5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 5 dicembre 2020 e sono efficaci sino al 15 gennaio 2021, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 2 del presente provvedimento che avranno efficacia fino al 6 gennaio 2021, nonché fatte salve ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
Leggi tutto