LA REGIONE HA SBAGLIATO: “UNIONE CIECHI, DAL TAR LA PAROLA FINE”
Oggetto della controversia, il diniego all’iscrizione della Onlus nel registro delle Associazioni di promozione sociale: enorme cantonata per l’Ente
Adesso è ufficiale: la Regione e, nello specifico, anche il Dipartimento politiche della persona, sul caso dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Basilicata onlus-, ha preso un’enorme cantonata. A stabilirlo, il Tribunale amministrativo regionale (Tar). Il collegio giudicante, peraltro comminando alla Regione Basilicata la condanna alla rifusione delle spese di lite, ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Giorgio e Giovanni Carta, disponendo così l’annullamento della declaratoria di irricevibilità del ricorso amministrativo dall’Uici proposto avverso la determinazione dirigenziale del luglio scorso, con la quale fu negata, nella circostanza, l’iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale (Aps). Il caso è tutto lucano e non ha confronti nel panorama italiano. Al pari di quanto accaduto nel 2020, la Regione anche nel 2019 aveva negato l’iscrizione dell’Uici nel suddetto registro delle Aps. In quella occasione l’Uici non aveva potuto presentare il ricorso dal momento che la determina di diniego era stata notificata in ritardo.
Ad ogni modo, per la peculiare controversia giuridica, il verdetto del Tar lucano è chiaro: la Regione ha errato e, tramite nuova «effusione provvedimentale», il torto potrà essere rimediato. L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti è iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e di conseguenza anche le strutture territoriali dell’Uici sono iscritte nei registri regionali tranne che la Basilicata. La legislazione regionale lucana, infatti, prevede l’incompatibilità, della contemporanea iscrizione in 2 registri: l’Anagrafe delle Onlus e il registro delle Aps.
Il legislatore ha, poi, promulgato il Codice del terzo settore e previsto differendone, è questo il punto, l’operatività l’istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), nel quale, tra l’altro, è riservata un’apposita sezione alle associazioni di promozione sociale (Aps), con la trasmigrazione in essa, in presenza dei prescritti requisiti, di quelle esistenti. Proprio il Codice del terzo settore è stato lo spauracchio impropriamente agitato dalla Regione per motivare l’irricevibilità del ricorso amministrativo avverso il diniego dell’iscrizione dell’Uici al registro regionale delle Aps. La Regione, oltre che con le norme, ha errato grossolanamente anche con la tempistica: «Non è controverso hanno precisato i giudici amministrativi lucani che alla data di proposizione del ricorso amministrativo di cui è questione, l’8 agosto 2020, tale Registro unico non fosse ancora operativo». La motivazione posta a base della decisione di irricevibilità,