La presidenza del Consiglio dei ministri entro una settimana deve rivedere “con un provvedimento specificamente motivato” il decreto del 2 marzo scorso
ED ANCHE IL TAR DEL LAZIO ALIMENTA ULTERIORE CONFUSIONE SUL TEMA SCUOLE CHIUSE IN ZONA ROSSA
SCUOLE CHIUSE IN ZONA ROSSA
Per il Tar del Lazio la chiusura delle scuole in zona rossa va “motivata meglio”
È quanto stabiliscono le due ordinanze con le quali il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di studenti e genitori minorenni.
La presidenza del Consiglio dei ministri entro una settimana deve rivedere “con un provvedimento specificamente motivato” il decreto del 2 marzo scorso
AGI – La Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 2 aprile prossimo deve rivedere “con un provvedimento specificamente motivato” il decreto del 2 marzo scorso nella parte in cui prevede la sospensione automatica della didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado nei territori compresi nelle cosiddette “aree rosse”.
È quanto stabiliscono le due ordinanze con le quali il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di studenti e genitori minorenni convinti che “la scuola non dovrebbe essere considerata luogo privilegiato di contagio” e forti di “una serie di ricerche che evidenziano come l’interruzione della didattica in presenza abbia rappresentato e rappresenti un moltiplicatore delle diseguaglianze discendenti da ostacoli di ordine sociale ed economico”.
Il dpcm impugnato, si legge nei provvedimenti, richiama verbali del Cts da cui “non emergono indicazioni specifiche ostative alla riapertura delle scuole“
Lo stesso Cts “non sembra avere valutato la possibilità, nelle zone rosse, di disporre la sospensione delle attività didattiche solo per aree territoriali circoscritte, in ragione del possibile andamento diversificato dell’epidemia nella regione”;
né “si evince in che modo e in quale sede” i dati forniti dall’Istituto superiore di sanità e dalla Fondazione Bruno Kessler siano stati analizzati ed interpretati.
In sostanza, conclude il Tar, “le previsioni del dpcm del 2 marzo non appaiono supportate da una adeguata istruttoria” e “in tal senso si apprezzano profili di fondatezza dei motivi aggiunti depositati da parte ricorrente”
Le due ordinanze con le quali il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di studenti e genitori sono “un provvedimento importante e legittimo”, dice all’AGI Fabio Cintioli, professore di diritto amministrativo a Roma e avvocato.
“Il giudice amministrativo non ha il potere di sostituirsi all’amministrazione nelle scelte di merito – spiega Cintioli – ma ha il potere di sindacare eventuali difetti di istruttoria, incompletezza, o incongruenza nella motivazione delle scelte. In questo caso, il giudice ha ritenuto, in base ai dati riportati, che non ci fosse sufficiente motivazione per spiegare il perché la didattica a distanza sia stata imposta in maniera così estesa su tutto il territorio, e non circoscritta solo alle aree più a rischio. L’istruttoria insufficiente pone problemi di violazione di legge – prosegue il docente – e lo Stato di diritto presuppone che gli atti siano sempre sottoposti al controllo di legittimità. Con questo provvedimento il Tar del Lazio dà un input all’amministrazione affinché rivaluti, rimotivi gli eventuali difetti di istruttoria. La parola finale spetta sempre all’amministrazione ma il giudice la indirizza“
Secondo l’esperto, con queste ordinanze il giudice amministrativo rispetta ciò che la Corte Costituzionale ha sempre detto, e cioè che “tutti i valori costituzionali vanno bilanciati. In questo caso specifico, accanto al valore costituzionale del diritto alla salute c’è il diritto all’istruzione. Anche il valore più importante, che è la tutela della salute – conclude Cintioli – deve essere contemperato con gli altri valori costituzionali, e qui stiamo parlando di un valore fondamentale, che è il diritto all’istruzione dei giovani, un diritto che riguarda il futuro delle nostre generazioni”
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La Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 2 aprile dovrà riesaminare le misure che, sulla base del Dpcm del 2 marzo scorso, comportano l’automatica chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse, prevedendo il ricorso alla Didattica a Distanza nelle “zone gialle” e nelle “zone arancioni”: lo ha stabilito la sezione prima del Tar del Lazio, con una doppia ordinanza – la n. 01947 e la n. 00872 del 2021 – cha accolto i ricorsi proposti da un gruppo di studenti e genitori di alunni minorenni di tutta Italia, rappresentati dagli avvocati Valerio Onida e Barbara Randazzo.
