SENATO : Calendario dei lavori dell’Assemblea
QUANTE PROPRIETÀ HA IL CONI ?
QUANTE RESTANO NELLA DISPONIBILITÀ DELLA “SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A.” RELATIVAMENTE ALLE UNITÀ IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA DELLO SPORT ?
#CONI
ARCHIVIO LEGISLATIVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Calendario dei lavori dell’Assemblea
Dal 09/03/2021 al 24/03/2021 |
Emendamenti e O.D.G
DDL 2077 “Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)” Fascicolo n. 1 (bozze) 25/02/2021 |
Disegno di legge 2077
“Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)” 29/01/2021 Iniziativa: Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE) e dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport (SPADAFORA) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (GUALTIERI) |
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Vedi anche
BOZZE DI STAMPA 25 febbraio 2021
N. 1
SENATO DELLA REPUBBLICA XVIII LEGISLATURA
Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (2077)
1.1
Sbrollini
EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)
Art. 1
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito CONI, per l’espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali», inserire le seguenti: «a livello centrale e periferico»;
b) sostituire le parole: «165 unità» con le seguenti: «232 unità»;
c) sostituire le parole: «delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale» con le seguenti: «delle quali 12 unità di personale dirigenziale di prima e seconda fascia».
1.2
Granato, Angrisani, De Lucia, Russo, Vanin
Al comma 1, dopo le parole «dotazione organica», inserire le seguenti: «,
definita ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
1.3
Granato, Angrisani, De Lucia, Russo, Vanin
Al comma 1, sostituire le parole: «10 unità» con le seguenti: «8 unità».
1.4
Sbrollini
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma, 2, primo periodo, dopo le parole: «presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento», inserire le seguenti: «ovvero concorre allo svolgimento di servizi e attività strumentali ed esecutive e necessarie al funzionamento del CONI»;
b) al comma 5, dopo le parole: «si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI» inserire le seguenti: «, ovvero concorre allo svolgimento di servizi e attività strumentali ed esecutive e necessarie al funzionamento del CONI,».
1.5
Cangini
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «60 giorni» con
le seguenti: «120 giorni»;
b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «60 giorni».
1.6
Barbaro, Iannone
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «60 giorni» con le seguenti: «120 giorni»;
b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «60 giorni».
1.7
Rampi
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «60 giorni» con
le seguenti: «120 giorni»;
b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 giorni» con
le seguenti: «60 giorni».
1.8
Laforgia, De Petris
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «60 giorni» con le seguenti: «120 giorni»;
b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «60 giorni».
1.9
Sbrollini
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «All’esito della procedura di cui al comma 2, il completamento della pianta organica del CONI avviene mediante procedure selettive, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislati- vo 20 marzo 2001, n. 165, riservate al personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e Salute S.p.A. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, ovvero concorre allo svolgimento di servizi e attività strumentali ed esecutive e necessarie al funzionamento del CONI e che non rientra nell’ipotesi di cui al comma 2».
1.10
Granato, Angrisani, De Lucia, Russo, Vanin
Al comma 3, primo periodo, dopo la parola «assunzioni» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento ai principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
1.11
Sbrollini
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,» con le seguenti: «ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 138».
1.12
Granato, Angrisani, De Lucia, Russo, Vanin
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
2.1
Art. 2
Granato, Angrisani, De Lucia, Russo, Vanin Sopprimere il comma 1.
2.2
Saccone, Vitali Sopprimere il comma 1.
2.3
De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “40 milioni” e le “368 milioni” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “37 milioni” e “371 milioni”.
1-bis. Il controllo sull’utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui al citato comma 630 è esercitato dall’Autorità di governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute S.p.A., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue fi- nalità istituzionali, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all’articolo 5, comma 2, lettere e), e- bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242».
2.4
Saccone, Vitali
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “40 milioni” e le parole “368 milioni” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “38 milioni” e “370 milioni”.
1-bis. Il controllo sull’utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui al citato comma 630 è esercitato dall’autorità di Governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute s.p.a., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all’articolo 5, comma 2, lett. e), e-bis) e e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.».
2.5
De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “40 milioni” e le parole “368 milioni” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “41 milioni” e “367 milioni”.
1-bis. Il controllo sull’utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui al citato comma 630 è esercitato dall’Autorità di governo com- petente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute S.p.A., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all’articolo 5, comma 2, lettere e), e- bis) ed e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242».
2.6
Saccone, Vitali
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. All’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “40 milioni” e le parole “368 milioni” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “41 milioni” e “367 milioni”.
1-bis. Il controllo sull’utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi di cui al citato comma 630 è esercitato dall’autorità di Governo competente in materia di sport e, per il suo tramite, dalla società Sport e Salute s.p.a., fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso riconosciuti ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento che il CONI può esercitare nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi come previsto all’art. 5, comma 2, lett. e), e-bis) e e-ter) del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.».
2.7
Sbrollini
Al comma 1, sostituire le parole: «45 milioni» con le seguenti: «58 milioni», e le parole: «363 milioni» con le seguenti: «350 milioni».
