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“AQUARIUM”, CONFERMATA IN APPELLO L’ASSOLUZIONE PER L’EX SINDACO ADDUCE

MATERA Il danno erariale contestato ammontava a quasi 1 milione d’euro: sul “supercondominio”, accusa nuovamente smontata

MATERA. Sull’annosa  e temporalmente estesa vicenda del “supercondominio” Aquarium a Matera, negli anni sono intervenute anche sentenze del Tar e del Consiglio di Stato, dalla Corte dei Conti di Basilicata all’Appello cambiano formalmente le motivazioni ma la sostanza resta la stessa: nessun danno erariale da 835mila euro.

Contro l’ex sindaco di Matera, Salvatore Adduce,  Antonio Fasanella, in qualità di dirigente dell’Ufficio urbanistica, e Federico Lorusso, in qualità di geometra-funzionario tecnico del Comune, la Procura regionale aveva impugnato la sentenza assolutoria di primo grado risalente al febbraio dell’anno scorso: «Non si ravvisano nelle condotte dei convenuti né disvalore soggettivo né rapporto causale tra l’esborso economico occorso e i comportamenti contestati». Così scriveva il collegio giudicante della Sezione giurisdizionale per la Basilicata, così hanno scritto i giudici di Appello: «Il Collegio, ritiene che non sussistano elementi sufficienti per affermare un rimprovero per gravità della colpa» di Adduce, Fasanella e Lorusso.

2 LOTTI, 1 STRADA E 1 MAXI COMPENSO PER IL COMMISSARIO AD ACTA

Due lotti, una strada di collegamento e un maxi compenso del Commissario ad acta, 181mila euro, ma nessun danno erariale. L’accusa ha insistito nel contestare ai 3 citati, l’aver, in estrema sintesi, contraddetto, «in spregio alle prescrizioni, Tar di Basilicata e Consiglio di Stato, avvalorando amministrativamente una variazione peggiorativa delle opere di urbanizzazione a servizio del cosiddetto “supercondominio” Acquarium la cui convenzione urbanistica era stata approvata con dal Consiglio comunale di Matera nell’aprile del 1993.

Il processo contabile era scaturito da una segnalazione, nel 2015, della Guardia di Finanza relativa a presunti comportamenti illeciti commessi nell’ambito della realizzazione, a Matera, di una strada di collegamento tra due proprietà ricadenti appunto nel piano di lottizzazione denominato “Aquarium”: la cosiddetta “zona 8” (“Centro di quartiere”), nella quale insiste una complesso residenziale, e la “zona 9”, in origine destinata a rico-prendere una struttura turistico-alberghiera (“Centro Turistico Alberghiero”), ma poi adibita anch’essa a complesso residenziale.

Il danno erariale contestato era relativo agli esborsi sostenuti dal Comune a seguito delle condanne al risarcimento del danno per equivalente pronunciate dal Consiglio di Stato nel 2013.

TANTI PROGETTI, MOLTI RICORSI ALLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Il contenzioso ha preso le mosse dalla contestazione di illegittimità occorse durante la realizzazione della predetta strada di collegamento tra le due zone (n. 8 e n. 9) del piano di lottizzazione “Aquarium”. Il primo progetto esecutivo, condiviso anche dai proprietari del lotto 8 e che aveva con seguito parere favorevole il 5 maggio 2005 dal Comune di Matera prevedeva un costo complessivo della strada di collegamento quantificato in 616mila euro. Nel 2007, però, intervenne un secondo permesso a costruire, ma alla base del provvedimento c’era un «un progetto differente da quello sottostante al precedente titolo abilitativo», quello del 2005, e che a differenza del primo, risultava ratificato dai soli proprietari del lotto 9 e «non condiviso» anche dai proprietari del lotto 8. Il secondo progetto, inoltre, «evidenziava ampi discostamenti rispetto al tracciato di cui al P.R.G., tanto più che la strada, come riprogettata, peraltro, avrebbe servito soltanto la zona 9 (di proprietà degli stessi pro ponenti) privando o rendendo molto difficoltoso l’accesso a talune strutture ricadenti entro la zona 8». Ad ogni modo nel maggio 2008 l’inizio dei lavori e nel luglio la sospensione degli stessi da parte del Comune. Quelli del lotto 8, inoltre, con causa vinta al Tar ottennero l’annullamento del secondo titolo.

