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NOMINA MODRONE: IL CASO SEL FA GIURISPRUDENZA 

Le Sezioni Unite Civili danno ragione all’Au

La competenza giurisdizione non è del Tar, ma del Giudice ordinario. L’avvocato di Scavone, Lorenzo: «Finalmente si entrerà nel merito»

Nomina di Luigi Modrone ad Amministratore unico della Società energetica lucana (Sel), a distanza di un anno dall’insorgere della controversia giuridica intentata da Nicola Scavone e finalizzata all’annullamento del conferimento dell’incarico, finalmente una certezza: la competenze giurisdizionale è quella del Giudice Ordinario e, pertanto, non del Tar di Basilicata. Notevole vittoria giuridica da parte di Modrone e dell’avvocato Donatello Genovese, che lo ha rappresentato in giudizio, poichè a dirimere la questione sancendo come soluzione proprio quella dai citati prospettata, tra l’altro ampiamente accolta anche dal Procuratore generale, è stata è stato il collegio giudicante delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di Cassazione.

Esattamente 12 mesi fa, era il 26 febbraio dell’anno scorso, a Modrone veniva notificato il ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Basilicata. Di tutt’altro tenore, dopo 365 giorni, la sentenza, invece, depositata ieri in cancelleria. Nicola Scavone ha impugnato, per la precisione, la delibera della Giunta regionale della Basilicata del 21 dicembre 2019, nonché «qualunque atto successivo e consequenziale a quello impugnato», con la Regione diede avvio alla procedura di nomina dell’organo amministrativo della Sel.

Tra le varie contestazioni, la principale consistente nelle valutazioni inerenti al profilo di Modrone, per Scavone «privo dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza», così come previsti dal relativo quadro normativo regionale. Per Scavone, inoltre, Modrone si troverebbe in una ipotesi di «conflitto di interessi» per i suoi pregressi rapporti di ex socio della Modrone Infissi Srl e di dipendente della M.A. Servizi Srl, operanti nello stesso settore economico della Regione Basilicata e della sua partecipata Sel. Com’è noto, quello della competenza giurisdizionale tra Tar e Civile in materia di nomine pubbliche e di pubblici contratti, è tema sempre molto spinoso.

Il caso Modrone adesso, tramite la sentenza delle Sezioni Unite Civili, è un caso che fa e farà giurisprudenza. Per il collegio giudicante, composto dal primo Presidente, da 3 Presidenti di Sezione, da 4 consiglieri, nonchè dal relatore consigliere, la nomina e la revoca degli amministratori di società da parte dell’Ente pubblico socio, «costituiscono atti da ricondurre a quelli cosiddetti “a valle” della scelta del modello societario» e restano, quindi, «assoggettate alle regole proprie del modello recepito». Per questo, la legittimità o meno della delibera del dicembre 2019 della Giunta regionale, è materia del Giudice Ordinario. «Soltanto» sulla struttura societaria della Sel, incide il ricorso di Scavone che riguarda, pertanto, «la manifestazione dell’esercizio di un potere di diritto privato attribuibile all’Ente pubblico in qualità di socio, del quale la Giunta regionale si è avvalso in conformità agli indirizzi di natura politico-amministrativa dalla stessa stabiliti».

Questo il punto focale: la nomina come «espressione» di una facoltà inerente la qualità di socio e, di conseguenza, «quale manifestazione di una volontà di natura privatistica». Per Modrone come per tutti i casi analoghi italiani, se oggetto della controversia giuridica è la revoca dell’amministratore unico di una società per azioni con partecipazione pubblica, spetta al Tribunale Civile esprimersi.

Agevolmente comprensibile la differenze tra «a valle» e a «monte». Se «a valle» la competenza è del Giudice Ordinario, «a monte», lo è, invece, del giudice amministrativo. In quanto nel «a monte», rientrano le controversie aventi ad oggetto l’attività «unilaterale prodromica alla vicenda societaria», con cui un Ente pubblico delibera di costituire una società, provvedendo anche alla scelta del socio, o di parteciparvi o, ancora, di procedere ad un atto modificativo o «estintivo della società medesima o di interferire, nei casi previsti dalla legge, nella vita della stessa».

IL COMMENTO A CALDO DELL’AVVOCATO LORENZO

A rappresentare in giudizio Nicola Scavone, l’avvocato Luca Lorenzo. Il difensore, raggiunto telefonicamente dalla redazione, si è reso disponibile a un commento della sentenza che ha visto soccombere, con la condanna al pagamento delle spese liquidate in complessivi 5mila e 200 euro, proprio Nicola Scavone. «Al netto di tutto ha dichiarato l’avvocato Lorenzo finalmente ora è noto quale giudice esaminerà la legittimità della nomina di Modrone quale Amministratore unico della Sel. Finalmente, quindi, si esce dalla melina che aveva impantanato il giudizio perché il Tar riteneva di essere incompetente , ma davanti al giudice ordinario non era possibile andare in assenza della pronuncia della Cassazione».

«Esaurita questa fase preliminare, usciti dalle “secche” ha aggiunto Lorenzo si inizierà a parlare del merito, ovvero della legittimità della nomina di Modrone. Si è perso esattamente un anno di tempo trascorso in un “pantano”, ma detto ciò adesso si può riassumere il giudizio finalmente dal Giudice Ordinario e si entrarà finalmente nel merito della legittimità o meno della nomina».

Ferdinando Moliterni

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