Inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 Aula delle SS.RR., Roma 19 febbraio 2021
CERIMONIA DI INSEDIAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI
Guido Carlino Presidente della Corte dei conti
Roma, 19 febbraio 2021 Aula delle Sezioni riunite
CERIMONIA INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2021 E INSEDIAMENTO PRESIDENTE CARLINO
CORTE DEI CONTI 19/02/2021
Oggi, 19 febbraio 2021, a Roma, nell’Aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti (Viale Mazzini 105), alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali, ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 e di formale insediamento del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino.
Il Presidente Carlino ha svolto la relazione sull’attività dell’Istituto nel 2020.
È intervenuto il Procuratore generale, Angelo Canale.
Sono intervenuti, in apertura della cerimonia, il Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi
e, in chiusura, quello della Presidente f.f. del Consiglio nazionale forense, Maria Masi.
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INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2021
CERIMONIA DI INSEDIAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI
Guido Carlino Presidente della Corte dei conti
Roma, 19 febbraio 2021 Aula delle Sezioni riunite
INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2021
CERIMONIA DI INSEDIAMENTO DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI
Guido Carlino Presidente della Corte dei conti
Roma, 19 febbraio 2021 Aula delle Sezioni riunite
Signor Presidente della Repubblica, Autorità, Signore e Signori.
L’odierna cerimonia si svolge in un contesto particolarmente difficile a causa dell’emergenza sanitaria in atto nel Paese; esprimo vicinanza a tutti coloro che sono stati duramente colpiti dall’epidemia e gratitudine nei confronti di chi continua ad operare, in condizioni di grande difficoltà e con estremo sacrificio, per garantire la salute e la sicurezza di tutti.
Come Ella ha più volte ricordato, Signor Presidente della Repubblica, in questo momento occorre responsabilità collettiva, perché tutti, indistintamente, siamo chiamati a dare il nostro apporto per arginare le conseguenze della pandemia e per consentire la ripresa economica.
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Il quadro economico generale è pesantemente
condizionato dall’evento pandemico, che continua ad assumere connotazioni gravi e che non appare ancora di rapida risoluzione.
Nondimeno, pur nella critica situazione economica, finanziaria e sociale, vanno colte le opportunità offerte dal nuovo Quadro finanziario pluriennale dell’UE 2021-2027 che, integrato dal Next Generation EU (NGEU – Recovery Fund), costituisce il motore per rilanciare, nei prossimi anni, le economie dei Paesi membri.
La Corte dei conti, in sede di audizione dinanzi alle competenti Commissioni parlamentari, ha espresso le proprie considerazioni sui contenuti della proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), recentemente presentata al Parlamento, rilevando, tra l’altro, che le iniziative individuate potranno essere utilmente attuate nella consapevolezza che può esservi ripresa solo in presenza di trasparenza, legalità finanziaria e controlli che garantiscano la realizzazione dei programmi finanziati.
Al riguardo devo assicurare che la Corte dei conti, così come ha fatto nelle difficili fasi dell’attuazione, da parte delle autorità preposte, delle misure urgenti di sostegno all’economia e al lavoro, connesse all’emergenza epidemiologica, anche in quelle della ripresa continuerà a svolgere, con autonomia e indipendenza, le proprie funzioni di referto, controllo e giurisdizione, tutte finalizzate, in modo sinergico, a garantire l’uso corretto e proficuo delle risorse pubbliche e il rispetto della normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di gestioni pubbliche
Gli sforzi compiuti nell’immediatezza dell’emergenza hanno richiesto doti di adattabilità al cambiamento e di riorganizzazione da parte di tutti.
Anche la Corte dei conti ha adeguato le modalità lavorative, assolvendo con efficienza alle funzioni pubbliche affidatele. Tutto ciò è avvenuto, in coerenza con la legislazione emergenziale, mediante la tempestiva adozione di provvedimenti organizzativi che hanno consentito l’espletamento, anche a distanza, delle attività preprocessuali, delle udienze e delle adunanze, grazie alle risorse tecnologiche predisposte per le modalità di lavoro da remoto, nella doverosa attenzione alla sicurezza e all’affidabilità dei sistemi informativi e nel rispetto delle garanzie previste per i destinatari della nostra azione.
Un’analitica descrizione delle attività svolte dalla Corte nell’anno trascorso è contenuta nella Relazione scritta, oggi presentata, che offre una sintesi dei principali esiti affidati a sentenze, delibere, referti e rapporti.
Qui desidero formulare soltanto qualche riflessione di carattere generale con riguardo, soprattutto, al ruolo del nostro Istituto inteso a dare risposta alle molteplici esigenze del Paese, anche in questo difficile momento.
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Le plurime funzioni e l’articolazione territoriale dellaCorte dei conti le permettono di essere un osservatorio privilegiato sulle attività delle amministrazioni centrali e locali, così da rappresentare, anche in un’ottica di prevenzione, un avamposto per promuovere la legalità finanziaria.
Vi è il rischio che molti, per motivi criminosi, possano trarre vantaggio dalla pandemia.
In tale ambito, è determinante il ruolo che la Corte dei conti svolgerà per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione e repressione dei fenomeni di dispersione delle risorse pubbliche, che vanificano le politiche di bilancio e la possibilità di erogare servizi pubblici di qualità, con ulteriore aggravio per i cittadini e le imprese.
La Corte dei conti ha, infatti, il compito di garantire gli interessi della collettività, poiché soltanto un uso corretto delle risorse pubbliche assicura la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi necessari per soddisfare i diritti sociali, primo fra tutti quello alla salute, oggi più che mai di rilievo. La via della legalità finanziaria conduce infatti alla promozione dell’uguaglianza sostanziale e all’effettiva tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.
