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Covid-19, ministro Roberto Speranza firma due nuove Ordinanze per contenere la diffusione del virus

I provvedimenti entreranno in vigore lunedì 8 marzo 2021

EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS

Il ministro ROBERTO SPERANZA

Covid-19, ministro Speranza firma due nuove Ordinanze per contenere la diffusione del virus 

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, il 5 marzo 2021 ha firmato due nuove Ordinanze volte a contenere la diffusione dell’epidemia da nuovo coronavirus.

I provvedimenti entreranno in vigore lunedì 8 marzo 2021.

La prima Ordinanza dispone il passaggio in zona rossa per la Regione Campania.

La seconda Ordinanza dispone il passaggio in zona arancione per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e la proroga della zona arancione per l’Emilia Romagna.

I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dall’8 marzo 2021 è la seguente:

  • area gialla: Calabria, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta
  • area arancione: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria, Veneto
  • area rossa: Basilicata, Campania, Molise
  • area bianca: Sardegna

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Data di pubblicazione: 6 marzo 2021 , ultimo aggiornamento 6 marzo 2021

Ministro Roberto Speranza

Ministero della Salute

Ordinanza 05 marzo 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania. (21A01467)

(G.U. Serie Generale , n. 56 del 06 marzo 2021) 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 2, comma 2; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Rilevato che il potere di ordinanza ministeriale finalizzato all’applicazione di ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale, disciplinato dall’art. 1, commi 16-bis e seguenti del decreto-legge n. 16 maggio 2020, n. 33, rappresenta un potere tipico disciplinato dal legislatore e, attualmente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, al fine di assicurare in modo uniforme sui territori regionali la tutela del diritto alla salute della popolazione e da esercitarsi in modo vincolato al ricorrere dei presupposti di fatto e diritto indicati dalla legge;

Considerato che l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevede che «Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», allorquando sussista un pericolo grave ed incombente per la tutela della salute della popolazione;

Vista la nota prot. Covid-19-1U del 5 marzo 2021, con la quale la Regione Campania ha rappresentato, sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica, la necessità di adottare «un regime di massimo rigore, attraverso le misure che afferiscono alla cd. “zona rossa” di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, calibrate sulla effettiva situazione, in costante ed esponenziale aggravamento anche rispetto all’ultima rilevazione riportata nel report della Cabina di regia»;

Vista, altresì, la nota prot. Covid-19/SA n. 5 del 5 marzo 2021/U, con la quale la Regione Campania, a fronte dei dati relativi all’andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale ha evidenziato «la chiara insufficienza delle misure attualmente in essere a contrastare il preoccupante trend in aumento dei contagi»;

Visto il verbale del 5 marzo 2021, nel quale la Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 16-bis, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ha preso atto e valutato «i dati aggiuntivi forniti dalla Regione Campania e confermati da dati piu’ recenti non inclusi in questa analisi», sulla base dei quali «ha identificato un peggioramento dell’epidemia e una elevata prevalenza di infezioni causate dalla variante VOC 202012/01 del virus SARS-CoV-2» nonché la sussistenza di un’incidenza che supera il valore soglia di 250 casi per 100.000 abitanti;

Considerato che, nel medesimo verbale, la Cabina di regia ha espresso «parere favorevole ad applicare nella Regione Campania il massimo livello di mitigazione. Infatti l’analisi complessiva della situazione epidemiologica e della capacità di risposta risulta equiparabile ad un contesto epidemiologico compatibile con l’adozione di misure maggiormente restrittive»;

Vista, altresì, la nota del 5 marzo 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto, necessario e urgente, in coerenza con il principio di massima cautela e proporzionalità, applicare alla Regione Campania le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Sentito il Presidente della Regione Campania;

E m a n a

la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure di contenimento del contagio nella Regione Campania 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

2. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2021

Il Ministro della salute: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 423

^*^

Ministero della Salute

Ordinanza 05 marzo 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto. (21A01466)

(G.U. Serie Generale , n. 56 del 06 marzo 2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;

Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 1, commi 16-bis e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonche’ del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19″», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 19 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Campania, Emilia-Romagna e Molise», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2021, n. 43, con la quale sono state applicate, tra l’altro, alla Regione Emilia-Romagna, le misure di cui all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, previste per la c.d. «zona arancione»;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 5 marzo 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, unitamente all’allegato report n. 42, dal quale si evince «un peggioramento nel livello generale del rischio di epidemia non controllata e non gestibile in Italia con accelerazione nell’aumento dell’incidenza nazionale» nonché un «aumento generalizzato della trasmissione causata dalla ormai predominante circolazione della variante “inglese” VOC 202012/01»;

Vista, altresì, la nota del 5 marzo 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto necessario, tenuto conto che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, reiterare le misure previste per la c.d. «zona arancione» per la Regione Emilia-Romagna, e, pertanto, applicare le misure di cui al capo IV del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1, commi 16-quinquies e 16-septies del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini dell’applicazione delle misure di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto;

Sentiti i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto;

Emana la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nei rispettivi territori, alle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto si applicano le misure di cui al capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previste per la c.d. «zona arancione».

2. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 424

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