DIGHE ACERENZA E GENZANO: L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ALL’ATTENZIONE DELL’ANAC
La Bea di Beneventi E.A. Srl ha omesso di comunicare il rinvio a giudizio del legale rappresentante
Eipli, appalto da 741mila e 701 euro per i lavori, relativi aalle dighe di Acerenza e Genzano, di adeguamento degli impianti tecnologici degli sbarramenti alle prescrizioni dell’Ufficio tecnico dighe: l’Ente sull’aggiudicazione ora deve decidere. L’Autorità nazionale anticorruzione Anac, ha inviato il parere richiesto. Le ultime tracce dell’appalto, risalgono allo scorso settembre: «a breve scriveva il direttore facente funzioni sarà sottoscritto il contratto di appalto con l’Operatore economico risultato aggiudicatario che prevede la redazione del progetto esecutivo da sottoporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il parere di competenza». A novembre, però, dall’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, la nota indirizzata all’Anac. Nel corso delel verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione, era emersa una mancata comunicazione da parte del raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) aggiudicatario composto dalla mandataria Rizzoni Srl e dalla Bea di Beneventi E.A Srl e A.M Ascensori Srl. L’Eipli ha chiesto all’Anac se l’«omessa dichiarazione di un rinvio a giudizio a carico del legale rappresentante di uno degli operatori economici», partecipante in qualità di mandante del Rti aggiudicatario, costituisse o meno causa di esclusione dalla gara in quanto idonea a dimostrare «l’inaffidabilità dell’operatore economico». L’Rti si è difesa sostenendo che l’informazione non rientra nel perimetro degli obblighi dichiarativi previsti dalla legge di gara e sarebbe comunque del tutto ininfluente ai fini delle valutazioni, così come prescritte dal Codice degli appalti, di esclusione automatica come nel caso di condanne definitive per determinate fattispecie di reato. Inoltre, l’imputazione a carico del legale rappresentante dell’impresa mandante Bea di Beneventi E.A. Srl Unipersonale, «di concorso nel reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, vedrebbe il legale rappresentante della società «come mero destinatario passivo di affidamenti diretti, disposti dalla stazione appaltante senza alcun coinvolgimento dell’impresa, con la conseguenza che l’accertamento dibattimentale non potrà che escludere qualsiasi responsabilità concorsuale di Bea Beneventi E.A. Srl». Per l’Anaca l’omessa dichiarazione di un rinvio a giudizio non comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico, ma quand’anche non previsto dalla lex specialis di gara, in presenza di accuse gravi, fondati e pertinenti, tali quindi da incidere «sul giudizio di moralità e affidabilità dell’operatore economico», la valutazione può e «deve» essere svolta in concreto dalla stazione appaltante «nell’esercizio della propria discrezionalità».