DEBITI E PIANO RIENTRO, 3 LEGGI REGIONALI IMPUGNATE IN SOLI 6 MESI: CHE DISASTRO
Bardi e Giunta per correggere i loro errori pregressi, ne fanno altri. Consiglio dei ministri allibito: ignote in Basilicata le basi contabili dei Bilanci
Noti i dettagli delle motivazioni che hanno indotto il Consiglio dei ministri ad impugnare la legge regionale, pubblicata il 6 maggio scorso, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023”: previsione confermata, come ipotizzato da Cronache «da Conte a Draghi, la storia si ripete». Il riferimento non era e non è limitato alla formalità dell’atto, l’impugnativa, ma andava e va, esteso alla so-stanza dei contenuti. Scorrendo la legge regionale impugnata, non poteva non imporsi all’attenzione il relativo articolo che testualmente riporta la seguente formula: «L’allegato O2 alla Legge Regionale 9 dicembre 2020 numero 40 è sostituito con l’allegato O alla presente legge». Dato che la legge regionale del dicembre scorso è quella impugnata dal Governo Conte, proprio questo, «la storia si ripete», è quanto è accaduto: per rettificare un grave errore contabile, il centrodestra lucano ne ha commesso un altro di pari entità. Alfanumericamente indica-to come 02 e 0, il documento, o meglio la tabella, in questione, riguarda specificatamente le cosiddette modalità di copertura del disavanzo.
Sullo stesso argomento, da citare anche l’altra regionale impugnata, che è quella del marzo scorso.
Sono ben 3 le volte, nell’arco temporale di 6 mesi, che il Governo centrale stigmatizza nella massima misura l’operato della Regione Basilicata, cercando, a questo punto invano, non per colpa dei “professori”, ma per cause dipendenti dagli “alunni”, concetti basilari quali: disavanzo e piano di rientro.
Il Consiglio dei ministri ha specificatamente evidenziato la circostanza prima ancora di entrare nel merito: «Preliminarmente, va notato che le precedenti leggi regionali in materia sono già state impugnate per rilievi di natura analoga». Senza troppo indugiare sui tecnicismi di natura contabile, il concetto che da Roma stanno cercando di spiegare al presidente Bardi e agli assessori regionali della Giunta, potrebbe così essere sintetizzato: l’applicazione del disavanzo al bilancio va fatta nell’esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato. Va da sè che calcolare l’obiettivo di rientro e raggiungerlo sono 2 cose distinte.
Non tutto è spalmabile nel tempo, o meglio negli anni come ritiene, erroneamente, di poter fare il centrodestra lucano.
La ratio, in estrema sintesi, è piuttosto agevolmente intuibile: spalmare determinati debiti negli anni, invece che nell’anno successivo a quello dell’accertamento, significherebbe connotarli di aleatorietà in quanto poi, magari, dopo anni, per l’appunto, il piano di rientro potrebbe essere ulteriormente e arbitrariamente modulato e prolungato.
I conti pubblici, al contra-rio, esigono rigidità e certezze. Un rimedio ci sarebbe, ma il governo Bardi ha errato pure quello. Addirittura, come ricorda il Consiglio dei ministri, il dato restituisce la cifra dell’improprio agire della maggioranza regionale, la legge lucana di dicembre, già impugnata a suo tempo, “Prima variazione al Bilancio di previsione 2020- 2022”, prevedeva un ripiano dei disavanzi di amministrazione relativi agli esercizi 2018 e 2019, «fino al termine della legislatura, previsto nel 2024, invece che entro gli esercizi considerati nel bilancio di previsione».
Così come la successiva legge impugnata, di marzo, «esponeva un piano di rientro del disavanzo 2018 arti-colato sugli esercizi 2019- 2022, invece che entro l’esercizio 2021».
Nel merito dell’ultima legge regionale impugnata, due gli elementi che delimitano il campo dell’impugnativa. Sull’articolazione del ripianamento del disavanzo co-sì come redatto dalla Regione, «si evince che le quote del recupero del disavanzo sono state distribuite nel triennio 2021, 2022 e 2023». Peccato, però, che «anche con riferimento al disavanzo di amministrazione presunto, se non è migliorato rispetto al risultato di amministrazione dell’esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto alla voce “Disavanzo di amministrazione” del precedente bilancio di previsione per il medesimo esercizio», le quote del disavanzo applicate al bilancio e presumibilmente non recuperate «sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione nel quale è stato determinato il risultato di amministrazione presunto, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro incorso di gestione con riferimento a tale esercizio». Peraltro, al Consiglio dei ministri, volendo considerare gli anni del bilancio di previsione, comunque «non risulta concluso l’iter per l’approvazione, da parte della Regione, del piano di rientro del disavanzo con apposita delibera consiliare, come richiesto dalla normativa di riferimento, piano nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio».
Per cui, tra le altre cose, censurata anche la rettifica «con l’obiettivo di superare l’impugnativa» della legge regionale del dicembre scorso, poichè «è previsto (nella legge regionale del 6 maggio scorso, ndr) nuovamente un ripiano dei disavanzi pregressi fino all’esercizio 2024».