APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO, CONTRARI BRAIA E LEGGIERI
“Prima della votazione il capogruppo di Italia viva ha presentato una pregiudiziale sulla relazione tecnico finanziaria e sulla mancanza di una invarianza di spesa”
Ordinamento amministrativo Giunta, sì da I Ccp
Tra gli obiettivi dell’atto quello di accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo anche al fine di favorire l’integrazione con le altre pubbliche istituzioni
La prima commissione consiliare (Affari istituzionali) del Consiglio regionale della Basilicata, presieduta da Pasquale Cariello (Lega), riunitasi presso l’Aula Dinardo ha preso atto a maggioranza, con il voto favorevole di Cariello, Acito, Bellettieri, Quarto e Baldassarre e il voto contrario di Braia e Leggieri, della delibera di Giunta regionale avente ad oggetto: “Legge regionale 30.12.2020 n. 29, articolo 2 – Approvazione dello schema di Regolamento “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale di Basilicata”.
Prima della votazione il capogruppo di Italia viva Braia aveva presentato una pregiudiziale sulla relazione tecnico finanziaria e sulla mancanza di una invarianza di spesa. La pregiudiziale, alla quale ha risposto il dirigente generale dell’Ufficio legislativo della Presidenza della Giunta Antonio Ferrara, è stata respinta a maggioranza con il voto contrario della maggioranza.
Acquisite e inviate alla Giunta due osservazioni di Braia, una sull’aggiunta dell’Ufficio territoriale di Matera e l’altra sulla autonomia dell’ufficio legale della Regione.
Tra gli obiettivi dell’atto quello di accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo anche al fine di favorire l’integrazione con le altre pubbliche istituzioni; realizzare un assetto organizzativo rispondente all’esercizio delle funzioni regionali e all’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dall’organo di direzione politica; assicurare la qualità dell’azione amministrativa attraverso la definizione di un sistema organizzativo improntato ai criteri di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità, imparzialità, integrità e trasparenza; realizzare la più ampia flessibilità nell’organizzazione degli uffici della Giunta regionale, realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, assicurando la valorizzazione del merito dei dipendenti e il rispetto delle pari opportunità.
Il regolamento è composto da 29 articoli che disciplinano il funzionamento delle strutture amministrative, delle strutture della Giunta regionale, delle direzioni generali, degli uffici, delle strutture di missione, degli uffici speciali della Presidenza, dell’Autorità di audit dei fondi strutturali dell’Unione europea, dell’avvocatura regionale, della stazione unica appaltante, dell’Ufficio per il controllo di gestione e la misurazione della performance, dell’Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti e le società partecipate, dell’Ufficio per le autonomie locali e la sicurezza integrata, dell’ufficio per la protezione civile, dell’ufficio per l’amministrazione digitale, degli uffici di diretta collaborazione del presidente della Giunta.
Gli articoli l e 2 individuano l’oggetto e le finalità della disciplina recata dal regolamento in attuazione dei principi di organizzazione amministrativa che si ricavano dallo statuto regionale e dal d.lgs. n. 165/2001 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e in osservanza dei criteri generali stabiliti dall’articolo 2 della l.r. n. 29/2019. L’articolo 3 individua norme generali di funzionamento delle strutture amministrative in attuazione del principio di separazione tra l’indirizzo politico-amministrativo e il controllo e le funzioni di attuazione e gestione. L’articolo 4 ai fini della verifica della corretta quantificazione degli oneri delle leggi promuove la più ampia collaborazione tra gli uffici della giunta e del consiglio regionale, mira a impedire, per quanto possibile, che le leggi regionali possano essere promulgate manifestamente prive della necessaria copertura finanziaria. L’articolo 5 definisce il sistema delle strutture amministrative della Giunta regionale articolandole in direzioni generali, settori, uffici, strutture di missione e uffici speciali della presidenza. Gli articoli da 6 a 13 individuano le competenze attribuite alle sette direzioni generali che costituiscono le strutture organizzative complesse, poste al vertice del nuovo disegno organizzativo, e che sono state individuate al fine dello svolgimento di compiti concernenti aree di materie omogenee: risorse umane, organizzazione e affari generali; programmazione e gestione delle risorse strumentali e finanziarie; infrastrutture e mobilità; ambiente, territorio ed energia; politiche agricole, alimentari e forestali; salute e politiche della persona; sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità.
L’articolo 14, sempre in ossequio al criterio di flessibilità organizzativa, prevede che le direzioni generali possono essere articolate, alloro interno, in settori per la gestione e il coordinamento di funzioni e materie omogenee di notevole rilevanza e complessità.
L’articolo 15 prevede che gli uffici costituiscono ambiti organizzativi preposti al presidio di attività funzionali, operative e di programmazione, aventi un’ampia sfera di competenze e di obiettivi gestionali. L’articolo 16, ancora in ossequio al criterio di flessibilità organizzativa, prevede che per lo svolgimento di programmi specifici e per lo svolgimento di particolari compiti possano essere istituite strutture di missione aventi durata temporanea. Gli articoli da 17 a 25 individuano le competenze attribuite agli otto uffici speciali della Presidenza che costituiscono le strutture di livello dirigenziale poste alla diretta dipendenza del Presidente, in qualità di rappresentante della Regione, nel rispetto della loro autonomia di giudizio e di valutazione, per lo svolgimento di compiti particolari e di servizio per le altre strutture amministrative della giunta regionale e, nei casi previsti, degli enti regionali, delle società partecipate della Regione e degli enti locali: Autorità di audit dei fondi strutturali dell’Unione europea; Avvocatura regionale; Stazione unica appaltante; Ufficio per il controllo di gestione e la misurazione della performance; Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti e le società partecipate; Ufficio per le autonomie locali e la sicurezza integrata; Ufficio per la protezione civile; Ufficio per l’amministrazione digitale.
Gli uffici speciali della presidenza sono diretti da un dirigente e si differenziano in uffici equiparati, in genere, agli uffici costituiti all’interno delle direzioni generali (di cui all’art. 15) o, nel solo caso della stazione unica appaltante (SUARB), in ragione della sua complessità organizzativa, equiparati alle direzioni generali, al cui vertice è collocato un dirigente apicale che, nel rispetto dell’autonomia di giudizio e di valutazione attribuita a questa speciale struttura amministrativa della Presidenza,
esercita le funzioni di coordinamento delle attività amministrative facenti capo all’ufficio speciale complesso, in quanto articolato in più uffici dirigenziali, assicurandone l’unitarietà di azione.
L’atto si contraddistingue per la invarianza finanziaria che viene conseguita in quanto gli adempimenti connessi all’applicazione del disegno di legge vengono realizzati nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Ai lavori della commissione hanno partecipato, oltre al presidente Cariello, i consiglieri Acito e Bellettieri (FI), Polese (Iv), Baldassarre (Idea), Quarto (Bp), Leggieri (M5s), Cifarelli (Pd), Sileo e Coviello (Lega) e Trerotola (Pl).