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P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata rigetta l’incidentale istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati

Rilevato, altresì, come la Regione Basilicata non abbia adempiuto a quanto disposto con decreto monocratico di questo Tribunale n. 272 del 2020, e ritenuto, pertanto, di dover incidentalmente evidenziare che l’eventuale reiterazione del potere amministrativo qui in contestazione dovrà uniformarsi alle esigenze di approfondimento istruttorio e motivazionale ivi analiticamente indicate, fatte salve ovviamente le esigenze derivanti dall’evoluzione del quadro normativo;

UN CASO ALLA VOLTA FINO ALLA FINE 

TESTO COMPLETO DELLA SENTENZA 

Pubblicato il 02/12/2020
N. 00273/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00479/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso avente numero di registro generale 479 del 2020, proposto da

– -OMISSIS-

rappresentati e difesi in giudizio dagli avvocati Giacomo Marchitelli, Anna Rosa Ferrara, Alessandra Sarlo, con domicilio digitale in atti;

contro

– Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Valerio Di Giacomo, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza, alla via V. Verrastro n. 4 e
domicilio digitale in atti;

– Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, Ministero dellaSalute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici ex lege domiciliano, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,


– dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Basilicata n. 44 del 15 novembre 2020;

– ove occorra, se esistente, della nota inviata dal Presidente della Regione all’Ufficio scolastico regionale;

– laddove lesivi, ove occorra e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, di ogni altradeterminazione e di ogni altro provvedimento non cognito, ovvero di ogni altro provvedimento connesso, conseguente e consequenziale a quello impugnato, nonché dei pareri preordinati al provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata, della Presidenza del consiglio dei ministri, del Ministero dell’istruzione e del Ministero della salute;


Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;


Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;


Visti tutti gli atti della causa;


Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;


Relatore, alla camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020, il Primo

Referendario avv. Benedetto Nappi;

Dato atto di come il giudizio sia transitato in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge n. 137 del 2020;

Riservata al merito la delibazione delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’Amministrazione regionale;

Rilevato come l’incidentale istanza cautelare di sospensione degli atti impugnata sia allo stato sprovvista dell’attributo del periculum in mora, dovendosi in questa sede rilevare il residuo periodo di efficacia temporale del provvedimento impugnato (un giorno);



Rilevato, altresì, come la Regione Basilicata non abbia adempiuto a quanto disposto con decreto monocratico di questo Tribunale n. 272 del 2020, e ritenuto, pertanto, di dover incidentalmente evidenziare che l’eventuale reiterazione del potere amministrativo qui in contestazione dovrà uniformarsi alle esigenze di approfondimento istruttorio e motivazionale ivi analiticamente indicate, fatte salve ovviamente le esigenze derivanti dall’evoluzione del quadro normativo;


Ritenuta, infine, in ragione delle peculiarità della questione, la sussistenza dei presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata rigetta l’incidentale istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

Spese della fase cautelare compensate.


La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020, con l’intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Primo Referendario, Estensore

Il presidente Fabio Donadono

L’estensore Benedetto Nappi  


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