase di registrazione dei dati dell’operazione, possono memorizzare o il codice fiscale, finalizzato all’ottenimento dell’eventuale detrazione/deduzione fiscale, oppure il codice lotteria finalizzato alla partecipazione a quest’ultima.

RIFERIMENTI NORMATIVI
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
˗ Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
˗ Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
˗ Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1). b) Normativa di riferimento:
˗ Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
˗ Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
˗ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
˗ Legge 11 marzo 2014, n. 23, concernente la delega al Governo recante disposizioni
per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (art. 9, comma 1,
lettera g);
˗ Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica
delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
˗ Regolamento UE n. 2016/679;
˗ Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (art. 1, comma 540);
˗ Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.
˗ Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con
il Direttore dell’Agenzia delle entrate, del 5 marzo 2020

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 11 novembre 2020

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente

Che cos’è la lotteria degli scontrini

La lotteria degli scontrini non ti costa nulla perché è collegata ai tuoi normali acquisti.

Se sei maggiorenne e residente in Italia parteciperai alla lotteria degli scontrini semplicemente acquistando – in contanti o senza – beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto.

Partecipare alla lotteria sarà facile: basterà procurarsi in questo sito il codice lotteria e mostrarlo all’esercente al momento dell’acquisto. Così, il tuo scontrino elettronico ti consentirà di partecipare alla lotteria.

Ti spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro; 10 scontrini possono quindi farti ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Nella fase di avvio della lotteria faranno eccezione anche gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche e gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.).

La lotteria avrà estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zerocontanti”: se avrai utilizzato strumenti di pagamento elettronico parteciperai ad entrambe.

Codice lotteria

Dal 1° dicembre, troverai in questo sito la sezione “Partecipa ora” in cui potrai digitare il tuo codice fiscale e visualizzare il tuo codice lotteria, indispensabile per partecipare.

Una volta ottenuto il codice lotteria, potrai stamparlo e salvarlo sul tuo dispositivo mobile per poi esibirlo all’esercente al momento dell’acquisto.

Il codice lotteria è univocamente abbinato al tuo codice fiscale e serve a mantenerlo anonimo: né l’esercente né altri potranno risalire a te per profilazioni o analisi delle tue abitudini di spesa.

Se dimentichi o perdi il codice lotteria, puoi facilmente visualizzarlo nella tua area riservata o, in alternativa, ottenerne un altro, accedendo nuovamente alla sezione “Partecipa ora” di questo sito. Se poi dovessi ricordare o ritrovare il primo codice lotteria ottenuto, potrai comunque utilizzarlo in alternativa a quello nuovo.

 

Il calendario ufficiale delle estrazioni 2021

Lotteria degli scontrini al via: ecco come richiedere il codice

Dal 1° dicembre 2020 è attivo sul sito ufficiale lo spazio “Partecipa ora” dove è possibile generare il proprio codice lotteria. 


Le estrazioni saranno settimanali e mensili e si potrà vincere fino a 5 milioni di euro

01 dicembre 2020

L’annunciata Lotteria degli Scontrini comincia a prendere forma: da oggi, 1° dicembre, sarà possibile richiedere il proprio codice di partecipazione da mostrare agli esercenti al momento dell’acquisto.
Una manovra fortemente voluta dal governo per aumentare le transazioni tracciabili e disincentivare pagamenti contanti.
Dopo alcuni rimandi per via della pandemia coronavirus, sul sito ufficiale è ora possibile richiedere il proprio codice.

Come fare?
Il primo passo per giocare è visitare il sito ufficiale www.lotteriadegliscontrini.gov.it e scegliere nel menu principale la voce “Partecipa Ora

Si aprirà una pagina sulla quale andranno compilati i seguenti campi:

– Codice fiscale

– Spuntare la casella inerente all’informativa sulla privacy (GDPR)

– Immettere il codice di sicurezza generato automaticamente dal sistema (visivo e audio)

Completata la procedura otterrete il codice a barre da conservare sullo smartphone, altri device, o stampare.


L’apposito codice potrà essere presentato alla cassa solo richiedendo pagamenti elettronici.

Da gennaio, infatti, gli esercenti saranno abilitati alla trasmissione telematica degli scontrini che sarà ricevuta direttamente all’Agenzia delle Entrate.

I dati della giocata, come accade in farmacia con la tessera sanitaria, saranno trasformati in un biglietto “virtuale”
Ogni euro speso sarà un biglietto, con un massimo di 1000 biglietti per singolo acquisto.
La procedura è digitale e automatica e, quindi, non sarà necessario conservare gli scontrini.
Una volta fatte le estrazioni l’Agenzia delle Dogane comunicherà le vincite via pec o raccomandata, anticipando con un sms la notizia a chi si sarà registrato lasciando anche il numero di telefono.
Per partecipare bisogna solo essere maggiorenni e residenti in Italia.
Sono esclusi gli acquisti online.

Le estrazioni

Le estrazioni avvengono di giovedì: nel 2021 sono previste estrazioni settimanali, a partire dal 14 gennaio (per gli scontrini registrati dal sistema lotteria dal 4 al 10) e 11 estrazioni mensili ogni secondo giovedì del mese, a partire dall’11 febbraio.

La prima estrazione annuale avverrà invece all’inizio del 2022, e parteciperanno tutti gli scontrini trasmessi e registrati nel 2021.

Il “bottino” in questo caso sarà di 5 milioni per il consumatore e 1 milione per l’esercente.

Conviene anche agli esercenti

Tutte le estrazioni, infatti, con i pagamenti cashless premieranno anche i negozianti la suddivisione del montepremi è in via di aggiornamento, perché finora si prevedevano vincite anche per chi pagava in contanti, ma la manovra (che entra in vigore dal 1 gennaio) limita invece la partecipazione ai pagamenti elettronici.

Il calendario delle estrazioni mensili 2021:

– giovedì 11 febbraio

– giovedì 11 marzo

– giovedì 8 aprile

– giovedì 13 maggio

– giovedì 10 giugno

– giovedì 8 luglio

– giovedì 12 agosto

– giovedì 9 settembre

– giovedì 14 ottobre

– giovedì 11 novembre

– giovedì 9 dicembre

 

 

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