Giancarlo Coraggio – L’attività della Corte costituzionale nel 2020
“La peculiarità di un servizio sanitario nazionale ma a gestione regionale richiede un esercizio forte, da parte dello Stato, del potere di coordinamento e di correzione delle inefficienze regionali: un esercizio inadeguato di questo potere non solo comporta rischi di disomogeneità ma può ledere gli stessi livelli essenziali delle prestazioni, sul cui rispetto, anche nel 2020, la Corte si è più volte soffermata”
Draghi alla Riunione straordinaria della Corte Costituzionale
Il Presidente Draghi partecipa, presso il Palazzo della Consulta, alla Riunione straordinaria della Corte Costituzionale per la presentazione della Relazione sull’attività svolta nell’anno 2020.
Roma Palazzo della Consulta Relazione annuale sul 2020 13 Maggio 2021
Giancarlo Coraggio – L’attività della Corte costituzionale nel 2020
“SANITÀ : È NECESSARIO UN ESERCIZIO FORTE, DA PARTE DELLO STATO, DEL POTERE DI COORDINAMENTO E DI CORREZIONE DELLE INEFFICIENZE REGIONALI”
CORTE COSTITUZIONALE LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE GIANCARLO CORAGGIO SULL’ATTIVITÀ DEL 2020
Roma, Palazzo della Consulta, 13 maggio 2021
Ufficio Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 13 maggio 2021
“SANITÀ : È NECESSARIO UN ESERCIZIO FORTE, DA PARTE DELLO STATO, DEL POTERE DI COORDINAMENTO E DI CORREZIONE DELLE INEFFICIENZE REGIONALI”
RELAZIONE DEL PRESIDENTE GIANCARLO CORAGGIO SULL’ATTIVITÀ DEL 2020
“La peculiarità di un servizio sanitario nazionale ma a gestione regionale richiede un esercizio forte, da parte dello Stato, del potere di coordinamento e di correzione delle inefficienze regionali: un esercizio inadeguato di questo potere non solo comporta rischi di disomogeneità ma può ledere gli stessi livelli essenziali delle prestazioni, sul cui rispetto, anche nel 2020, la Corte si è più volte soffermata.
Questo problema di fondo si è riproposto nel contesto attuale, pure caratterizzato dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale, competenza che avrebbe dovuto garantire quell’unitarietà di azione e di disciplina che la dimensione nazionale dell’emergenza imponeva e tutt’ora impone”.
È uno dei passaggi della Relazione del Presidente Giancarlo Coraggio sull’attività della Corte costituzionale nel 2020, in cui si possono leggere le principali linee di tendenza della giurisprudenza costituzionale.
Giurisprudenza che, analogamente a quella di altre Corti, in questa fase storica è soggetta – si legge sempre nella relazione – ad una forte pressione sociale per il riconoscimento di nuovi diritti.
La Relazione (con gli allegati) è da oggi disponibile sul sito della Corte costituzionale, anche in lingua inglese.
Inoltre può essere ascoltata in podcast sia dal sito sia dalle principali piattaforme di podcasting.
Roma, 13 maggio 2021
Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 – Roma – Tel. 06.46981/06.4698224/06-4698376
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CORTE COSTITUZIONALE
Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2020
Giancarlo Coraggio Presidente della Corte costituzionale
Palazzo della Consulta – 13 maggio 2021
Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2020
Giancarlo Coraggio Presidente della Corte costituzionale
Introduzione
Signor Presidente della Repubblica, Autorità, Signore e Signori,
1. Permettetemi innanzitutto di manifestare la sentita partecipazione della Corte al lutto di quanti hanno sofferto la perdita dei loro cari. La pandemia è stata una prova difficile per il nostro Paese, che tuttavia ha dato grande dimostrazione di sé. I cittadini, sfatando luoghi comuni duri a morire, hanno saputo accettare i pesanti ma inevitabili sacrifici dei loro diritti con un senso civico diffuso e consapevole. E anche le istituzioni, pur con un certo affanno delle strutture sanitarie, hanno trovato la forza e la capacità di far fronte a questo evento drammatico e inusitato.