2.8
De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, nonché gli articoli 5, comma 2, lettere e) ed e-ter), 7, comma 2, lettere e) ed f), e 15, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242».
2.9
Saccone, Vitali
Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, nonché gli articoli 5, comma 2, lettere e) ed e-ter), 7, comma 2, lettere e) ed f), e 15, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242».
2.10
De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale del CONI restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati, di cui soltanto due consecutivi. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi, svol- gendo, comunque, un mandato pieno.
2-ter. In sede di prima applicazione, la disposizione di cui al comma 2-bis, si applica al Presidente e agli altri componenti della Giunta nazionale che hanno ricoperto tali cariche anche nel periodo immediatamente antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de- creto-legge.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI».
2.11
Saccone, Vitali
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale del CONI restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati, di cui soltanto due consecutivi. I componenti che assumono le funzio- ni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi, svolgendo, comunque, un mandato pieno. In sede di prima applicazione la presente disposizione si applica al presidente e agli altri componenti della giunta nazionale che hanno coperto tali cariche anche nel periodo immediatamente antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.».
2.12
De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con- versione del presente decreto-legge, la carica di Presidente del CONI e di componente della Giunta nazionale del CONI è incompatibile con le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, Commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, deputato, senatore, e con qualunque altro incarico di vertice nelle pubbliche amministrazioni, nella società Sport e Salute S.p.A., e negli altri enti e società di diritto privato a partecipazione pubblica. L’assunzione e il mantenimento della carica di rappresentante territoriale del CONI è incompatibile con le cariche di Presidente della giunta, assessore o consigliere regionale».
2.13
Saccone, Vitali
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente e gli altri componenti della giunta nazionale del CONI sono incompatibili con le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, Commissario Straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e parlamentare e con qualunque altro incarico di vertice nelle pubbliche amministrazione, nella società Sport e Salute s.p.a., e negli altri enti di diritto privato a partecipazione pubblica. L’assunzione e il mantenimento della carica di rappresentante territoriale del CONI è incompatibile con le cariche di Presidente della giunta, assessore o consigliere regionale.».
2.14
Saccone, Vitali
Sostituire l’Allegato A con il seguente:
«Allegato A
Elenco beni immobili destinati al CONI
Impianto CPO, Formia
Impianti sportivi
7.182.804,84
BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Impianto CPO, Tirrenia
Impianti sportivi
9.269.572,49
BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETA’ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Immobile Villetta, Roma Parco del Foro Italico
Fabbricati
447.512,58
BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004
Impianto Giulio Onesti, Roma
Impianti sportivi
23.875.478,98
RESTANO NELLA DISPONIBILITÀ DELLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A., LE UNITÀ IMMOBILIARI E LE RELATIVE PERTINENZE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA DELLO SPORT, DELLA BIBLIOTECA DELLO SPORT, DELL’ISTITUTO DI MEDICINA SPORTIVA, NONCHÉ LE ULTERIORI AREE EVENTUALMENTE INDIVIDUATE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 6
»
Sbrollini
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì trasferiti al CONI i beni, mobili ed immobili, anche periferici, storicamente nella disponibilità dell’Ente e strumentali alle funzioni allo stesso attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nonché i relativi rapporti attivi e passivi, come individuati con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
2.16
De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con i contratti di servizio di cui all’articolo 1, comma 6, sono altresì disciplinate le modalità di utilizzazione da parte del CONI, per la preparazione olimpica degli atleti, dell’impianto sportivo “Giulio Onesti”, sito in Roma, e le relative condizioni, con priorità di utilizzo da parte di quest’ultimo. Scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni».
Conseguentemente, sostituire l’Allegato A con il seguente: «Allegato A
Elenco beni immobili destinati al CONI
Impianto CPO, Formia
Impianti sportivi
7.182.804,84
BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Impianto CPO, Tirrenia
Impianti sportivi
9.269.572,49
BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Immobile Villetta, Roma Parco del Foro Italico
Fabbricati
447.512,58
BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004
»
2.17
Saccone, Vitali
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto con i contratti di servizio di cui all’articolo 1, comma 6, sono altresì disciplinate le modalità di utilizzazione da parte del CONI, per la preparazione olimpica degli atleti, dell’impianto sportivo “Giulio Onesti” sito in Roma, e le relative condizioni, con priorità di utilizzo da parte di quest’ultimo. Scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni.»