N. 00872/2021 REG.RIC.
Pubblicato il 26/03/2021
N. 01947/2021 REG.PROV.CAU. N. 00872/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 872 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Gesess, Jacopo Michi, Federico Di Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Jacopo Michi in Firenze, via de’ Pucci n. 4;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del D.P.C.M. in data 14.1.2021, pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15.1.2021, S.O. n. 2, nella parte in cui prevede che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza” (art. 1, co. X, lett. s), con conseguente ripristino, nelle scuole secondarie di secondo grado, della didattica in presenza al 100%, da attuarsi nel rispetto dei protocolli di sicurezza finalizzati a prevenire la diffusione della epidemia COVID-19.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-il 9/3/2021:
previa sospensione e concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 del D.Lgs. n. 104/2010, del D.P.C.M. in data 2.3.2021, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2.3.2021 (S.O. n. 17), nella parte in cui prevede che:
– nelle zone qualificate, in base al livello di rischio epidemiologico da Covid-19, come “gialle”, “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza” (art.
21, comma I, parte I);
– nelle zone qualificate, in base al livello di rischio epidemiologico da Covid-19, come “arancioni”, “A far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui all’art. 33, comma 1, nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l’intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III, ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo” (art. 34);
– nelle zone qualificate, in base al livello di rischio epidemiologico da Covid-19, come “gialle” o “arancioni”, “La misura di cui al primo periodo dell’art. 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico” (art. 21, comma II);
– nelle zone qualificate, in base al livello di rischio epidemiologico da Covid-19, come “rosse”, “Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza” (art. 43, comma I, parte I);
con conseguente ripristino della didattica in presenza al 100%, da attuarsi nel rispetto dei protocolli di sicurezza finalizzati a prevenire la diffusione della epidemia COVID-19.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti depositati il 9 marzo 2021;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 la dott.ssa Roberta Ravasio in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Collegio,
Premesso che con atto di motivi aggiunti, depositato il 9 marzo 2020, i ricorrenti, tutti genitori di studenti frequentanti scuole secondarie superiori, hanno impugnato il D.P.C.M. 2.3.2021, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2.3.2021, nelle parti meglio in epigrafe indicate, nella misura in cui le stesse comportano la automatica chiusura di tutte le scuole di ogni ordine a grado nelle “zone rosse” e continuano a prevedere il ricorso alla Didattica A Distanza (DAD) nelle “zone gialle” e nelle “zone arancioni”, fatto salvo il potere dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, di disporre la chiusura delle scuole in presenza di determinate condizioni; di rischio; Dato atto, preliminarmente, che persiste l’interesse dei ricorrenti alla decisione sul ricorso, in quanto il D.L. n. 30/2021 non incide minimamente sulla disciplina propria delle “zone gialle”, “zone arancioni” e “zone rosse”, e, dunque, in tal senso il D.L. n. 30/2021 non contiene una disciplina che si sarebbe sovrapposta a quella determinata dall’approvazione del D.P.C.M. impugnato;
Dato atto che i ricorrenti fondano il ricorso, inter alia, anche sull’insufficienza dell’istruttoria sottesa alle previsioni impugnate, argomentando che la Scuola, tuttora, non dovrebbe essere considerata quale luogo privilegiato di contagio;
Considerato che i ricorrenti hanno prodotto, a sostegno del ricorso, svariati studi scientifici pubblicati da prestigiose riviste mediche, reports sui dati di contagio in ambito scolastico rilevati in Toscana ed in Sicilia, nonché relazioni scientifiche, (depositate in data 9.3 e 23.3.2021) rilasciate da esperti in epidemiologia, in biomedica e in biostatistica, nelle quali si analizzano funditus i dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità: tali relazioni pervengono alla conclusione che non esistono evidenze scientifiche solide e incontrovertibili circa il fatto (i) che il contagio avvenuto in classe influisca sull’andamento generale del contagio, (ii) che l’aumento del contagio tra i soggetti in età scolastica sia legato all’apertura delle scuole, (iii) che la c.d. variante inglese si diffonda maggiormente nelle sole fasce d’età scolastiche, (iv) che le diverse varianti circolanti nel Paese siano resistenti ai vaccini in uso in Italia, e affermano che “Le analisi qui condotte non dimostrano una situazione di aumentata pericolosità a livello di aumento di contagi, diffusione di focolai scolastici, trasmissione secondaria in ambito scolastico, aumentato rischio per individui in età scolare di trasmettere la cd variante inglese rispetto alla popolazione. Rappresentano invece un’invidiabile situazione a livello europeo di capacità di tracciamento dei casi e pertanto nella classificazione dello scenario italiano secondo OMS”;