Mi viene in particolare alla mente l’impegno della scuola, che, con l’insegnamento a distanza (una soluzione certo emergenziale ma accettata con spirito di sacrificio da docenti e alunni), è stata comunque in grado di assicurare, nei limiti del possibile, la vitale prosecuzione dell’istruzione, anche se si sono purtroppo manifestate gravi diseguaglianze economiche e territoriali.
La Corte costituzionale ha partecipato allo sforzo collettivo della Nazione: l’ampio ed efficace utilizzo dei sistemi informatici ha consentito la ininterrotta prosecuzione delle udienze e delle camere di consiglio, con la partecipazione da remoto sia dei giudici che delle parti. Un salto di qualità imposto dall’emergenza che ci ha sollecitato a portare avanti con determinazione l’introduzione del processo telematico, nonché ad utilizzare in larga misura strumenti di comunicazione vecchi e nuovi, come l’App, il sito web, i Podcast anche nella forma dell’“Incontro” con il mondo della cultura, ed infine l’Annuario: una nuova pubblicazione cartacea e online per raccontare, sull’esempio di altre Corti, l’attività dell’anno precedente.
Ciò è stato reso possibile dall’impegno del Segretario generale e di tutto il personale – al quale va il nostro più sentito ringraziamento − che, pur con forme di lavoro “agile”, ha assicurato la piena funzionalità della istituzione, con un grande e costante spirito di collaborazione; oltre che, ovviamente, dalla disponibilità dei colleghi a continuare a distanza quel dialogo costante e fecondo che è il segno distintivo della Corte.
È questo forte senso di collegialità che ha permesso di non risentire neanche dell’avvicendamento di tre Presidenti e dell’arrivo di tre nuovi giudici nel corso dell’anno. Mi preme a questo proposito ricordare che nel 2020 la Corte ha salutato la sua prima Presidente donna, Marta Cartabia, che si è trovata a guidare l’istituzione nei mesi del primo,
devastante impatto della pandemia; il 2020 è stato anche l’anno del commiato del Presidente Mario Rosario Morelli, che ha speso una vita tra la Corte di cassazione e il Palazzo della Consulta in difesa dei diritti fondamentali; e del vice Presidente Aldo Carosi, che negli anni ha arricchito la Corte della sua grande competenza finanziaria e contabile. Ma è stato anche l’anno dell’arrivo di altre due giudici: la Prof.ssa Emanuela Navarretta e la Presidente Maria Rosaria San Giorgio, nonché del Presidente Angelo Buscema. Ad essi rivolgo l’augurio di un mandato ricco e fecondo come quello dei loro predecessori.
Grazie alla piena operatività della Corte, non solo il numero di decisioni è stato sostanzialmente analogo a quello dell’anno precedente, e in linea con quello degli ultimi cinque, ma si sono anche ridotti i tempi di conclusione dei giudizi, scesi, per quelli incidentali, da circa un anno ad otto mesi.
Tutto ciò ha comportato la riduzione delle stesse pendenze; anche se è da dire che il risultato è stato favorito dal minor numero degli atti di promovimento rispetto all’anno precedente (ma in aumento rispetto al 2017 e al 2018), diminuzione presumibilmente dovuta alle difficoltà operative in cui la giurisdizione comune è venuta a trovarsi e tuttora si trova a causa dell’emergenza sanitaria.
2. Sull’andamento del contenzioso, rinviando ai dati allegati, mi limito a qualche considerazione di tendenza.
Anche nel 2020 i giudizi incidentali sono stati numerosi (circa il 58
per cento del totale), con prevalenza, ovviamente, di quelli promossi dai giudici ordinari; sono peraltro in costante aumento le questioni sollevate dai giudici speciali e, in particolare, dalla Corte dei conti in sede di parificazione dei rendiconti.
Vi è stata, poi, una riduzione dei conflitti intersoggettivi, ai minimi storici dal 2006, ed un aumento dei conflitti tra poteri.