La Corte costituzionale ha in proposito riconosciuto al bilancio il valore di “bene pubblico”, quale strumento per dare certezza alle scelte in materia economica e finanziaria e per consentire il soddisfacimento degli interessi della comunità, nel bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche (Corte cost., sentenza n. 184/2016).
Il garante di tale bene è proprio la Corte dei conti ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione.
Va sottolineato che l’architettura istituzionale, che cointesta le funzioni giurisdizionali e di controllo alla Corte dei conti, è coerente con il percorso normativo sviluppatosi a seguito delle riforme costituzionali, che da un lato hanno delineato un nuovo assetto dei livelli di governo in senso autonomistico e, dall’altro, hanno attribuito rilevanza costituzionale al principio dell’equilibrio del bilancio, correlato a un vincolo di sostenibilità del debito dell’intero aggregato delle pubbliche amministrazioni.
Tali riforme postulano la necessità di una magistratura imparziale e terza, cui sia rimessa, in sede giurisdizionale, la competenza a intercettare i fenomeni di spreco delle risorse della collettività, adottando decisioni che assicurino ilriequilibrio del patrimonio pubblico e, in sede di controllo, la verifica della legalità e della regolarità delle gestioni finanziarie, nonché il rispetto dei vincoli che derivano dall’appartenenza all’Unione europea.
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La giurisdizione contabile è stata caratterizzata negliultimi anni dalla puntuale definizione dei propri confini, grazie a lungimiranti arresti giurisprudenziali, condivisi anche dalla Corte di cassazione, ed è stata finalmente dotata di una disciplina processuale che, nel quadro dei principi del giusto processo, ha contemperato il rispetto delle garanzie difensive con le esigenze di tutela degli interessi pubblici.
Fondamentale è il ruolo del pubblico ministero, chiamato a intercettare condotte illecite, pregiudizievoli per l’erario, che mettono in crisi la capacità dell’amministrazione di rendere effettivi per i cittadini quei diritti (salute, istruzione, lavoro, assistenza) imprescindibili per la fruizione dei beni comuni e per la partecipazione alla vita politica.
L’azione di contrasto ai fenomeni di dispersione delle risorse pubbliche si confronta, tuttavia, con un sistema normativo costituito da disposizioni stratificate nel tempo e con la complessità delle procedure amministrative, che spessodeterminano aggravi per il cittadino e deficit di trasparenza. Tali criticità, come l’esperienza della Corte dei conti insegna, agevolano la realizzazione di fenomeni distrattivi delle risorse pubbliche o di inefficace impiego delle stesse.
Difatti, la presenza di una normativa complessa, l’inadeguata preparazione di taluni pubblici dipendenti e, in alcuni casi, la noncuranza nel perseguimento del bene comune, producono remore o inerzie nell’azione amministrativa. È pertanto necessario un rinnovato impegno nella semplificazione della normativa, nello snellimento delle procedure, nella prevenzione e nel contrasto dei conflitti di interesse nella gestione pubblica.
La crisi del principio di certezza del diritto, dovuta alla crescente complessità del sistema normativo, va inoltre contrastata, in relazione alle specifiche competenze dell’Istituto, non solo mediante il costante esercizio della funzione di nomofilachia interna, ma anche attraverso la cooperazione tra le Corti superiori nazionali e sovranazionali, per consentire la formulazione di regole comuni intese a soddisfare esigenze di giustizia e ad assicurare un ordinato e crescente sviluppo del Paese.
Il sistema della responsabilità amministrativa, incentrato sul dolo e sulla colpa grave quali criteri di valutazione della esigibilità degli standard di diligenza, ha raggiunto un punto di equilibrio, in armonia con la Costituzione, prevedendo, con il limite della colpa grave per le condotte addebitabili agli agenti pubblici, i medesimi canoni valutativi fissati dall’ordinamento per gli altri tipi di responsabilità professionale. Ciò nell’ottica di impedire rallentamenti nello svolgimento dell’attività amministrativa e di incentivare, di contro, il celere esercizio della stessa.
Va tuttavia constatato che limitazioni o esclusioni della colpa grave, come quelle di recente introdotte (art. 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120), anche se in forma temporanea, comporteranno già nell’immediato, ma soprattutto se protratte nel tempo, il rischio concreto di un complessivo abbassamento della soglia di “attenzione amministrativa” per una gestione oculata delle risorse pubbliche.
Tale scelta – per la quale si auspica la prevista limitazione temporale – suscita perplessità, anche alla luce dell’esigenza di assicurare la tutela delle risorse rese disponibili nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, esigenza comunque inderogabilmente imposta dagli artt. 81 e 97 della Costituzione e dai principi di effettività, equivalenza e leale cooperazione dell’ordinamento dell’Unione Europea.
Il corretto e attento utilizzo di tali risorse è indispensabile per la duratura ripresa economica del Paese.
Particolarmente significativo appare, in proposito, il recente Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione europea, laddove, in linea con le prescrizioni dell’art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, chiarisce che gli Stati membri possono garantire una sana gestione finanziaria solo in presenza del contemporaneo ed effettivo rispetto di specifiche condizioni. È, infatti, ivi previsto che le autorità pubbliche devono agire in conformità della legge; che i casi di frode, di evasione fiscale, di corruzione, di conflitto di interessi o di altre violazioni del diritto, devono essere effettivamente perseguiti dai servizi responsabili delle indagini e dell’azione giudiziaria; che le decisioni arbitrarie o illegittime delle autorità pubbliche, comprese le autorità di contrasto, devono essere soggette a un effettivo controllo da parte di organi giurisdizionali indipendenti.
Proprio nel perseguimento di alcuni di tali obiettivi, di estrema rilevanza si appalesa il ruolo svolto dalla Corte dei conti in sede giurisdizionale, che, anche nel trascorso anno, in coerenza con gli ormai consolidati approdi della giurisprudenza, è stata particolarmente attenta ai fenomeni di distrazione di fondi pubblici nazionali e comunitari, facendo applicazione del principio secondo cui il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto – che può essere anche un privato – alla natura del danno e degli scopi perseguiti.
