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ALBERI KILLER continuano a collassare

A chi spetta mettere i sigilli per la salvaguardia della pubblica et privata incolumità?

UN CASO ALLA VOLTA FINO ALLA FINE 


ALBERI KILLER


Continuano a collassare al suolo, su pista ciclabile pedonale, in sponda Sx del BASENTO tratto urbano PARCO FLUVIALE, completamente abusivo, realmente realizzato il alveo del BASENTO in totale disprezzo del #rd523del1904 !

Art. 96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l’esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l’esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall’autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
c) lo sradicamento o l’abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l’ufficio del Genio civile;
e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe
degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
k) l’apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall’autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
l) qualunque opera nell’alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all’esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
h) lo stabilimento di molini natanti (26).
(26) Così modificato dalla L. 13 luglio 1911, n. 774.

Art. 97. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l’osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:
a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell’alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l’accesso e l’esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all’art. 95, lettera c);
d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo
stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei
fiumi e torrenti;
(27)
f-g-h-i)
k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l’obbligo dell’intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;
m) l’estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l’autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl’interessi pubblici o privati esserne lesi;
n) l’occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungh’esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione (28).
(27) Lettere abrogate dall’art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775,
riportato sopra, al n. A/III.
(28) L’art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riportato al n. A/III, ha abrogato, tra l’altro, la lettera k) dell’art. 97 e la lettera s) dell’art. 98, nella parte compresa nell’art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
.

Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:
. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, 523, e dall’art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.
Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall’art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.
Avverso il provvedimento dell’ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.
. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l’autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l’esercizio della navigazione o anche modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria». In precedenza l’art. 97 era già stato modificato dall’art. 40, L. 2 gennaio 1910, 9, che, in materia di corsi d’acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.

NON VI È ALCUNA AUTORIZZAZIONE IDRAULICA, rilasciata dall’Ufficio Ciclo dell’Acqua della Regione Basilicata, per il PARCO FLUVIALE DEL BASENTO e relativa pista in sponda Sx del BASENTO !
DOBBIAMO ANCORA ASPETTARE CHE QUALCUNO SI FACCIA MALE ?

A chi spetta mettere i sigilli per la salvaguardia della pubblica et privata incolumità?

#21febbraio2021
#sapevatelo2021

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