Quanto ai giudizi principali, colpisce, comunque, il numero ancora elevato del contenzioso tra Stato e Regioni che − come è stato rilevato in tutte le relazioni degli ultimi anni – affonda le sue radici nella revisione del titolo V della parte II della Costituzione, i cui problemi applicativi non si possono dire ancora risolti, malgrado l’ormai ventennale impegno della Corte nella regolazione del riparto delle rispettive competenze.
I suoi campi elettivi restano quelli del coordinamento della finanza pubblica, del rispetto delle regole sull’equilibrio dei bilanci e della regolazione dei rapporti finanziari, specie in settori come quelli dell’impiego del personale e della sanità, caratterizzati dagli aggregati di spesa più rilevanti.
È nella sanità, in particolare, che si sono manifestate le maggiori difficoltà, causate, da una parte, dai consistenti tagli dei finanziamenti statali e, dall’altra, da una gestione non sempre soddisfacente delle pur ingenti risorse. Ciò è testimoniato, fra l’altro, dalla entità del contenzioso relativo ai commissariamenti delle sanità regionali, spesso della durata di molti anni e quindi essi stessi dalla dubbia efficacia.
Il fatto è che la peculiarità implicita in un servizio nazionale, ma a gestione regionale, può essere risolta solo con un esercizio forte, da parte dello Stato, del potere di coordinamento e di correzione delle inefficienze regionali: il suo esercizio inadeguato non solo comporta rischi di disomogeneità, ma può ledere gli stessi livelli essenziali delle prestazioni, sul cui rispetto anche nell’anno trascorso la Corte si è più volte soffermata (sentenze n. 62, n. 72 e n. 130).
Si deve poi constatare che questo problema di fondo si è riproposto anche nel contesto attuale, pure caratterizzato dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale, come la Corte ha chiarito nella recente sentenza n. 37 del 2021; una competenza che avrebbe dovuto garantire quella unitarietà di azione e di disciplina che la dimensione nazionale delle emergenze imponeva e tutt’ora impone.
2.1. Più in generale, se non può che ribadirsi l’ormai costante richiamo alla leale collaborazione dello Stato e delle Regioni nelle materie di interesse comune o in ambiti posti al crocevia di una pluralità di competenze, appare anche opportuno invitare tutti gli attori istituzionali a riflettere sulla necessità di apprestare più efficaci meccanismi di prevenzione e risoluzione dei conflitti: che gran parte del contenzioso sia prevenibile lo dimostra il fatto che nei giudizi principali, nell’anno trascorso, è stato molto alto il numero delle decisioni di estinzione (25) o di cessazione della materia del contendere (10), in linea, peraltro, con i dati dell’ultimo quinquennio.
Deve tuttavia lamentarsi che ciò avvenga molto spesso a ridosso delle udienze già fissate, non tanto per il pure significativo dispendio di energie e di studio per la Corte, quanto per i riflessi inevitabilmente negativi sulla certezza delle regole e sulla fluidità e speditezza dell’azione amministrativa.
3. Naturalmente, la composizione del contenzioso si è riflessa sulla tipologia delle decisioni. Nel 2020 resta confermata la preponderanza di quelle rese nei giudizi incidentali: ben 163 (123 sentenze e 40 ordinanze) contro le 92 decisioni (69 sentenze e 23 ordinanze) nei giudizi principali, 5 nei conflitti tra enti e 14 nei conflitti tra poteri dello Stato.
3.1. I numeri evidenziano una linea di tendenza significativa, ossia la costante contrazione delle ordinanze di manifesta inammissibilità o non fondatezza in favore delle sentenze, che attualmente vengono adottate in oltre il 70 per cento dei casi (il 75 per cento negli incidentali e nei principali), mentre in anni non troppo lontani, ad esempio nel 2007, si era al di sotto del 40.
Ciò è dipeso certamente da una migliore formulazione degli atti di promovimento: i corsi di formazione dei magistrati, che nel 2020 hanno coinvolto i giudici amministrativi, come in precedenza quelli ordinari e tributari, hanno dunque dato i loro frutti.