A tal riguardo sono state adottate numerose pronunce a carico di soggetti privati che, inseritisi temporaneamente nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione per la realizzazione di programmi di spesa, abbiano percepito contribuzioni indebitamente ovvero facendone un uso diverso da quello pianificato.
Particolarmente efficace è stata l’attività giurisdizionale, anche per l’accertamento di danni derivanti da condotte poste in essere da pubblici dipendenti in violazione dei principi di economicità, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa tutelati dall’art. 97 della Costituzione e declinati nel complesso sistema normativo anticorruzione vigente.
A tal proposito, appare tuttavia non più rinviabile un intervento normativo inteso ad estendere, pur con i dovuti adattamenti, lo stesso meccanismo di inconferibilità, previsto per le condanne penali (d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39), anche alle condanne impartite dalla giurisdizione contabile per lesioni gravissime cagionate all’erario in conseguenza di spreco di risorse pubbliche.
La provvista giurisdizionale della Corte dei conti comprende ulteriori competenze per giudizi attivati da soggetti diversi dal pubblico ministero. Infatti, oltre al contenzioso pensionistico pubblico, il codice di giustizia contabile, confermando un’antica attribuzione giurisdizionale, prevede i “giudizi ad istanza di parte”, che costituiscono una categoria residuale, ma aperta, di giudizi che possono essere instaurati ad iniziativa di soggetti pubblici e privati, con l’unico limite che si verta nella materia della contabilità pubblica.
In merito a tale eterogenea categoria di giudizi, particolarmente interessanti risultano i recenti orientamenti delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione sui limiti operativi e sulla natura dei rapporti e delle situazioni giuridiche soggettive oggetto degli stessi. In tale ambito si auspica un intervento legislativo inteso ad enucleare ulteriori tipologie digiudizi che si pongano come completamento e chiusura del sistema predisposto a tutela delle pubbliche finanze, nella consapevolezza che la Costituzione individua nella Corte dei conti la magistratura specializzata ed esclusiva nel campo della contabilità pubblica, avuto riguardo alla specificità della materia e alla peculiarità degli interessi e delle situazioni giuridiche soggettive sottese.
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Passando alle funzioni espletate dalla Corte dei conti insede di controllo, va rilevato che, in via prioritaria, le verifiche sull’andamento della finanza pubblica sono svolte dalle Sezioni riunite, attraverso le ordinarie attività di controllo sul ciclo di bilancio che esitano nei referti al Parlamento.
Nello scorso anno si sono intensificate le occasioni in cui la Corte, nell’esercizio della propria funzione ausiliaria, è stata chiamata a fornire elementi valutativi all’organo legislativo, in sede di audizione presso le Commissioni, con referti che hanno riservato particolare attenzione all’effetto delle numerose misure emergenziali sulla situazione della finanza pubblica italiana, anche in chiave prospettica.
In tali occasioni, la Corte ha rimarcato l’esigenza che il bilancio pubblico, oltre a farsi carico del soddisfacimento deifabbisogni di carattere sanitario, debba svolgere una funzione di adeguata compensazione della caduta di reddito del settore privato e debba puntare, attraverso una temporanea espansione del deficit, a sostenere la domanda e a prevenire l’abbattimento della capacità produttiva delle imprese, salvaguardando il più possibile il potenziale di crescita della nostra economia.
Rilevante è stata anche l’attività svolta dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato che ha proceduto a numerose verifiche di legittimità, di regolarità delle gestioni e di rispondenza dei risultati dalle stesse conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, sia normativi che di indirizzo politico, al fine di stimolare i conseguenti processi di autocorrezione.
Di recente (art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) il legislatore, con il richiamo al controllo concomitante (art. 11, legge 4 marzo 2009, n. 15), ha ancor più valorizzato il controllo sulla gestione, con particolare riferimento alla verifica dell’attuazione dei principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale.
Il controllo concomitante sulla gestione viene svolto ex post in tempi quanto più ravvicinati rispetto alle fasi diattuazione e di esecuzione dei progetti, al fine di pervenire a pronunce tempestive circa irregolarità gestionali, deviazioni da obiettivi e tempi di realizzazione degli interventi, consentendo in tal modo alle amministrazioni interessate sia di adottare le opportune misure correttive delle patologie riscontrate, sia di ricondurre l’azione amministrativa nell’alveo della legalità e dell’efficienza, anche in termini di un’efficace utilizzazione delle risorse stanziate.
Tale funzione, che investe tutte le articolazioni interne dell’Istituto, essendo il controllo sulle gestioni “patrimonio comune” di quasi tutte le sezioni di controllo, interessa innanzitutto la Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, che funge in qualche modo da “catalizzatore” di tali competenze in un sistema tuttora imperniato sulla rilevanza dello Stato e delle sue risorse.
Il ruolo di ausilio della Corte dei conti nei confronti delle amministrazioni pubbliche si rivela, inoltre, sempre più indispensabile per la verifica dell’impiego delle ingenti risorse provenienti dall’Unione europea, mediante il monitoraggio dei programmi con riferimento alla qualità della spesa e alla tempestività della realizzazione dei singoli interventi.
In tal senso assumono significativo rilievo le indagini della Sezione affari comunitari e internazionali sulla gestione dei fondi europei e il coordinamento delle sue attività con quelle delle Sezioni regionali di controllo sui medesimi fondi.
Altrettanto proficua risulta l’attività svolta dalla Sezione per il controllo sugli enti: l’esame della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli enti e delle società partecipate, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ha costituito oggetto di puntuale referto al Parlamento circa i principali profili gestionali, ponendosi in una posizione differenziata rispetto alla vigilanza governativa e ai controlli interni.