A seguito anche della sen-tenza del Consiglio di Stato, nel 2011, il Comune 2011, ha provveduto a «elaborare una “nuova proposta progettuale” relativa alla strada di P.R.G. con accesso al Centro di Quartiere Aquarium”». Nel 2011, l’allora sindaco Ad duce dispose l’immediato inizio ai lavori, «tanto anche al fine di scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità».

I «DISSESTI GEOLOGI» RISOLUTORI Nell’area cantiere, però, c’erano «dissesti geologici»: i dissesti «divenuti inizialmente pericolosi a causa di precipitazioni eccezionalmente abbondanti e «poi mai risolti» erano «sostanzialmente addebitabili agli stessi soggetti proprietari della zona». Dal lotto 8 nuovi ricorsi alla Giustizia amministrativa e data l’alterazione dello stato dei luoghi, e l’impossibilità di «realizzazione di un trac-ciato stradale con le caratteristiche fissate», veniva disposto il «risarcimento per equivalente in favore dei proprietari del lotto n. 8, per una complessiva somma di euro 982mila euro».

A carico di Adduce, Fasanella e Lorusso, la magistratura contabile oltre alle somme erogate dal Comune di Matera a titolo di risarcimento del danno per equivalente in favore dei proprietari della zona n. 8, per la mancata realizza-zione della strada, conte-stava anche il dover risarcire l’Ente dei compensi percepiti dal Commissario ad acta incaricato dal Tar di Basilicata, il professor ingegnere Michele Agostinacchio, ammontanti a 181mila euro.

Nella contestazione originaria il 45% del presunto danno erariale era stato addebitato a Fasanella, il 30% ad Adduce e il 25%a Lorusso.

In merito al compenso ergoato al Commissario straordinario, per le difese, dato l’obbligo imposto dal Tar di redigere il progetto esecutivo della strada di Prg, «il Comune avrebbe comunque dovuto rivolgersi a tecnici esterni all’ufficio tecnico, il cui compenso professionale, per quanto riportato dal medesimo Commissario ad acta, non avrebbe potuto essere inferiore a quello erogato». Ad ogni modo, la Procura regionale ha nuovamente sottolineato come il dissesto collinare, però, divenne ancor più «esteso e rilevante nel corso della elaborazione del terzo e quarto progetto».

Tutto sembrava volgere al peggio, fino a quando, a seguito di pronunciamenti del Tar Basilicata, si insediò il commissario ad acta, «il cui intervento esitò in  un autonomo progetto che teneva conto della modifica dello stato dei luoghi,  non più idonei quindi alla attuazione del progetto originario e confluenti in una doppia viabilità al servizio delle due aree edificate».

Per la Corte dei Conti di Basilicata, la Procura nel collegare gli esborsi, seguiti alla sentenza del Consiglio di Stato del 2013, al danno erariale era ricorsa a «un automatismo solo apparentemente sillogistico».

Ad analogo approdo sono giunti i giudici d’Appello che hanno escluso la sussistenza «di colpa grave» nei confronti di Adduce, Fasanella e Lorusso: «Non si ravvisa alcuna prova o argomentazione idonea ad individuare nella condotta degli odierni convenuti (Adduce, Fasanella e Lorusso, ndr) gli estremi tipologici e contenutistici della negligenza, imprudenza o imperizia  nonché superficialità e leggerezza del comportamento significative di  una patente disaffezione per le vicende della “cosa pubblica”». Per questo e altri motivi, in Appello è stato rigettato il ricorso proposto dalla Procura regionale della Corte dei Conti e confermata nei confronti dell’ex sindaco di Matera, Salvatore Aducce, di Antonio Fasanella, in qualità di dirigente dell’Ufficio urbanistica, e di Federico Lorusso, in qualità di geometra funzionario tecnico del Comune, la sentenza assolutoria del 2020.

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