Ma ha anche inciso una maggiore propensione della Corte all’esame
del merito delle questioni. Depongono in tal senso l’attenuazione del
filtro della rilevanza, con la conferma dell’abbandono, di fatto, del criterio dell’influenza concreta nel giudizio a quo, nonché l’ormai noto ridimensionamento della portata dell’obbligo di esperire il tentativo di interpretazione conforme, che in passato aveva dato origine a frequenti pronunce di inammissibilità e che più di recente è stato correttamente ritenuto non compatibile con l’accentramento del giudizio di costituzionalità voluto dai Costituenti.
È nel primo senso, tra le tante, la sentenza n. 254, ove si è precisato che la rilevanza della questione «non si identifica nell’utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare […]. Essa presuppone la necessità di applicare la disposizione censurata nel percorso argomentativo che conduce alla decisione e si riconnette all’incidenza della pronuncia su qualsiasi tappa di tale percorso».
Numerose decisioni hanno invece ribadito che, laddove il rimettente abbia considerato la possibilità di una interpretazione idonea a eliminare il dubbio di legittimità costituzionale, e l’abbia motivatamente scartata, la valutazione sulla correttezza o meno dell’opzione ermeneutica prescelta riguarda non già l’ammissibilità della questione, bensì il merito (sentenze n. 50, n. 97, n. 118, n. 158 e n. 168).
Resta poi confermato che «l’onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all’incidente di costituzionalità, allorché il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione» (sentenza n. 221; si vedano anche le sentenze n. 174, n. 240 e n. 242). A tutela sia della sfera di autonomia del legislatore, e quindi del fondamentale principio della separazione dei poteri, sia della stessa natura accentrata del giudizio di costituzionalità, il giudice comune – come del resto qualsiasi giudice − non può, quindi, tentare l’interpretazione conforme quando la lettera della legge chiaramente la escluda, ma deve sollevare, anche a tutela della certezza del diritto, la questione di legittimità costituzionale.
Nella stessa direzione, con la sentenza n. 116 si è affermato che l’obbligo di interpretazione conforme può venire meno anche a fronte di una contraria interpretazione del giudice di appello, quand’anche non consolidata come diritto vivente, perché in tal caso la decisione costituzionalmente orientata del rimettente sarebbe probabilmente destinata ad essere riformata: anche qui, dunque, «la via della proposizione della questione di legittimità costituzionale costituisce l’unica via idonea ad impedire che continui a trovare applicazione una norma ritenuta costituzionalmente illegittima».
3.2. Le questioni affrontate dalla Corte nel corso del 2020 riguardano, come sempre, lei più svariate materie, ma non c’è dubbio che una particolare rilevanza assumono quei settori in cui i valori espressi dalle norme costituzionali sono più soggetti alla pressione dell’evolversi della realtà etico-sociale: non si deve infatti dimenticare che, nella maggior parte dei casi, nelle norme fondamentali dei primi dodici articoli della Costituzione, e in genere in quelle contenute nel Titolo I, sono appunto i “valori” che vengono in gioco; e si tratta, spesso, degli stessi
valori che sono oggetto della normativa e della giurisprudenza sovranazionale: il lavoro e la sua tutela in caso di licenziamento (sentenza n. 150), la responsabilità genitoriale e la tutela dei minori (sentenze n. 102, n. 145, n. 127 e n. 230), i diritti e i doveri delle coppie omosessuali, la genitorialità biologica e legale, la procreazione medicalmente assistista; così come le situazioni soggettive che vengono in rilievo di fronte alla complessa, stratificata e a tratti disomogenea legislazione sull’esecuzione carceraria ed extra muraria delle pene, oggetto di una incessante attività della Corte di adeguamento ai precetti costituzionali e, in particolare, all’articolo 27 della Costituzione (sentenze n. 18, n. 32, n. 74, n. 97 e n. 113).