Persistente rilevanza riveste la tradizionale funzione del controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni statali, volto a verificare la conformità dell’agire provvedimentale rispetto ai parametri di legalità. Particolarmente apprezzabili sono state le delibere in materia di contratti pubblici, laddove affrontano questioni relative alla sussistenza dei presupposti per derogare alla disciplina ordinaria, in applicazione della normativa emergenziale Covid- 19, nonché le delibere attinenti ad affidamenti contrattuali diretti a società in house.
La necessità di una maggiore efficienza in settori di investimento strategici e trainanti dovrebbe incoraggiare l’adozione di interventi normativi intesi ad ampliare il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, il cui esito favorevole agevola una maggiore serenità ed equilibrio nell’esercizio dell’azione amministrativa in quanto elide l’elemento psicologico della responsabilità, pur nei limiti dei profili presi in considerazione in sede di controllo.
Con riferimento ai controlli sulla finanza regionale e locale, viene in rilievo l’attività svolta dalla Sezione delle Autonomie attraverso le due caratteristiche linee di intervento, quella del referto al Parlamento e quella del coordinamento delle Sezioni regionali di controllo.
Queste ultime esercitano il controllo finanziario sulle regioni, sugli enti locali e sugli enti del servizio sanitario nazionale, oltre a quello sul funzionamento del sistema dei controlli interni delle regioni e degli enti locali e alla funzione consultiva. Si tratta di attività pienamente coerenti con il vigente quadro costituzionale che non consente di demandare ad apparati dell’amministrazione centrale i controlli sulle autonomie territoriali, i quali vanno invece svolti dalla Corte dei conti in ragione della posizione di indipendenza e neutralitàdella magistratura contabile, al servizio dello Stato- ordinamento, quale garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nel suo complesso e della corretta gestione delle risorse (Corte cost., sentenze n. 39 del 2014 e n. 60 del 2013).
I controlli sui bilanci degli enti locali hanno particolare rilievo per contrastare gestioni contabili suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Costituzione) e per evitare che eventuali disfunzioni ricadano sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari.
Il controllo di regolarità contabile sui bilanci presenta caratteristiche ascrivibili al controllo di legittimità con peculiarità che lo avvicinano al sindacato giurisdizionale, tanto che le Sezioni regionali di controllo possono sollevare questioni di legittimità costituzionale – oltre che in sede di giudizio di parificazione e di controllo preventivo di legittimità – anche nel controllo relativo all’attuazione dei piani di riequilibrio e, in generale, nell’ambito del controllo finanziario sugli enti locali (Corte cost., sentenza n. 18 del 2019).
Assume, poi, un significativo interesse sul piano generale delle tutele giudiziarie la sottoposizione delle deliberazioni delle Sezioni di controllo alla giurisdizione esclusiva delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, finalizzata alla tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, sia adespoti (e quindi di difficile giustiziabilità), sia inerenti a specifiche situazioni soggettive.
L’attenzione delle Sezioni regionali si è concentrata, anche nello scorso anno, su aspetti che hanno un diretto impatto sul tessuto socioeconomico territoriale. Mi riferisco, in particolare, alle analisi condotte sulla capacità di gestione dei fondi europei, ai controlli sulla gestione effettuati con riferimento alla realizzazione delle opere pubbliche, ma anche alla verifica sul rispetto dei tempi di pagamento, particolarmente importante in questo frangente, laddove i ritardi della pubblica amministrazione potrebbero incidere sfavorevolmente sul sistema delle imprese.
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Nel concludere, vorrei evidenziare che, nel trascorsoanno, sono state spesso avanzate, in sede di conversione di provvedimenti d’urgenza, proposte normative intese ad incidere sull’ordinamento e sulle funzioni della Corte dei conti,allentando i controlli ovvero indebolendo la funzione di reintegro e di deterrenza che caratterizza la responsabilità amministrativa.
Ritengo, al riguardo, che sia imprescindibile che scelte legislative così delicate, incidenti nel sistema delle tutele delineato dalla Costituzione, debbano costituire oggetto di riflessioni e di dibattito nelle opportune sedi parlamentari a seguito dell’ordinario procedimento legislativo, anche tenendo conto della esperienza che, in merito, potrà fornire la stessa Corte dei conti che, come noto, deve essere previamente sentita, a Sezioni riunite, ogni qualvolta si voglia intervenire sulle sue attribuzioni.
L’ampiezza dei compiti assegnati alla Corte dei conti richiede, inoltre, l’intensificazione dell’autonomia dell’Istituto e una maggiore attenzione per le garanzie dei magistrati.
La prima esigenza ha trovato parziale riscontro, oltre che in affermazioni della stessa Corte dei conti in sede consultiva (SS.RR. delibera n. 1/2018/CONS.), che hanno determinato il rafforzamento della indipendenza dell’Istituto nei confronti del Governo, anche in taluni atti del Governo stesso (d.p.c.m. del 20 dicembre 2018) che hanno accentuato l’autonomia finanziaria e amministrativa della Corte.
La seconda esigenza richiede, da un lato, il completamento del processo di riforma dell’organo di autogoverno (istituito con carattere di provvisorietà dall’art. 10 della legge 13 aprile del 1988, n. 117) mediante la realizzazione di una omogeneità formale e sostanziale con i coesistenti organi delle altre magistrature; dall’altro, l’adozione di una più completa disciplina normativa dello status del magistrato contabile, anche con riferimento alla necessaria tipizzazione degli illeciti disciplinari.
La riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, infatti, è posta a garanzia dell’indipendenza della magistratura e, per quanto attiene allo status del magistrato, non si deve determinare alcuna situazione di soggezione formale o sostanziale ad altri soggetti (Corte cost., sentenze n. 72 del 1991, n. 135 del 1982, n. 60 del 1969). Come Ella ci ha ricordato, Signor Presidente della Repubblica, “quella alla Costituzione è l’unica fedeltà richiesta ai servitori dello Stato a tutela della democrazia su cui si fonda la nostra Repubblica”.
Non va, tuttavia, dimenticato che, se da un lato l’autonomia e l’indipendenza che caratterizzano le funzioni della Corte dei conti e dei suoi componenti sono valori che devono essere tutelati, dall’altro è parimenti necessario che l’attività del magistrato si svolga secondo i principi fondamentali che devono ispirare le sue attribuzioni: principi che si trovano consacrati nel codice deontologico del magistrato, che per tutti deve costituire un importante faro nello svolgimento delle funzioni.
In effetti, come più volte Ella ha ricordato, Signor Presidente della Repubblica, “se la qualificazione professionale costituisce lo strumento che, per primo, caratterizza la magistratura nell’esercizio della sua fondamentale funzione, questa non può prescindere, anche a garanzia dell’imparzialità, da un profondo rispetto della deontologia professionale e da sobrietà nei comportamenti.”
A tal riguardo, va certamente richiamata l’attenzione prestata dall’Istituto alla formazione, resa concreta con la recente istituzione della Scuola di Alta Formazione intitolata al compianto Presidente Francesco Staderini, che ha permesso di riunire in un unico polo l’attività formativa, rivolta a magistrati e funzionari, con la missione di diffondere la conoscenza, in particolare, della contabilità pubblica.
Sono convinto delle capacità professionali delle donne e degli uomini che lavorano per la nostra Istituzione e della non comune tensione etica che caratterizza il loro agire nell’espletamento dei propri compiti. A tal fine, ho intenzionedi improntare l’esercizio delle mie funzioni a un costante dialogo, che ritengo indispensabile per la realizzazione degli obiettivi di efficienza ed efficacia assegnati nelle diverse funzioni e sedi.
Ci attendono compiti impegnativi, a fronte dei quali può venirci in aiuto l’esempio di chi ci ha preceduto, in periodi ancora più bui, come quelli all’indomani dei grandi conflitti bellici. Dalle ceneri di una crisi democratica senza precedenti, i componenti dell’Assemblea costituente seppero ripensare un modello nuovo di convivenza e solidarietà, fondato sui valori universali e propri della nostra millenaria civiltà. Questo modello – particolarmente attuale nella declinazione dei principi fondamentali e dei diritti e dei doveri dei cittadini – è contenuto nella nostra Costituzione: occorre, ora più che mai, impegnarsi, tutti, affinché si concretizzi nelle nostre vite.
Signor Presidente della Repubblica, nel ringraziare per la fiducia accordatami con la mia recente nomina, ribadisco che è mio intendimento garantire il perseguimento, con energia e assoluta abnegazione, dei compiti che l’ordinamento conferisce alla Corte dei conti, in ossequio ai principi fondamentali che ispirano l’esercizio di pubbliche funzioni, ben scolpiti nellanostra Costituzione, come il precipuo dovere, previsto dall’art. 54, di adempierle con “disciplina e onore”.
Ringrazio tutti Voi per essere stati presenti oggi e per l’attenzione prestata.
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CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2021
Intervento del Procuratore generale Angelo Canale
Roma, 19 febbraio 2021 Aula delle Sezioni riunite
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2021
Intervento del Procuratore generale Angelo Canale
Roma, 19 febbraio 2021 Aula delle Sezioni riunite
Procura generale Presso
LA CORTE DEI CONTI
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Inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 Aula delle SS.RR., Roma 19 febbraio 2021
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Intervento orale del Procuratore generale dott. Angelo Canale
Signor Presidente della Repubblica, Autorità,
il 2020 sarà ricordato come l’anno della “pandemia”: un’emergenza sanitaria che ha causato lutti e sofferenza e che ha, nel contempo, innescato, per gli effetti della “globalizzazione”, un collasso economico che non ha precedenti nella storia recente.
L’Unione europea, solidaristica e concreta, è intervenuta: il Consiglio europeo, nel luglio 2020, ha raggiunto un accordo sul programma Next Generation EU, che prevede una serie di strumenti per la ripresa e la resilienza, con la messa a disposizione degli Stati membri di ingenti risorse finanziarie.
Nel frattempo, nel nostro Paese la crisi sanitaria ha dato luogo, nel corso del 2020, ad una articolata legislazione emergenziale, sulla quale la Corte dei conti ha già avuto occasione di ufficializzare le proprie osservazioni, in qualche caso anche i propri rilievi, nel corso di audizioni (es. in sede di esame del DL 76/20, del DEF, sul Programma Nazionale di Riforma 2020) , nel contesto di memorie (es. sui decreti legge 9/20, 18/20, 34/20, 76/20, sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023) o nel Rapporto sul coordinamento della Finanza Pubblica.
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Se il virus, grazie alla misure anticovid adottate, non è entrato in tutte le nostre case, vi sono invece entrate le preoccupazioni per la salute nostra e dei nostri cari, per l’economia, per il malessere sociale, per la futura qualità della vita.
Vi è entrata, dall’inizio dell’anno, anche la condivisa speranza che le vaccinazioni in corso procedano speditamente e siano risolutive.
In questa situazione anche il nostro ordinamento è stato messo a dura prova, nella ricerca di un equilibrio tra l’esigenza di salvaguardare il diritto alla salute dei singoli e della collettività, che ha un preciso riferimento costituzionale, e gli altri diritti e libertà fondamentali, anch’essi riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.
Alla prova dei fatti dobbiamo riconoscere che la nostra Carta costituzionale – per la lungimiranza dei nostri Costituenti – ha retto, fornendo ai decisori politici quei riferimenti che hanno consentito di affrontare, all’interno del perimetro costituzionale, una emergenza come non si era mai vista.