Conseguentemente, sostituire l’Allegato A con il seguente: «Allegato A
Elenco beni immobili destinati al CONI
Impianto CPO, Formia
Impianti sportivi
7.182.804,84
BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Impianto CPO, Tirrenia
Impianti sportivi
9.269.572,49
BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ (DECRETO LEGGE 08.07.2002)
Immobile Villetta, Roma Parco del Foro Italico
Fabbricati
447.512,58
BENI TRASFERITI A CONI SERVIZI, ORA SPORT E SALUTE S.P.A., IN PROPRIETÀ CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 03.02.2004 PUBBLICATO IN G.U. IL 17.02.2004
»
2.18
De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
e) esercita i poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive asso- ciate, e delle Associazioni benemerite riconosciute siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo, fermo restando l’esercizio del potere di controllo spettante a Sport e Salute S.p.A. sull’utilizzazione dei contributi pubblici, che a tal fine nomina un componente del Collegio dei Revisori dei Conti delle Federazioni e delle Discipline sportive associate;
f) delibera il commissariamento di Federazioni sportive nazionali e di Discipline sportive associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l’impossibilità di fun- zionamento degli organi direttivi dovuta a una violazione di norme sportive degli statuti e dei regolamenti, ferme restando l’autonomia delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;».
2.19
Saccone, Vitali
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
e) esercita poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciute siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi sportivi del Comitato Olimpico Internazionale e del CONI medesimo, fermo restando l’esercizio del potere di controllo spettante a Sport e Salute sull’utilizzazione dei contributi pubblici, che a tal fine nomina un componente del Collegio dei Revisori dei Conti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Associate;
f) delibera il commissariamento di Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi che impediscano il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l’impossibilità di funzionamento degli organi direttivi dovuta a una violazione di norme sportive degli Statuti e dei Regolamenti, ferme restando l’autonomia delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale;».
2.20
De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All’articolo 8, comma 4-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo e il terzo periodo sono soppressi».
2.21
Saccone, Vitali
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All’articolo 8, comma 4-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, il secondo e il terzo periodo sono sop- pressi.».
2.0.1
De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis. (Istituzione della NADO Italia)
1. NADO Italia è l’organizzazione nazionale antidoping (NADO) che costituisce articolazione funzionale dell’Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency – WADA), in attuazione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi dalla XXXIII Con- ferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, resa esecutiva con la legge 26 novembre 2007, n. 230.
2. NADO Italia opera con autonomia organizzativa e operativa rispet- to al Governo, al CONI e a ogni altro organismo operante nel settore dello sport, svolgendo le seguenti funzioni:
a) adotta le Norme sportive antidoping (NSA), in attuazione del Codice mondiale antidoping (Codice WADA) e degli standard internazionali;
b) cura, anche d’intesa con la commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell’articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l’adozione di mi- sure di prevenzione e repressione dell’uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive;
c) promuove ricerche e cura la formazione nel settore dell’antido- ping avvalendosi dell’istituto della medicina presso Sport e Salute S.p.A.;
d) collabora con le organizzazioni sportive internazionali e con le organizzazioni antidoping degli altri Paesi in attuazione delle direttive dell’A- genzia Mondiale Antidoping.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità di governo competente in materia di sport, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presen- te decreto, sono determinate le norme di organizzazione e funzionamento di NADO Italia, nonché le modalità di nomina del Presidente e il trasferimento del personale di Sport e Salute S.p.A. attualmente in servizio presso NADO Italia. Con il medesimo provvedimento sono determinate le ulteriori compe- tenze dell’ente, fermo restando il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive, svolto esclusivamente presso i laboratori accreditati in Italia e all’estero dalla WADA.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, a decorrere dal 2021, attraverso il trasferimento in capo a Nado Italia dei fondi di cui all’articolo 30-bis, comma 5, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, già destinati al CONI».
2.0.2
Saccone, Vitali
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. NADO Italia è l’organizzazione nazionale antidoping (NADO) che costituisce articolazione funzionale dell’Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency WADA), in attuazione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi dalla XXXIII Confe- renza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, resa esecutiva con legge 26 no- vembre 2007, n. 230.
2. NADO Italia opera con autonomia organizzativa e operativa rispetto al Governo, al CONI e ad ogni altro organismo operante nel settore dello sport e svolge le seguenti funzioni:
a) adotta le Norme sportive antidoping (NSA), in attuazione del Codice mondiale antidoping (Codice WADA) e degli standard internazionali;
b) cura, anche d’intesa con la commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita’ sportive, istituita ai sensi dell’articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l’adozione di misure di prevenzione e repressione dell’uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive;
c) promuove ricerche e cura la formazione nel settore dell’antido- ping avvalendosi dell’istituto della medicina presso sport e salute s.p.a.;
d) collabora con le organizzazioni sportive internazionali e con le organizzazioni antidoping degli altri Paesi in attuazione delle direttive dell’A- genzia Mondiale Antidoping.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità competente in materia di sport, è determinata la regola- mentazione della NADO Italia, le modalità di nomina del Presidente, nonché il trasferimento del personale di Sport e Salute s.p.a. attualmente in servizio presso NADO Italia. Con il medesimo provvedimento saranno determinate le ulteriori competenze, fermo restando il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive è svolto esclusivamente presso i laboratori accreditati in Italia e all’estero dalla WADA.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente norma si fa fronte attraverso il trasferimento, a decorrere dal 2021, in capo a Nado Italia dei fondi di cui alla l. 28.01.2009 n. 2, art. 30 bis comma 5, già destinati al CONI.»
*