4. È specialmente in questi àmbiti che viene in evidenza il problema del rapporto con il legislatore, problema che da sempre costituisce un aspetto delicato del sindacato di costituzionalità e che del resto era stato sottolineato da autorevoli esponenti dell’Assemblea costituente.
La consapevolezza di questo limite è una stella polare nell’attività giurisdizionale della Corte, cui si impone il rispetto delle prerogative del Parlamento, quale «“interprete della volontà della collettività […] chiamato a tradurre […] il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale”» (sentenza n. 230 sul riconoscimento della omogenitorialità).
È per questo che in passato la Corte è intervenuta sulla legislazione
con sentenze additive – introducendo così una nuova norma – solo nei casi tradizionalmente qualificati a “rime obbligate”, in cui, cioè, vi era un’unica soluzione idonea a rimuovere gli accertati vulnera alla Costituzione. Al contrario, in presenza di una pluralità di opzioni normative, la Corte adottava pronunce di inammissibilità, limitandosi poi a formulare i cosiddetti moniti, in sostanza inviti o esortazioni all’intervento del legislatore.
Tale atteggiamento è andato gradualmente cambiando negli ultimi anni – e il 2020 è stato particolarmente significativo al riguardo – nel senso che il carattere discrezionale della soluzione da adottare a seguito della riconosciuta incostituzionalità non è stato più ritenuto un impedimento all’intervento additivo.
4.1. La indubbia rilevanza del cambiamento è peraltro mitigata dalla cautela e dalle condizioni che la stessa Corte si è imposta.
I termini di questa linea giurisprudenziale sono chiaramente espressi nella sentenza n. 252 (resa in materia di convalida delle perquisizioni personali e domiciliari, autorizzate per telefono dal pubblico ministero), in cui si afferma che, «a fronte della violazione di diritti costituzionali, «“l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta […] condizionata non tanto dall’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore”
[…] e idonee, quindi, a porre rimedio nell’immediato al vulnus riscontrato, ferma restando la facoltà del legislatore di intervenire con scelte diverse […]. Occorre, infatti, evitare che l’ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale: “posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio” […]».
Ne risulta il duplice impegno volto, da una parte, ad assicurare una pronta ed efficace tutela al diritto o al valore leso e, dall’altra, a trovare indicazioni nel quadro normativo vigente: la soluzione deve, cioè, potersi ricavare dal sistema e, se possibile, da previsioni già rinvenibili nell’ordinamento, in modo da assicurarne la coerenza con la logica seguita dal legislatore (sentenza n. 113).
4.2. È proprio in relazione a questa ultima esigenza che, in mancanza di punti di riferimento normativi e in presenza di interventi complessi e articolati, la Corte si è sentita obbligata a privilegiare il naturale intervento del legislatore, ricorrendo alla tecnica processuale della incostituzionalità “prospettata”: all’accertamento della contrarietà a Costituzione della norma censurata fa seguito non già la contestuale declaratoria di illegittimità costituzionale ma il rinvio a una nuova udienza per l’esame del merito, dando tempo così al legislatore di disciplinare la materia.
È quanto accaduto, dopo il caso dell’aiuto al suicidio (ordinanza n. 207 del 2018 e successiva sentenza n. 242 del 2019), con l’ordinanza n. 132, resa nel giudizio incidentale sulle norme che prevedono la pena della reclusione per il reato di diffamazione commessa a mezzo della stampa con attribuzione di un fatto determinato. La Corte ha dapprima osservato che il bilanciamento effettuato dalle norme del codice penale e da quelle della legge sulla stampa è divenuto inadeguato, anche alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte Edu, e che questo impone una rimodulazione «in modo da coniugare le esigenze di garanzia della libertà giornalistica […] con le altrettante pressanti ragioni di tutela effettiva della reputazione individuale delle vittime di eventuali abusi di quella libertà da parte dei giornalisti». Ha quindi soggiunto, che «un simile, delicato bilanciamento spetta in primo luogo al legislatore, sul quale incombe la responsabilità di individuare complessive strategie sanzionatorie, in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell’attività giornalistica; e, dall’altro, di assicurare un’adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime – e talvolta maliziose – aggressioni poste in essere nell’esercizio di tale attività».