È ragionevole prevedere che nel post “pandemia” si metteranno in moto, a livello globale, processi virtuosi di rafforzamento e miglioramento dei sistemi di gestione delle emergenze, in specie di carattere sanitario; seguiti, sul piano economico e sociale, dalle soluzioni e innovazioni sistemiche come quelle contenute nell’agenda del prossimo G20 a presidenza italiana.
È auspicabile che anche il nostro Paese, che nei decenni trascorsi ha conosciuto tante emergenze dipendenti da tragici eventi naturali, rafforzi non solo la propria capacità di gestione coordinata delle emergenze, ma anche la capacità di gestione del “dopo– emergenza”, di quelle fasi, cioè, nelle quali, esauritasi o comunque ridottasi la criticità sanitaria, venga il tempo di affrontare le conseguenze economiche e sociali.
La fase della c.d. ripresa richiederà sforzi enormi e grande attenzione nell’impiego delle ingenti risorse del Next Generation EU: non un euro dovrà essere sprecato; non un euro dovrà finire nelle tasche dei profittatori, dei disonesti, dei criminali.
Questo deve essere l’imperativo categorico per tutti, decisori politici, pubbliche amministrazioni, forze di polizia, magistrature.
A questo riguardo segnalo che una ricerca condotta dal mio Ufficio sulla banca dati della Corte dei conti ha individuato centinaia di sentenze per fatti dannosi legati all’uso illecito di fondi pubblici erogati per la ricostruzione delle aree colpite negli ultimi tre decenni da tragici eventi naturali.
Ma le fattispecie di danno legate all’indebita percezione o illecita erogazione di finanziamenti pubblici non sono circoscritte alle sole ricostruzioni conseguenti a calamità.
Nel 2020, sessantasei sentenze hanno infatti riguardato fattispecie di danno connesse all’impiego irregolare di aiuti gravanti su fondi comunitari, nazionali e regionali: l’ammontare complessivo delle condanne per “frodi” inflitte dalla Corte dei conti nel 2020 è stato di oltre 27 milioni di euro.
Ma vale sottolineare che nel periodo 2010 – 2020 sono state pronunciate , per casi di “frode”, ben 1173 sentenze, con un totale di oltre 730 milioni di euro di condanne.
Nello periodo 2011-2020 le procure regionali, per le medesime fattispecie dannose, hanno emesso 1805 citazioni, con una complessiva richiesta risarcitoria di oltre 1197 milioni di euro.
Il tema specifico delle “frodi ” comunitarie, cioè della lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea , è sempre di attualità e la Procura generale della Corte dei conti e tutte le procure regionali contabili sono impegnate su questo fronte, in sinergia con la magistratura penale e con la collaborazione dell’elevata, specifica professionalità della Guardia di Finanza e anche delle altre forze di polizia: la Procura generale, specificamente per tale tipologia di frodi, è da anni in collegamento con OLAF (che è l’organo dell’UE per la repressione delle frodi nell’uso dei fondi europei).
A brevissimo sarà poi operativa la Procura Europea antifrode (EPPO): ci auguriamo strette relazioni ed efficace reciproca collaborazione, anche alla luce delle previsioni di cui al regolamento UE n.2020/2092 adottato il 16 dicembre 2020, per la parte relativa alle azioni per il recupero dei fondi indebitamente versati.
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La storia, che è sempre maestra, ci insegna, dunque, che i flussi finanziari legati alle fasi di ricostruzione o alle politiche di sostegno e sviluppo hanno sempre attirato l’attenzione non solo di imprenditori spregiudicati, ma anche della criminalità.
Si parlò, negli anni ottanta, di “economia del terremoto”, per significare che tragici eventi naturali costituiscono per la criminalità organizzata una opportunità di illeciti profitti e di saccheggio della finanza pubblica.
Il tema è stato autorevolmente affrontato dai procuratori generali presso le corti di appello.
Se ciò accadde per la ricostruzione di danni alle strutture, gravi ma territorialmente limitati, o per circoscritti interventi di sostegno, possiamo prevedere che analoghi o più gravi effetti comporterà una ricostruzione che non conoscerà confini locali e che riguarderà molteplici aspetti della nostra economia. A maggior ragione considerando che questa ricostruzione avrà soprattutto l’obiettivo di ricomporre il tessuto produttivo del Paese e rilanciare l’economia.
I fatti del passato, tante volte accertati soprattutto dal giudice penale, ma anche dal giudice contabile, ci mettono in guardia.
E allora dobbiamo prevedere e prevenire e nei casi accertati intervenire con tempestività e rigore. Come ufficio del PM contabile, e nei limiti delle finalità patrimoniali e di prevenzione della nostra speciale giurisdizione – abbiamo la capacità di farlo e già lo facciamo.
E proprio per questo auspichiamo iniziative normative che non riducano la nostra concreta capacità di intervento nei confronti di fattispecie di sperpero, di sviamento e cattiva gestione delle risorse pubbliche.
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Importanti norme anticorruzione sono state introdotte, ma purtroppo, nei mesi scorsi, si sono registrati, nell’ambito della legislazione emergenziale, anche interventi normativi che, pur se ispirati dall’obiettivo di evitare ritardi e inerzie, hanno oggettivamente reso più difficile, alle nostre procure regionali, l’azione di contrasto alla cattiva amministrazione, al malaffare e alla illecita percezione di finanziamenti pubblici. Ci si riferisce in particolare al regime della responsabilità erariale introdotto dall’art. 21 del Decreto Semplificazioni.
Per accelerare l’azione amministrativa – com’è necessario di questi tempi, soprattutto in vista del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) – e “alleggerire” il peso delle responsabilità gravanti su amministratori e funzionari pubblici si è voluto attenuare il regime della responsabilità erariale, nel presupposto che sia, in misura apprezzabile, la c.d. paura della firma a determinare l’inerzia o i gravi ritardi nella realizzazione di opere, piani, progetti.
