COORDINATORE UFFICIO LEGALE REGIONALE, TUTTO VERO: BARDI E L’ASSURDO CRITERIO DELLA «GIOVANE ETÀ»
L’ultima fantasia normativa del presidente: paragonare la nomina pro tempore ai «pubblici concorsi»
Norme e leggi piegate alla patologica volontà politica in capo al presidente Bardi ai campani che in Regione muovono le fila e al centrodestra lucano di disporre della cosa pubblica a piacimento personale. In Regione probabilmente fingono di aver dimenticato che determinate tipologie di illegittimità si riferiscono anche ad ingiusti vantaggi non patrimoniali.
Il nuovo caso di fantasia amministrativo-giuridica del governo Bardi, riguarda il conferimento incarico, temporaneo, di coordinamento dell’Avvocatura regionale. Nelle more dell’esperimento dell’Avviso pubblico del gennaio dell’anno scorso per il conferimento, a tempo pieno e determinato, della durata triennale, di un incarico dirigenziale presso l’Ufficio Legale e del Contenzioso, ed intervenuta la “Pieni Poteri” del presidente, Bardi ha deciso, «anche in ragione della generale riorganizzazione in atto dell’intero sistema organizzativo regionale», di attribuire «transitoriamente» l’incarico di Coordinatore.
Quel «transitoriamente» corrisponde a «rotazione trimestrale». Bardi e i suoi dovevano, però, individuare un criterio per far girare il sistema. Più che individuato, quello concepito è puramente inventato. È stato ritenuto idoneo «applicare» quanto previsto «in materia di pubblici concorsi»: «partire dal candidato più giovane d’età». Se avessero deciso di mettere in linea tutti gli avvocati della Regione e di scegliere la persona capace di correre al contrario sarebbe stato uguale: arbitrario per arbitrario.
Così come priva di serio fondamento nella realtà, è l’affermazione, contenuta nell’atto di conferimento dell’incarico a Anna Possidente, che tutti gli avvocati non dirigenti in servizio l’Ufficio legale e del Contenzioso, «sono in possesso dei requisiti», scontato, come a dire tutti i diplomati hanno il requisito del diploma, «nonché di adeguata professionalità e competenza». Senza dubbio, infatti l’attacco non è indirizzato alla prescelta, ma a Bardi e ai suoi che al rigo successivo contraddicono sé stessi. Sul caso, se non si fosse dimesso anticipatamente e starebbe ancora a via Verrastro, per l’alzabandiera col presidente ha lasciato il posto a Busciolano, di sicuro non avrebbe lesinato una interpretazione autentica il fu capo di Gabinetto di Bardi, Fabrizio Grauso.
Bardi e i suoi in un solo atto, quello della nomina del coordinatore, sono riusciti a contraddirsi doppiamente. Innanzitutto richiamando una norma valida per «i pubblici concorsi» per applicarla, però, in un ambito totalmente estraneo a quello dei « pubblici concorsi». È una semplice assegnazione, neanche un interpello. In secondo luogo, applicando una norma valida per «i pubblici concorsi», ma «in mancanza di valutazione comparativa». Tra l’altro nei concorsi pubblici, il criterio dell’età, oltre che scatta solo all’esito di reali e non fantomatiche operazioni di valutazione dei titoli e delle prove, è residuale.
La prossima volta, magari, Bardi e i suoi applicheranno il criterio per cui la scelta ricadrà, per restare in terra campana, su chi mangerà più casatielli in un quarto d’ora. Arbitrario per arbitrario, sarebbe la stessa cosa dell’aver stabilito di «partire dal candidato più giovane d’età».