Considerato che il DPCM impugnato richiama i verbali del Comitato Tecnico Scientifico nn. 157, 158, 159 e 160 nonché le osservazioni tecniche inviate il 27 febbraio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e che peraltro dai predetti documenti non emergono indicazioni specifiche ostative alla riapertura delle scuole;
Considerato che il D.P.C.M. impugnato richiama anche il parere rilasciato dal Comitato Tecnico Scientifico in occasione della seduta del 27 febbraio 2021, documentato dal verbale n. 161, il quale ha raccomandato il mantenimento dell’attività scolastica in presenza nelle zone bianche, gialle ed arancioni, affermando che “possa prendersi in considerazione la possibilità di prevedere la sospensione delle attività didattiche ….nelle aree territoriali regionali, sub- regionali, provinciali, comunali, in cui la situazione epidemiologica sia compatibile con scenari da zona rossa prevista dal Capo V della bozza del DPCM di prossima emanazione, o aree in cui l’incidenza cumulativa a 7 giorni sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, o nelle quali nelle quali vengano adottate misure stringenti di isolamento in ragione di circolazione di varianti del virus connotate da alto rischio di diffusività/resistenza a vaccino/capacità di indurre malattia grave”;
tuttavia il CTS non sembra avere valutato la possibilità, nelle zone rosse, di disporre la sospensione delle attività didattiche solo per aree territoriali circoscritte, in ragione del possibile andamento diversificato dell’epidemia nella regione; Considerato, peraltro, che le ricordate considerazioni del CTS si fondano su dati forniti dall’Istituto di Sanità e dalla Fondazione Bruno Kessler, s dalla documentazione offerta in giudizio non si evince in che modo tali informazioni siano state analizzate ed interpretate dal Comitato Tecnico Scientifico;
Ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che le impugnate previsioni del D.P.C.M. 2.3.21 non risultano supportate da una adeguata istruttoria e che in tal senso si apprezzano profili di fondatezza dei motivi aggiunti depositati da parte ricorrente il 9 marzo 2021;
Considerato, per quanto attiene al periculum in mora, che i ricorrenti hanno prodotto pubblicazioni che sembrerebbero comprovare, rispetto all’inizio della pandemia (marzo 2020), un significativo aumento dei ricoveri ospedalieri di adolescenti per gravi disordini alimentari e tentativi di suicidio (cfr. in particolari documenti nn. 131 e 146 di parte ricorrente), quale effetto del progressivo isolamento sociale indotto dalle misure di contenimento del contagio, ragione per cui appare urgente una approfondita valutazione della situazione al fine di ripristinare l’attività didattica ordinaria, cioè in presenza;
Ritenuto conclusivamente che sussistono gli estremi per la concessione della tutela cautelare invocata da parte ricorrente, e che a tal fine il Collegio ritiene di dover ordinare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di riesaminare le misure impugnate alla luce di tutta la documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente, e in particolare di quanto emerge dagli studi medico-scientifici e dalle relazioni scientifiche da essa depositate in giudizio in data 9 e 23 marzo 2021, adottando, all’esito del riesame, un provvedimento specificamente motivato;
Ritenuto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà provvedere all’indicato riesame prima che il D.P.C.M. 2.3.21 perda efficacia e che a tal fine si ritiene congruo assegnare il termine del 2 aprile 2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie la suindicata domanda cautelare ai soli fini del riesame, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle impugnate previsioni contenute
nel D.P.C.M. 2.3.2021, nei termini e nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Fissa per la discussione del merito l’udienza del 14 luglio 2021.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, celebrata in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario
L’ESTENSORE : Roberta Ravasio
IL PRESIDENTE : Antonino Savo Amodio
N. 00872/2021 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.