È vero: ritardi, omissioni e inefficienze sono indubitabili; è invece dubitabile che tutto si risolva attenuando la responsabilità della dirigenza pubblica.
La scelta legislativa ex art. 21 citato suggerisce alcune considerazioni, già esternate dalla Corte dei conti nel corso dell’audizione sul Disegno di legge 1883 (di conversione del DL 76/20).
La Corte in estrema sintesi ha espresso preoccupazione che il venire meno del deterrente rappresentato dalla responsabilità erariale potrebbe dar luogo ad atti più “disinvolti”, con rischi per la stessa legittimità degli atti e delle procedure e, in definitiva, della stessa speditezza dell’azione amministrativa.
È poi dubbio che sia la c.d. paura della firma recata dal rischio di incorrere in responsabilità erariale a rallentare l’azione amministrativa, atteso che semmai andavano considerate altre più oggettive cause dei ritardi e dell’inerzia: come l’ipertrofia normativa, la frammentazione e talvolta la sovrapposizione delle competenze, la tortuosità dei processi decisionali, la cattiva gestione del personale, etc.
E andava considerato che la giurisdizione della Corte dei conti nelle ipotesi di responsabilità erariale costituisce un presidio di legalità, e che, più in generale, le attribuzioni della Corte sono anche un presidio di democrazia.
Sì, anche di democrazia, perché la Corte dei conti, nell’esercizio delle sue attribuzioni di controllo o giurisdizionali agisce nell’esclusivo interesse generale, e soprattutto dei contribuenti che hanno il diritto di esigere che le risorse da essi versate allo Stato siano impiegate secondo canoni di efficienza, efficacia, economicità e nel rispetto delle leggi.
Ed ancora, andava considerato che ai sensi dell’art. 325 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea “Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari” : e, dunque, abbassare il livello di contrasto alle fattispecie di danno all’Erario, implica l’abbassamento, nel nostro Paese, almeno sotto il profilo dell’effettivo recupero di quanto indebitamente versato, anche del livello di contrasto alle fattispecie di lesione agli interessi finanziari dell’Unione europea.
È pertanto auspicabile una rinnovata riflessione sui presupposti e sul contenuto del già menzionato art. 21 del Decreto Semplificazioni.
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Ritengo che tanto i controlli svolti dalla Corte, quanto il regime della responsabilità erariale, nel momento in cui si prospetta l’impiego di ingenti flussi finanziari per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), andrebbero semmai rafforzati e non indeboliti, posto che l’attenuazione dei primi ma soprattutto del regime della responsabilità – in disparte i profili che afferiscono al rispetto dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione – di certo non giova all’efficacia dell’azione di contrasto alla cattiva amministrazione, la quale, com’è noto e come è bene ricordare sempre, è il fertile terreno per illiceità, sperperi di pubblico denaro, abusi e corruzione.
Il dinamismo affaristico delle mafie, interessate ad infiltrarsi nel tessuto economico del Paese, ha infatti bisogno di amministrazioni compiacenti, di favoritismi, di procedure opache, di controlli scarsi e inefficienti, di una dirigenza impreparata o sfiduciata e demotivata.
Giova rammentare che nel passato le deroghe alle norme di contabilità e l’attenuazione dei controlli non hanno mai velocizzato la ricostruzione, né hanno tenuto lontano gli interessi criminosi; di certo, purtroppo, non hanno impedito la dilatazione della spesa pubblica: questa è storia.
E allora bisogna tenerne conto.
Semplificare le regole e i processi decisionali, investire nella digitalizzazione e nell’innovazione, sono le giuste strade; giusta strada è anche formare una dirigenza consapevole, preparata e in grado di affrontare le difficoltà con coraggio e l’orgoglio di svolgere un servizio pubblico.
rimedio.
La deresponsabilizzazione, invece, non è mai un
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Passando al sintetico resoconto delle attività dispiegate dagli uffici del Pubblico ministero contabile nel corso del 2020, va detto che la Procura generale in appello ha depositato 677 requisitorie, cui vanno aggiunti pareri, memorie e conclusioni orali; ha depositato 90 tra ricorsi e controricorsi nei regolamenti di giurisdizione davanti le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Ha altresì promosso protocolli d’intesa con la magistratura ordinaria, con le forze di polizia (Guardia di finanza, Carabinieri, Polizia di Stato), con università. Stiamo lavorando sull’ipotesi di un protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Dogane.
Ha svolto, in sinergia con OLAF, attività di coordinamento e impulso nel contrasto alle “frodi” comunitarie, e infine ha coordinato le attività dei procuratori regionali.
Relativamente a tale funzione di coordinamento, recentemente, ai sensi dell’art. 12 c.g.c., ho invitato i procuratori regionali ad orientare la prioritaria attenzione del PM contabile verso quelle materie di contabilità pubblica che afferiscono agli obiettivi e ai progetti di ripresa e che riflettono il carattere “speciale”, o meglio specializzato, di questa magistratura.
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Quanto ai risultati conseguiti nel corso del 2020 dall’attività delle procure regionali, devo premettere che le limitazioni conseguenti alla “pandemia” non hanno fermato l’attività dei pubblici ministeri, che hanno continuato ad operare nonostante oggettive difficoltà.
Purtuttavia si registra una comprensibile contrazione delle iniziative giudiziarie avviate: le citazioni in giudizio sono state, complessivamente, 869. Il carico delle istruttorie, a fine 2020, ha superato i 114.000 fascicoli. L’ammontare totale delle richieste risarcitorie formulate nel 2020 è stato superiore ai 400milioni di euro.