5. Fra le cause del cambiamento di certo non ultima è la constatazione degli scarsi risultati dei moniti, che in effetti sono rimasti in gran parte inascoltati, con l’unica recente e peraltro rilevante eccezione di quello rivolto con la sentenza n. 152, al fine di garantire l’innalzamento del fondo per gli invalidi civili totali titolari di pensione di inabilità, a decorrere dal diciottesimo anno di età.
Le ragioni decisive, tuttavia, sono più profonde e di sistema.
È un dato che può ben definirsi storico l’aumento, non certo limitato al nostro Paese, degli interventi delle Corti supreme nazionali e sovranazionali. Esse svolgono un ruolo sempre più incisivo sia sugli assetti ordinamentali (si pensi alla Corte di Giustizia europea) sia sul riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali (il riferimento naturale è, ancora una volta, ad una Corte a noi vicina, quella europea dei diritti dell’uomo); atteggiamenti analoghi si riscontrano in Paesi a noi affini per sistema e tradizione, quali Francia e Germania, senza contare l’azione, di fatto normativa, da tempo svolta dalla Corte suprema degli Stati Uniti.
Come le altre Corti, anche la nostra, si è trovata ad operare in un contesto caratterizzato insieme da una maggiore complessità e da una maggiore urgenza per il moltiplicarsi delle pretese che chiedono di essere ricondotte a diritti fondamentali e che sono avvertite – a torto o a ragione – come irrinunciabili e non procrastinabili.
Il loro riconoscimento comporta un compito delicato, che richiede, anzitutto, una selezione attenta delle situazioni giuridiche meritevoli di tutela, per evitare che ogni pretesa si trasformi automaticamente in diritto, e poi che il “nuovo diritto” si inserisca armonicamente nel contesto preesistente: i diritti, come i valori che li esprimono, non vivono isolatamente, ma si limitano e si condizionano a vicenda, poiché il loro esercizio comporta altrettanti doveri e oneri a carico dei singoli o della collettività.
È compito proprio del legislatore farsene carico, ma in mancanza di un suo intervento – mancanza a volte giustificata dal tumultuoso evolversi della società – la Corte non può, a sua volta, rimanere inerte, specie quando sono in gioco i diritti di minoranze, la cui tutela è il naturale campo di azione dei giudici, quali garanti di una democrazia veramente inclusiva.
In questo compito doveroso, molte sono state le pretese riconosciute come diritti: si pensi alle vicende che hanno interessato la procreazione medicalmente assistita a partire dalla sentenza n. 162 del 2014, nonché a quelle che, in diversi settori dell’ordinamento, hanno posto in rilievo l’esigenza di tutelare al meglio gli interessi dei minori. Non sono mancati, però, casi di diniego come per il preteso diritto a morire o il preteso diritto delle coppie omosessuali di accedere alle tecniche procreative nel territorio italiano (la sentenza n. 230 già citata).
Un settore in cui queste pretese si manifestano con particolare intensità, ma che insieme esige un accurato bilanciamento, è quello dei rapporti sociali: la forte pressione esistente al riguardo in tutte le società moderne deve confrontarsi con i limiti finanziari imposti dal principio dell’equilibrio “tendenziale” di bilancio, che da quasi un decennio è stato costituzionalizzato.
È il caso delle prestazioni sanitarie. La Corte ha tradizionalmente negato l’esistenza di un diritto “illimitato” alla salute, proprio in
considerazione delle incontrollabili ricadute finanziarie, affermando anche, tuttavia, che il valore di una sana gestione delle risorse non può spingersi sino a comprimere i livelli essenziali delle prestazioni, che in tal modo divengono oggetto di un diritto fondamentale. In particolare, con la sentenza n. 62 ha ribadito che, «una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto (fondamentale) alle prestazioni sociali non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali […]. È la garanzia dei dritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione».
