BARRESI, IL CSX SBAGLIÒ MA PAGA SOLO LUI
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’ex Dg: l’atto di nomina carente dell’onere motivazionale
Aor San Carlo: il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’ex Dg Massimo Barresi e, pertanto, ha confermato la nullità del conferimento dell’incarico in suo favore così come deliberato, nel 2018, dall’allora ex Giunta regionale di centrosinistra. Se fosse narrazione spiegata al popolo, allora il mito insegnerebbe che Barresi ha pagato di persona, con la defenestrazione dal San Carlo per via amministrativa e comunque non sul merito del suo operato da Dg, colpe commesse da altri che nel caso di specie corrispondono alla politica intesa come governance regionale.
Barresi, seppur protagonista di una vicenda dall’esito negativo, potrà essere ricordato in chiave positiva: il suo, è un caso che in Basilicata ha fatto scuola. Indubbiamente, come sottolineato dai massimi giudici amministrativi italiani, il relativo novellato normativo, l’articolo 2 del Decreto legislativo numero 171 del 2016, è chiaro e lineare, ma alla politica che ha l’onere dell’ottemperanza, lo stesso, pre caso Barresi, era palesemente sconosciuto.
A dimostrazione che soltanto dopo la causa al Tribunale regionale amministrativo (Tar) di Basilicata, intentata da Spera che è l’attuale Dg dell’Aor San Carlo, le nomine regionali, e comunque permangono dei dubbi in merito a quella di Di Martino all’Irccs Crob, hanno iniziato a contenere l’ormai noto quid pluris motivazionale. Dal Dg Asp Bochicchio all’ex Dg Asm Polimeni, poi dimessosi a distanza di un anno dalla nomina, il copia e incolla del giudizio della Commissione di valutazione da parte di chi affidava l’incarico, ha rappresentato la prassi.
In sintesi, tuttavia, com’è noto c’è differenze tra atto annullabile e atto nullo. Nel primo caso l’invalidità dovuta a vizi, se non prevista espressamente dalla legge, non è automatica ma deve essere fatta valere dinnanzi ad un giudice. Per questo anche in presenza di altre nomine annullabili, a pagare è stato soltanto l’ex Dg Barresi poichè Spera ha fatto ricorso al Tar.
L’iter procedurale di individuazione di un Direttore generale di Azienda sanitaria è bifasico. La prima parte è tecnica, o meglio a valenza idoneativa, la seconda politica. Ciò perchè i Direttori generali, devono essere considerati «funzionari neutrali », poiché non sono nominati in base a criteri «puramente fiduciari», essendo l’affidamento dell’incarico subordinato al possesso di specifici requisiti di competenza e di professionalità, e non richiedendosi agli stessi «la fedeltà personale alla persona fisica che riveste la carica politica», ma la «corretta e leale esecuzione delle direttive che provengono dall’organo politico, quale che sia il titolare pro tempore».
Nel caso di Barresi, nessuna anomalia con riguardo alla prima parte del processo bifasico: «fermo ed impregiudicato il segmento procedurale esitato nella formazione della rosa degli idonei alla carica», così come consegnata dalla Commissione alla Giunta regionale. Per Barresi, il giudizio riportava, «esperienza maturata in aziende ospedaliere con competenze prevalentemente amministrative nel controllo delle gestione».
La Giunta ha fatto il copia e incolla, aggiungendo unicamente di scegliere Barresi perché «presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire». Motivazione non sufficiente ad assolvere all’onere motivazionale prescritto, poichè non essendo la terna una graduatoria, la Giunta regionale avrebbe dovuto meglio specificare il perchè della scelta di Barresi rispetto all’unico restante, Spera, dato che Cordone vi aveva già rinunciato.
Altrimenti, come nel caso del centrosinistra, «siffatta motivazione è del tutto tautologica». Va da sè che l’ex Dg Barresi in quanto nominato non poteva scriverle di suo pugno le motivazioni alla base del perchè l’esecutivo regionale avesse individuato proprio lui. Ha provato a difendersi anche al Consiglio di Stato, non riuscendovi in quanto impresa troppo ardua: così ha finito col pagare colpe non sue