Ma i numeri in realtà possono essere fuorvianti e non rappresentare una ben più ampia e concreta realtà, che vede la Corte dei conti svolgere, anche attraverso la sola attività istruttoria e di accertamento, un’importante attività di sollecitazione verso corrette pratiche amministrative.
In tale quadro, poi, vanno considerati i numerosi casi, che non hanno evidenza statistica, di danni recuperati in corso di istruttoria, per spontaneo risarcimento o restituzione di somme; prima cioè che il PM contabile fosse pervenuto a formale richiesta risarcitoria.
La tipologia delle fattispecie dannose che sono state individuate dalle procure regionali, ai fini del ristoro del danno, è estremamente varia.
A parte le già menzionate frodi, comunitarie e nazionali – che meritano una speciale menzione -, si va dall’assenteismo, a fattispecie dannose connesse ad attività contrattuali, mancati accertamenti o mancate riscossioni di entrate tributarie, danni al patrimonio pubblico, assunzioni illegittime, cattiva gestione di beni demaniali e patrimoniali, opere non realizzate o incompiute, danni da disservizi , illeciti utilizzi di finanziamenti pubblici, etc.
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In questa azione i pubblici ministeri contabili non sono soli; sono coadiuvati dal personale amministrativo e, nelle attività istruttorie, dall’alta professionalità e dedizione della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dei servizi ispettivi della RGS, degli uffici territoriali del governo.
A tutti costoro esprimo sentimenti di sincera gratitudine e grande apprezzamento.
Essi partecipano a rafforzare il presidio di legalità, democrazia e tutela delle pubbliche risorse che questa antica ma sempre attuale magistratura assicura nell’interesse generale.
Esaurita la relazione relativa all’attività svolta e alle sue prospettive, rivolgo al Presidente della Corte dei conti Guido Carlino, nel momento del suo solenne insediamento, l’affettuoso augurio di tutti i magistrati del Pubblico Ministero. Tutti noi ne conosciamo bene le alte qualità umane e professionali e siamo certi che egli saprà svolgere l’Alto ufficio nel solco delle migliori tradizioni della Corte e dei presidenti che lo hanno preceduto nei 159 anni di storia della Corte dei conti italiana.
Infine, nel rinnovare la volontà dei magistrati del pubblico ministero presso questa Corte di non deflettere dalla strada del dovere e della tutela dell’ordinamento , mettendo a disposizione del Paese, come sempre, ma ancor di più in questo difficile momento, la professionalità della magistratura contabile requirente, affinché sprechi e malaffare siano tenuti lontani dai piani di riforma e dalla progettualità del decisore politico, Le chiedo signor Presidente della Corte dei conti di voler dichiarare aperto l’anno giudiziario 2021.
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Figuraccia per la Basilicata: da Matera 2019 alle inchieste degli affaire sul Coronavirus
la Sezione di controllo per la Basilicata (cfr. decisione n. 42/2020) ha parificato il rendiconto regionale per l’esercizio 2018, con alcune eccezioni di capitoli e poste, nella misura in cui sono stati riscontrati come difformi rispetto alle prescrizioni ed ai principi dell’ordinamento giuscontabile, con effetti riflessi sul risultato di amministrazione e sui correlati saldi. Egualmente, non è stata parificata la parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione, nella misura in cui è stata riscontrata come non conforme ai suddetti principi giuscontabili. Infine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, c. 2, della l. reg. n. 39/2017, per violazione dell’art. 117, c. 3, della Costituzione, nonché, per ridondanza del vizio, degli artt. 81 e 97, c. 1, nella misura in cui il risultato di amministrazione e i correlati saldi contabilizzano – per effetto di tale disposizione – spese di personale effettuate in violazione dei vincoli finanziari di cui ai cc. 557 e seguenti dell’art. 1 della l. 296/2006;
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I casi di irregolarità accertati riguardano, di norma, la illegittimità di singole poste di spesa.
In particolare, la Sezione di controllo per la Basilicata, su un esame complessivo di n. 9 rendiconti, ha accertato la parziale non regolarità di n. 3 atti, ordinando la restituzione di alcune somme contabilizzate illegittimamente (cfr. Sezione di controllo per la Basilicata, deliberazioni nn. 19/2020/FRG, 26/2020/FRG e 27/2020/FRG).
Le pronunce della Sezione territoriale sono state confermate, nei loro esiti, dalle Sezioni Riunite in speciale composizione (cfr. sentenze nn. 28/2020/RGC, 29/2020/RGC e 30/2020/RGC).
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Con riferimento ai grandi eventi, la Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con delibera n. 56/2020/VSGO, ha approvato la relazione che ha concluso l’indagine sul tema “Matera – capitale della cultura 2019” – Analisi dei flussi finanziari occasionati dalla realizzazione dell’evento, con particolare attenzione a quelli utilizzati per il funzionamento della fondazione “Matera 2019” e a quelli connessi alla riscossione dell’imposta di soggiorno”, in particolare, accertando l’esistenza di criticità nell’utilizzazione dello strumento della
”fondazione di partecipazione” per la gestione degli eventi connessi alla nomina di Matera a capitale della cultura 2019, nonché dei finanziamenti pubblici ad essa assegnati, riconducibili anche alla natura atipica di tale strumento organizzativo, e riscontrando la mancanza di un puntuale controllo esterno sull’attività della fondazione, sulla gestione dei fondi, sul costo del personale dirigenziale e dei contratti dalla stessa stipulati, anche con riferimento alle assunzioni effettuate.
La Sezione ha rilevato, inoltre, la deficitarietà del sistema di accertamento e riscossione della tassa di soggiorno dovuta al Comune di Matera, a causa del perdurante mancato approntamento da parte dell’ente e, segnatamente, dell’Ufficio tributi di un sistema telematico diretto di rilevazione dei soggetti obbligati al pagamento e al tempestivo riversamento della tassa versata.