6. Altro aspetto della giurisprudenza della Corte da sottolineare è quello del rapporto tra le fonti. Come in passato, frequenti sono stati i richiami e l’esame delle norme del diritto dell’Unione e di quelle convenzionali: la Costituzione, infatti, consente ed anzi impone che una piena ed effettiva tutela dei diritti fondamentali tragga alimento anche dalle altre Carte e dall’attività interpretativa delle relative Corti.
E l’apertura non è confinata alla dimensione europea, come dimostra la sentenza n. 102, che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della previsione di automatica sospensione della responsabilità genitoriale in caso di condanna per sottrazione di minori all’estero, afferma che la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, «come la generalità del diritto internazionale pattizio, vincola […] il potere legislativo statale e regionale ai sensi e nei limiti di cui all’art. 117, primo comma, Cost.».
6.1. In questa prospettiva, è certamente in una fase di stabilità il rapporto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Se non è da tempo in discussione che il conflitto non sanabile tra norma interna e norme convenzionali – le quali operano come parametri interposti dell’art. 117, primo comma, Cost. – richiede il necessario intervento della Corte, è stata però sottolineata la necessità che la loro valutazione sia non “parcellizzata” ma sistematica e che sia resa armonica con i valori e i princìpi costituzionali (sentenza n. 121 in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo).
6.2. Quanto al diritto dell’Unione, è noto che, a partire dalla sentenza n. 269 del 2017, è stata rimeditata la linea giurisprudenziale della irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto norme interne in contrasto con quelle comunitarie ad effetto diretto: nel 2020 la Corte ha confermato il suo potere-dovere di pronunciarsi sulle questioni relative a diritti parimenti tutelati dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea o da altre norme europee, «qualora sia lo stesso giudice comune, nell’ambito di un incidente di costituzionalità, a richiamare, come norme interposte, disposizioni dell’Unione europea attinenti, nella sostanza, ai medesimi diritti tutelati da parametri interni» (sentenza n. 11).
È in quest’ottica che l’ordinanza n. 182 (sull’assegno di natalità e di maternità agli stranieri extracomunitari) ha affermato che «l’integrarsi delle garanzie della Costituzione con quelle sancite dalla Carta determina
[…] un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione».
Come dimostra il rinvio pregiudiziale operato con l’ordinanza da ultimo citata, prosegue, dunque, il cammino di «leale e costruttiva collaborazione» con la Corte di giustizia e con gli stessi giudici comuni, al fine di realizzare «un sistema integrato di garanzie» (sentenza n. 254 in materia di licenziamenti collettivi) e di tutela dei diritti fondamentali. Ma in questo percorso deve essere ferma la consapevolezza dell’irrinunciabilità dello strumento del sindacato accentrato di legittimità costituzionale, il solo in grado di garantire la certezza dell’espulsione dall’ordinamento delle norme in contrasto con la Costituzione e per tale motivo posto «a fondamento dell’architettura costituzionale», come ricordato dalla stessa sentenza n. 269 del 2017.
Non si può non rammentare, infatti, che è la Costituzione a consentire l’ingresso nel nostro ordinamento delle fonti internazionali ed europee ed è nella Costituzione che vanno rinvenute le regole d’ingaggio fondamentali per la loro operatività e per la loro applicazione.
7. È questa duplice prospettiva, dunque, che riassume l’essenza, anche nell’anno trascorso, dell’attività della Corte. Da una parte, lo sforzo di garantire coerenza e certezza al nostro sistema giuridico, e dall’altra, la costante apertura ad apporti esterni in grado di arricchire il
quadro dei diritti delineati dalla Costituzione. Una Costituzione che, se certamente non dimostra i suoi anni, non può non trarre giovamento da stimoli provenienti da altri mondi, e in particolare da quelli a noi vicini per la storica affinità culturale, sociale ed etica; ma anche una Costituzione che è in grado, a sua volta, di orientare ed arricchire le tradizioni costituzionali comuni e l’attività delle altre Corti nazionali e sovranazionali.