DECRETO TAR BASILICATA su ricorso 323 del 2021 : TESTO COMPLETO
“sospende temporaneamente gli effetti dell’ordinanza comunale impugnata sino alla pronuncia del collegio sull’istanza cautelare, ferma restando l’inibitoria di strutture in muratura o stabilmente ancorate al suolo“
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DECRETO TAR BASILICATA su ricorso 323 del 2021 : TESTO COMPLETO
Pubblicato il 01/07/2021
N. 00125/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00323/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 323 del 2021, proposto da Arsenale Hospitality S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
– Comune di Maratea,
– Servizi Urbanistica Edilizia Privata e Pubblica – Settore 6-Sviluppo Territoriale Integrato del Comune di Maratea,
– Corpo della Polizia Locale del Comune di Maratea,
– Regione Basilicata,
– Regione Basilicata -Dipartimento Ambiente ed Energia,
– Regione Basilicata -Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, non costituiti in giudizio;
– Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via XVIII Agosto, 46 (Palazzo Uff.);
nei confronti
Procura della Repubblica – Tribunale di Lagonegro, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea, Legione dei Carabinieri Basilicata-Stazione di Maratea, Legione dei Carabinieri Basilicata – Stazione di Maratea non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’Ordinanza del Settore Sviluppo Territoriale Integrato – Servizi Urbanistica Edilizia Privata e Pubblica del Comune di Maratea, n. 2 del 25.06.2021 ( n. Reg. Gen. 67 del 25.06.2021), notificata via Pec alla ricorrente in data 25.06.2021 con cui ordina l’IMMEDIATA SOSPENSIONE DEI LAVORI, con l’avvertimento che in caso di inadempienza, si procederà a norma di legge, fatto salvo, sin d’ora ed impregiudicato, ogni altro ulteriore provvedimento di legge;
della nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata in data 25.06.2021 indirizzata al Comune di Maratea e non notificata alla ricorrente, il cui contenuto da quest’ultima viene appreso solo parzialmente nella parte riportata dall’Ordinanza n.2 del 25.06.2021 sopra indicata laddove si legge
“……Dai sopralluoghi effettuati e dalla documentazione in possesso di questo Ufficio si evince comunque che la struttura realizzata, seppur definita dalla società Arsenale Hospitality srl come struttura completamente amovibile e temporanea non rientra tra gli interventi previsti dall’Allegato A del DPR 31/2017 il quale parla esplicitamente di installazioni esterne costituite da elementi facilmente amovibili o altre strutture leggere di copertura e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo, tipologia nel quale non ricade la struttura in oggetto (plinti in calcestruzzo interrati e strutture in legno ad esse ancorate)”;
della PEC della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata del 9.06.2021, indirizzata al Sindaco di Maratea e al Comando di Polizia Locale di Maratea – acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 10.06.2021 e registrata al prot. 9367 – citata nell’Ordinanza n. 2 del 25.06.2021 e non notificata alla ricorrente
“in cui si chiede agli Enti in indirizzo la sospensione dei lavori e si preannuncia un nuovo sopralluogo il giorno 11.06.2021”;
della nota della Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Energia- Ufficio Urbanistica e Pianificazione del Territorio- prot. 16090 del 22.06.2021 notificata alla ricorrente in pari data ed avente ad oggetto “Esecuzione dei lavori in località Santavenere di Maratea- Ditta:Arsenale Hospitality srl- Risultanze sopralluogo del 17.06.2021”;
del verbale di constatazione del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Maratea del 26.06.2021 serie A01990;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche non conosciuto, ivi compresa la nota del Comune di Maratea prot. n. 10372 del 29.06.2021, recante l’avvio del procedimento per l’emissione di Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;
Premesso che la domanda cautelare può essere trattata nella camera di consiglio del 21/7/2021;
Considerato che:
– la parte ricorrente ha allegato elementi idonei a dimostrare una estrema gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio;
– con riferimento agli effetti derivanti dalla sospensione dei lavori impugnata, risulta giustificata l’adozione di misure cautelari urgenti, ferma restando in ogni caso l’inibitoria della realizzazione e dell’utilizzo di elementi strutturali in muratura o stabilmente ancorati al suolo;
– l’attestata completa amovibilità di tutta la struttura in questione esclude per contro la sussistenza di un significativo pregiudizio per l’interesse pubblico affidato alla cura dell’amministrazione;
Ritenuto pertanto che ricorrono i presupposti per la concessione di misure cautelari provvisorie efficaci nelle more dell’esame collegiale alla prima camera di consiglio utile;
P.Q.M.
in accoglimento per quanto di ragione dell’istanza in esame, sospende temporaneamente gli effetti dell’ordinanza comunale impugnata sino alla pronuncia del collegio sull’istanza cautelare, ferma restando l’inibitoria di strutture in muratura o stabilmente ancorate al suolo.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21/7/2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 30 giugno 2021.
Il Presidente
Dott. Fabio Donadono
IL SEGRETARIO
Dott. Luigi E. Casamassima
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